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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42113/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20032/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di false dichiarazioni o attestazioni sulle qualità personali proprie o di altri e di lesione personale aggravata, riducendo la pena irrogata ad anni uno di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erronea ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha reiterato le stesse argomentazioni già sottoposte alla Corte di merito che, dal canto suo, ha reso una motivazione immune da vizi logici laddove ha evidenziato che l'offensività della condotta non è esclusa dalla circostanza che gli operanti conoscessero l'imputato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al difetto dell'elemento psicologico dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto agli aumenti operati per la continuazione - è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto con il giudizio di congruità della pena inflitta in primo grado (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), giudizio che il ricorrente finisce per non contestare specificamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20032/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Pisa di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di false dichiarazioni o attestazioni sulle qualità personali proprie o di altri e di lesione personale aggravata, riducendo la pena irrogata ad anni uno di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erronea ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 496 cod.pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha reiterato le stesse argomentazioni già sottoposte alla Corte di merito che, dal canto suo, ha reso una motivazione immune da vizi logici laddove ha evidenziato che l'offensività della condotta non è esclusa dalla circostanza che gli operanti conoscessero l'imputato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al difetto dell'elemento psicologico dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto agli aumenti operati per la continuazione - è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto con il giudizio di congruità della pena inflitta in primo grado (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), giudizio che il ricorrente finisce per non contestare specificamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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