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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33219/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 3 novembre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti (ossia, quelle di cui all'art. 219, commi 1 e 2, L.F.), non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esaminato atto di appello depositato presso il Tribunale di Frosinone in data 14 febbraio 2017, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 3 novembre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti (ossia, quelle di cui all'art. 219, commi 1 e 2, L.F.), non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esaminato atto di appello depositato presso il Tribunale di Frosinone in data 14 febbraio 2017, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris