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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23226/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di appello cautelare, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto - inviato mediante PEC - sarebbe stato privo di firma digitale.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale di Milano aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello esaminando la sola "copia di cortesia" in formato PDF.

Dall'esame del testo e degli allegati alla mali contenente l'atto di impugnazione, tuttavia, emergeva espressamente che il difensore aveva inviato l'atto firmato digitalmente, allegando il file PDF esclusivamente per agevolarne la consultazione.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorso si incentra sulla mancata presta d'atto che l'impugnazione, inviata con PEC, era stata firmata digitalmente, così come espressamente indicato nel testo della mail.

Sostiene il difensore, infatti, che l'ulteriore invio dell'atto anche in formato PDF era esclusivamente funzionale ad evitare difficoltà di consultazione dello stesso da parte del Collegio giudicante.

Nel caso di specie, pertanto, sarebbero state rispettate le prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale (a partire dalla

I. n. 176 del 2020) per il deposito informatico degli atti di impugnazione.

Nella mail prodotta dal ricorrente si legge testualmente che «l'atto trasmesso è copia conforme all'originale, digitalmente sottoscritto, custodito presso il mio studio.

Trasmetto, altresì, allegato in formato pdf non firmato per comodità nella sua apertura».

Dall'esame degli atti, pertanto, si rileva la PEC inviata dal difensore conteneva due copie dell'impugnazione, l'una firmata digitalmente (PDF.p7m) e l'altra in formato PDF.

Il Tribunale del riesame non ha dato atto di tale duplice invio, limitandosi a rilevare che l'unico atto visionato era in formato PDF e, quindi, non conforme alle prescrizioni normative in tema di deposito telematico egli atti di impugnazione.

3. L'omesso esame nel merito dell'impugnazione, stante l'erronea dichiarazione di inammissibilità, determina l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Milano visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di appello cautelare, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'atto - inviato mediante PEC - sarebbe stato privo di firma digitale. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale di Milano aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello esaminando la sola "copia di cortesia" in formato PDF. Dall'esame del testo e degli allegati alla mali contenente l'atto di impugnazione, tuttavia, emergeva espressamente che il difensore aveva inviato l'atto firmato digitalmente, allegando il file PDF esclusivamente per agevolarne la consultazione. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorso si incentra sulla mancata presta d'atto che l'impugnazione, inviata con PEC, era stata firmata digitalmente, così come espressamente indicato nel testo della mail. Sostiene il difensore, infatti, che l'ulteriore invio dell'atto anche in formato PDF era esclusivamente funzionale ad evitare difficoltà di consultazione dello stesso da parte del Collegio giudicante. Nel caso di specie, pertanto, sarebbero state rispettate le prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale (a partire dalla I. n. 176 del 2020) per il deposito informatico degli atti di impugnazione. Nella mail prodotta dal ricorrente si legge testualmente che «l'atto trasmesso è copia conforme all'originale, digitalmente sottoscritto, custodito presso il mio studio. Trasmetto, altresì, allegato in formato pdf non firmato per comodità nella sua apertura». Dall'esame degli atti, pertanto, si rileva la PEC inviata dal difensore conteneva due copie dell'impugnazione, l'una firmata digitalmente (PDF.p7m) e l'altra in formato PDF. Il Tribunale del riesame non ha dato atto di tale duplice invio, limitandosi a rilevare che l'unico atto visionato era in formato PDF e, quindi, non conforme alle prescrizioni normative in tema di deposito telematico egli atti di impugnazione. 3. L'omesso esame nel merito dell'impugnazione, stante l'erronea dichiarazione di inammissibilità, determina l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il
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