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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 37091/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 19094-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3581 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/02/2016 R.G.N. 41/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 19094/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.1.2016 n. 24, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto dall'Inail avverso la sentenza del tribunale di Forlì che accoglieva l'opposizione a cartella proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, avverso l'iscrizione a ruolo, effettuata dall'Inail, della somma di C 2.744,89 a titolo di maggiori premi (e connesse sanzioni) da versare all'Inail per il periodo 1.5.05-31.5.09 di cui al verbale ispettivo del 3.5.2010, per l'insussistenza dell'obbligo contributivo previdenziale ed assicurativo, posto che la somma richiesta si riferiva ad assenze per sospensione temporanea del lavoro concordate con i dipendenti coinvolti nell'accertamento.

Il tribunale di Forlì dichiarava l'insussistenza del debito di cui alla cartella esattoriale.

A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come la temporanea sospensione dell'attività da parte dei tre lavoratori interessati di cui al verbale ispettivo sia stata il frutto di un accordo tra i medesimi lavoratori e il datore di lavoro.

Ciò precisato in fatto, la Corte del merito ha evidenziato come in caso di sospensione concordata del rapporto di lavoro, non sorge né l'obbligazione di prestare lavoro né l'obbligazione contributiva, pertanto, non vi è spazio per la previsione di un minimale contributivo che presuppone necessariamente la corresponsione della retribuzione e l'art. 29 del D.L. n. 2444/95 (convertito nella legge n. 341/95) che prevede una elencazione tassativa è norma speciale dettata per il settore edilizio: pertanto, ad avviso della Corte territoriale l'obbligazione contributiva postula quella retributiva, che va ritenuta assente in caso di giornate completamente non lavorate.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inail ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, benché intimato, non ha spiegato difese scritte.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inali deduce il vizio di violazione dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 e dell'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni nella legge n. 341/1995, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in tema di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo contributivo presuppone necessariamente la corresponsione dell retribuzione, senza ritenere che sia comunque esistente l'obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere un importo a titolo di minimale contributivo, parametrato su una retribuzione "virtuale" non inferiore a quella stabilita dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. i Il motivo è fondato.

E', al riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza, l'affermazione che "(...) la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo o individuale - ai lavoratori, a nulla influendo la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere i suoi diritti (così ad es.

Cass. n. 1898/1997).

Il che vale quanto dire che la L. n. 389 del 1989, art. 1, laddove stabilisce che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo", non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima" in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali (Cass. n. 6001/12, in motivazione).

Inoltre, sempre secondo questa Corte, "(...) come affermato da Cass. n. 21700 del 2009 e numerose altre successive (v, tra le altre, Cass. n. 6601 del 2010, n. 9805 del 2011, n. 13047 del 2013), in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 9 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto.

Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.

Dunque, il legislatore, con il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, dopo aver dettato le eccezioni alla regola prevista dalla prima parte, si pone il problema della possibile estensione ad altri casi e lo risolve conferendo tale potere di ampliamento ad un decreto interministeriale.

In questo modo, quindi, implicitamente ma nettamente, esclude che la medesima operazione possa essere effettuata da altri atti (atti di autonomia privata collettiva o individuale; circolari, anche se provenienti dallo stesso INPS) (v., in tal senso, Cass. n. 3969 del 2011)"(Cass.n. 1360/15).

Pertanto, l'istituto del minimale contributivo, pur richiamato per il settore dell'edilizia non è incompatibile con la disciplina degli altri settori che ne mutuano la disciplina in base al principio dell'autonomia della base di calcolo dei contributi previdenziali che si riferisce alla retribuzione dovuta e non a quella corrisposta di fatto, in misura inferiore, mentre le ipotesi nelle quali l'obbligo contributivo può essere sospeso sono tassative, quindi, in alcun modo estendibili ad altre situazioni, se non per mezzo di decreto interministeriale, come previsto dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originaria opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione.

