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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33293/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e infine il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente, da un lato, la significativa potenzialità offensiva del coltello a serramanico portato e, dall'altro, la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza, al di là delle irrilevanti e scarsamente verosimili asserzioni formulate dall'imputato in tempo susseguente, di guisa che, nel complesso, i giudici del merito hanno acclarato adeguatamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata; quanto alla seconda, il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della non indifferente pericolosità del coltello portato e dai numerosi e gravi precedenti penali di Saverino; circa la terza, oltre al, già dirimente, argomento a fortiori rispetto al mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata anche la pericolosità della condotta integrata; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità e infine il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente, da un lato, la significativa potenzialità offensiva del coltello a serramanico portato e, dall'altro, la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza, al di là delle irrilevanti e scarsamente verosimili asserzioni formulate dall'imputato in tempo susseguente, di guisa che, nel complesso, i giudici del merito hanno acclarato adeguatamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo della contravvenzione contestata; quanto alla seconda, il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della non indifferente pericolosità del coltello portato e dai numerosi e gravi precedenti penali di Saverino; circa la terza, oltre al, già dirimente, argomento a fortiori rispetto al mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata anche la pericolosità della condotta integrata; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 202
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