CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e laviolazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato alprevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici dimerito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla basedella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenzaimpugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto come tentata rapinaimpropria);Rilevato altresì che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, efondata su presunti travisamenti della prova su circostanze irrilevanti ecomunque non decisive;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente