Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27739/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24357-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 325/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno d'imposta 2009 con il quale l'Ufficio recuperava VIVA indebitamente sottratta da una fattura avente ad oggetto l'acquisto di un immobile; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall'Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 24357 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto le fatture contestate dall'Ufficio sono state emesse per operazioni afferenti alla sfera giuridica della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la motivazione della sentenza impugnata statuisce in maniera apodittica e non documentata la legittimità dell'operazione di ribaltamento dei costi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo di impugnazione è inammissibile.

La sentenza impugnata ha infatti in diritto correttamente gravato le parti dei rispettivi oneri probatori, là dove a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall'Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite, conformemente all'insegnamento di Cass. n. 28246 del 2020, secondo cui, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi Ric. 2019 n. 24357 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -3- integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima).

Le doglianze della ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circostanze fattuali affermate dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa riferimento a fatture e contratti che non sono né allegati né trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece Ric. 2019 n. 24357 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -4- richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Deve infine evidenziarsi che va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione - come nel caso di specie - si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, non individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull'erroneità della loro applicazione e sull'individuazione dell'interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell'atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass.n. 18066 del 2020).

Ritenuta dunque l'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24357-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 325/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA per l'anno d'imposta 2009 con il quale l'Ufficio recuperava VIVA indebitamente sottratta da una fattura avente ad oggetto l'acquisto di un immobile; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall'Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 24357 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto le fatture contestate dall'Ufficio sono state emesse per operazioni afferenti alla sfera giuridica della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la motivazione della sentenza impugnata statuisce in maniera apodittica e non documentata la legittimità dell'operazione di ribaltamento dei costi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo di impugnazione è inammissibile. La sentenza impugnata ha infatti in diritto correttamente gravato le parti dei rispettivi oneri probatori, là dove a fronte delle presunzioni di inesistenza dei costi introdotte dall'Agenzia delle entrate la società contribuente ha assolto in maniera adeguata l'onere probatorio ad essa facente carico producendo in giudizio il contratto preliminare di vendita, il contratto definitivo di vendita, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha rinunciato al proprio diritto-obbligo di acquisto a favore della parte contribuente, nonché tutte le fatture che attestano le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ribaltate alla parte contribuente nella fattura oggetto della presente lite, conformemente all'insegnamento di Cass. n. 28246 del 2020, secondo cui, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi Ric. 2019 n. 24357 sez. MT - ud. 12-05-2021 -3- integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima). Le doglianze della ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circostanze fattuali affermate dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa riferimento a fatture e contratti che non sono né allegati né trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece Ric. 2019 n. 24357 sez. MT - ud. 12-05-2021 -4- richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020). Deve infine evidenziarsi che va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione - come nel caso di specie - si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, non individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull'erroneità della loro applicazione e sull'individuazione dell'interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell'atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass.n. 18066 del 2020). Ritenuta dunque l'inammissibilità dell'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nel
Sentenza Cassazione n. 27739/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris