CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 03873/2026
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PDFBox: AULA 'A' L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20851-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 395/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/03/2022 R.G.N. 515/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 20851/2022 Cron. Rep. Ud. 13/01/2026 Numero registro generale 20851/2022 Numero sezionale 109/2026 Numero di raccolta generale 3873/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento della contribuzione evasa e il recupero delle agevolazioni percepite per avere Ciampoli pagato contributi su propri dipendenti, operai agricoli a tempo determinato, inferiori al dovuto. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’Inps, in nome e per conto della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia al ricorso in vista dell’odierna adunanza, in seno alla quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Attesa la rinuncia depositata, per richiesta di definizione agevolata ex l. n.197/22, con accoglimento da parte del concessionario per la riscossione, il presente giudizio va dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva. Trattandosi di pronuncia di estinzione, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02. P.q.m. Numero registro generale 20851/2022 Numero sezionale 109/2026 Numero di raccolta generale 3873/2026 Data pubblicazione 20/02/2026 La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione. Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.1.26 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20851/2022 Numero sezionale 109/2026 Numero di raccolta generale 3873/2026 Data pubblicazione 20/02/2026