CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 01NSDQQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Gup del Tribunale di Livorno con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 37,59 grammi ed eroina per 47,00 grammi, con la recidiva specifica, reiterata e nel quinquennio. 2. Rilevato che il motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla mancata configurazione del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. La Corte di appello, invero ha dato atto della detenzione di sostanze di diverso tipo dalle quali potevano ricavarsi centinaia di dosi; l'attività di osservazione svolta da cui emergeva che in tempi ravvicinatissimi il ricorrente si era introdotto ripetutamente nei luoghi di occultamento dello stupefacente; al bacino di utenti; alla disponibilità di una abitazione usata per la preparazione e il confezionamento, come si evinceva anche dal rinvenimento del bilancino di precisione nonché la personalità negativa desunta dalle condanne definitive riportate per reati della stessa specie la cui risalenza trovava spiegazione nel periodo di detenzione patito dal giugno 2006 al gennaio 2012 e dal giugno 2013 al dicembre 2020. Con quanto detto il ricorso non si confronta. 3. Parimenti inammissibile il motivo con il quale si lamenta il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza alla contestata recidiva, esclusa con motivazione che non soffre le criticità dedotte alla luce della intervenuta condanna, irrevocabile il 26 marzo 2025, per reati della stessa specie e per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M