Condanna la parte intimata a pagare C 1.300,00 per il giudizio di primo grado ed C 1.500,00, per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge, ed C 1.500,00, per il giudizio di legittimità, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre gli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19094-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3581 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/02/2016 R.G.N. 41/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19094/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.1.2016 n. 24, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto dall'Inail avverso la sentenza del tribunale di Forlì che accoglieva l'opposizione a cartella proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, avverso l'iscrizione a ruolo, effettuata dall'Inail, della somma di C 2.744,89 a titolo di maggiori premi (e connesse sanzioni) da versare all'Inail per il periodo 1.5.05-31.5.09 di cui al verbale ispettivo del 3.5.2010, per l'insussistenza dell'obbligo contributivo previdenziale ed assicurativo, posto che la somma richiesta si riferiva ad assenze per sospensione temporanea del lavoro concordate con i dipendenti coinvolti nell'accertamento. Il tribunale di Forlì dichiarava l'insussistenza del debito di cui alla cartella esattoriale. A sostegno della propria pronuncia di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha rilevato come la temporanea sospensione dell'attività da parte dei tre lavoratori interessati di cui al verbale ispettivo sia stata il frutto di un accordo tra i medesimi lavoratori e il datore di lavoro. Ciò precisato in fatto, la Corte del merito ha evidenziato come in caso di sospensione concordata del rapporto di lavoro, non sorge né l'obbligazione di prestare lavoro né l'obbligazione contributiva, pertanto, non vi è spazio per la previsione di un minimale contributivo che presuppone necessariamente la corresponsione della retribuzione e l'art. 29 del D.L. n. 2444/95 (convertito nella legge n. 341/95) che prevede una elencazione tassativa è norma speciale dettata per il settore edilizio: pertanto, ad avviso della Corte territoriale l'obbligazione contributiva postula quella retributiva, che va ritenuta assente in caso di giornate completamente non lavorate. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inail ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, benché intimato, non ha spiegato difese scritte. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inali deduce il vizio di violazione dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 e dell'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni nella legge n. 341/1995, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in tema di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo contributivo presuppone necessariamente la corresponsione dell retribuzione, senza ritenere che sia comunque esistente l'obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere un importo a titolo di minimale contributivo, parametrato su una retribuzione "virtuale" non inferiore a quella stabilita dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. i Il motivo è fondato. E', al riguardo, del tutto consolidata, nella giurisprudenza, l'affermazione che "(...) la base di calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo o individuale - ai lavoratori, a nulla influendo la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere i suoi diritti (così ad es. Cass. n. 1898/1997). Il che vale quanto dire che la L. n. 389 del 1989, art. 1, laddove stabilisce che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo", non solo rende insensibile l'obbligo contributivo rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, ma impone, altresì, di dar rilievo alla retribuzione dovuta, e non a quella di fatto, ove di importo inferiore alla prima" in ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali (Cass. n. 6001/12, in motivazione). Inoltre, sempre secondo questa Corte, "(...) come affermato da Cass. n. 21700 del 2009 e numerose altre successive (v, tra le altre, Cass. n. 6601 del 2010, n. 9805 del 2011, n. 13047 del 2013), in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 9 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. Dunque, il legislatore, con il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, dopo aver dettato le eccezioni alla regola prevista dalla prima parte, si pone il problema della possibile estensione ad altri casi e lo risolve conferendo tale potere di ampliamento ad un decreto interministeriale. In questo modo, quindi, implicitamente ma nettamente, esclude che la medesima operazione possa essere effettuata da altri atti (atti di autonomia privata collettiva o individuale; circolari, anche se provenienti dallo stesso INPS) (v., in tal senso, Cass. n. 3969 del 2011)"(Cass.n. 1360/15). Pertanto, l'istituto del minimale contributivo, pur richiamato per il settore dell'edilizia non è incompatibile con la disciplina degli altri settori che ne mutuano la disciplina in base al principio dell'autonomia della base di calcolo dei contributi previdenziali che si riferisce alla retribuzione dovuta e non a quella corrisposta di fatto, in misura inferiore, mentre le ipotesi nelle quali l'obbligo contributivo può essere sospeso sono tassative, quindi, in alcun modo estendibili ad altre situazioni, se non per mezzo di decreto interministeriale, come previsto dall'art. 29 del D.L. n. 244 del 1995. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originaria opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna la parte intimata a pagare C 1.300,00 per il giudizio di primo grado ed C 1.500,00, per il giudizio di secondo grado, oltre spese generali ed accessori di legge, ed C 1.500,00, per il giudizio di legittimità, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre gli accessori di legge.
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