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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 03396/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove, per un verso, ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva in considerazione dei numerosi e allarmanti precedenti penali per reati contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina), sicché il nuovo reato, lungi dal costituire un evento occasionale, è stato ritenuto, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, indicativo di una maggiore capacità criminale, posto che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto dissuasivo, e, per altro verso, ha individuato negli indicati precedenti penali un elemento ostativo all'applicazione delle attenuanti in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., è inammissibile per genericità, non indicando alcun elemento in grado di giustificare una mitigazione della pena, e nemmeno si confronta con la motivazione, laddove, per un verso, ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva in considerazione dei numerosi e allarmanti precedenti penali per reati contro il patrimonio (truffa, furto, ricettazione, rapina), sicché il nuovo reato, lungi dal costituire un evento occasionale, è stato ritenuto, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, indicativo di una maggiore capacità criminale, posto che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto dissuasivo, e, per altro verso, ha individuato negli indicati precedenti penali un elemento ostativo all'applicazione delle attenuanti in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris