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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0440_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-440/97, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra GIE [OSCURATO:PERSONA] e altri e il Comandante della nave «[OSCURATO:PERSONA]» e altri, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 sopramenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P.J.G.

Kapteyn, J.-P.

Puissochet, G. Hirsch e P. Jann (relatore), presidenti di sezione, J.C.

Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il GIE [OSCURATO:PERSONA] e altri, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation; - per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation; - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore della sezione Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario della direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; - per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dei governi francese, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] nonché della Commissione all'udienza del 15 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 9 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 29 dicembre seguente, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone sette compagnie di assicurazione nonché il GIE [OSCURATO:PERSONA], primo fra i coassicuratori firmatari, con sede a Parigi (in prosieguo insieme: gli «assicuratori», al comandante della nave «[OSCURATO:PERSONA]», alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che ha sede ad Amburgo (Germania), e a quattro altri convenuti, in seguito alla constatazione di avarie nella fornitura di un carico di scatole di bottiglie di vino trasportate per via marittima. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles stabilisce: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività (...)».

La causa a qua 4 Alcune scatole di vino sono state caricate nel porto di [OSCURATO:PERSONA] (Francia) in contenitori imbarcati sulla nave «[OSCURATO:PERSONA]» per essere trasportate per via marittima fino al porto di Santos (Brasile) dalla [OSCURATO:PERSONA].

A destinazione, sono state constatate avarie alla merce e ammanchi. 5 Gli assicuratori hanno indennizzato il destinatario.

Surrogati nei suoi diritti, essi, con atto in data 22 settembre 1991, hanno citato per danni, in particolare, il comandante della nave e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de commerce di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza 3 gennaio 1995, si è dichiarato incompetente. 6 Su opposizione presentata dagli assicuratori, la [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Rouen, con sentenza 24 maggio 1995, ha confermato l'incompetenza dei primi giudici in quanto, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] non era il luogo di esecuzione del contratto di trasporto. 7 Gli assicuratori hanno presentato contro questa sentenza un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, facendo valere due motivi.

Il primo motivo è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation.

Col secondo motivo, gli assicuratori addebitano alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Rouen di aver affermato che il luogo di esecuzione dell'obbligazione di trasporto non era [OSCURATO:PERSONA], senza aver prima accertato quale legge disciplinasse il contratto di trasporto. 8 [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha rilevato che infatti la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, 12/76 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473), che il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligo di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito, legge che può comprendere le disposizioni di una convenzione internazionale recante una legge uniforme (sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2913), a meno che le parti non definiscano esse stesse tale luogo con una clausola valida in base al diritto che si applica al contratto (sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89).

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte se potesse essere adottata una soluzione comunitaria autonoma. 9 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] (...) se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi di tale testo, vada determinato conformemente alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito o se i giudici nazionali non debbano determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, il luogo ove la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita, senza dover rimandare alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo la norma di conflitto del foro».

Sulla questione pregiudiziale 10 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», che è utilizzata all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles per giustificare una competenza speciale in materia contrattuale, debba essere interpretata nel senso che rinvia al diritto sostanziale che si applica in forza delle norme di conflitto del giudice adito o debba ricevere un'interpretazione autonoma. 11 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole ad una interpretazione autonoma, e non in riferimento al diritto nazionale, dei termini impiegati nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata stipulata (sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4075, punto 10). 12 Tuttavia, la Corte ha sottolineato che nessuna opzione può essere accettata in modo esclusivo, poiché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenze Tessili, sopra menzionata, punto 11 e 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4861, punto 7). 13 Per quanto riguarda l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», la Corte ha dichiarato più volte che essa dev'essere interpretata nel senso che rinvia alla legge che disciplina l'obbligazione di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito (v. sentenze Tessili, punto 13, e [OSCURATO:PERSONA], punto 26, sopra menzionate). 14 E' vero che, in materia di contratti di lavoro, la Corte ha dichiarato che occorre determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base alle norme di conflitto del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che essa deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 16), criteri che inducono a prendere in considerazione il luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 20). 15 I governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione auspicano una generalizzazione a tutti i tipi di contratto della tesi accolta nella sentenza Mulox IBC, sopra menzionata.

A loro parere, gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, cioè la prevedibilità del foro competente, la certezza del diritto e la parità di trattamento dei singoli, militano a favore della determinazione di criteri uniformi che consentano, per ogni tipo di obbligazione contrattuale, o quanto meno per ogni tipo di contratto, una determinazione autonoma del luogo di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 16 I governi francese e italiano concludono invece per il mantenimento della giurisprudenza attuale della Corte.

Pur riconoscendo che il ricorso alle norme di conflitto per determinare il luogo di esecuzione possa far sorgere difficoltà di attuazione e portare a risultati poco soddisfacenti, essi fanno osservare che un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione potrebbe essere operativa solo per alcuni contratti semplici, soluzione incompatibile con l'evoluzione costante della prassi contrattuale nel commercio internazionale.

Essi aggiungono che, in considerazione della diversità delle proposte alternative formulate, spetta agli Stati contraenti, se lo ritengono opportuno, effettuare una scelta nell'ambito dei lavori di revisione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 17 A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 14 della sentenza Tessili, sopramenzionata, la Corte ha motivato il rinvio alla legge che si applica al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali con la constatazione che questa determinazione dipende dal contesto contrattuale al quale appartengono queste obbligazioni e con la circostanza che le normative nazionali dei vari Stati contraenti hanno, in materia di contratti, concezioni molto divergenti circa il luogo di esecuzione. 18 Per contro, l'abbandono, per il contratto di lavoro, del rinvio alla legge da applicare al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione a favore della designazione del luogo in cui i fatti materiali che costituiscono l'esecuzione dell'obbligazione pertinente sono localizzati è stato giustificato con le specificità di questo tipo di contratti (v. sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 15), specificità che avevano già indotto la Corte a dichiarare che, per questi contratti, l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute (v., in particolare, sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1891, punto 20, e Mulox IBC, sopra menzionata, punto 14). 19 Ora, la Corte ha confermato che, quando queste particolarità specifiche mancano, non è né necessario né indicato identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel suo luogo di esecuzione la competenza giudiziaria, a titolo di luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali (sentenza 15 gennaio 1987, causa 26/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 239, punto 17). 20 Questa interpretazione, sia per quanto riguarda il mantenimento della regola generale che si applica a tutti i contratti, sia per quanto riguarda la regola speciale stabilita per i contratti di lavoro, ha trovato conferma in occasione della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che ha dato all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles la sua versione attualmente in vigore. 21 Del resto, sono in corso lavori di revisione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nell'ambito dei quali sono state fatte valere difficoltà collegate all'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella sua formulazione attuale come interpretata fino ad oggi dalla Corte.

Numerose proposte di riforma di questa disposizione sono state successivamente presentate ed esaminate. 22 Inoltre, dalle discussioni dinanzi alla Corte nella presente causa sono risultate non solo posizioni contraddittorie tra, da un lato, due governi, che hanno presentato osservazioni a favore del mantenimento della giurisprudenza attuale, e, dall'altro, altri due governi e la Commissione, sostenitori di un nuovo approccio, ma anche divergenze sostanziali tra le proposte alternative formulate. 23 Alla luce di queste considerazioni, occorre sottolineare che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, [OSCURATO:PERSONA], pag.

I-117, punto 32). 24 Questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza 17 giugno 1992, causa C-261/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3967, punto 18). 25 Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, com'è suggerita dal giudice nazionale, è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. 26 Infatti, talune delle questioni che possono sorgere in tale contesto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che è alla base dell'azione in giudizio così come, in caso di pluralità di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, possono solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile. 27 Ne deriva che i criteri suggeriti dal giudice nazionale non possono del tutto dispensare il giudice adito dal determinare la legge che disciplina l'obbligazione controversa, al fine di pronunciarsi sulla sua competenza ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 28 Del resto, la Corte, traendo le conseguenze dall'importante collocazione generalmente accordata alla volontà delle parti dai diritti nazionali in materia di contratti, ha dichiarato che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, punto 5), con riserva che questo luogo presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-911, punti 30 e 31). 29 Alla luce di queste considerazioni non sembra giustificato sostituire i criteri suggeriti dal giudice nazionale all'interpretazione precedentemente data dalla Corte, secondo la quale la determinazione del luogo di esecuzione dev'essere effettuata in base alla legge che disciplina l'obbligazione controversa.

Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di far coincidere il giudice competente con il luogo in cui l'obbligazione di cui trattasi dev'essere eseguita secondo la legge che ad essa si applica.

Ora, è la considerazione secondo cui il luogo di esecuzione costituisce normalmente un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice competente che, ai fini dell'economia processuale, ha motivato la norma di competenza speciale prevista all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia contrattuale (sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e 13). 30 Occorre aggiungere che la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1980 sulla legge che si applica alle obbligazioni contrattuali (GU L 266, pag. 1), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 146, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 18 maggio 1992 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 333, pag. 1) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 10). 31 Spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto, al tempo stesso, degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli.

In quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice può così essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione tenendo conto dei criteri suggeriti dal giudice nazionale, cioè ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita. 32 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, con sentenza 9 dicembre 1997, dichiara: L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0440_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-440/97, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra GIE [OSCURATO:PERSONA] e altri e il Comandante della nave «[OSCURATO:PERSONA]» e altri, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 sopramenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per il GIE [OSCURATO:PERSONA] e altri, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation; - per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation; - per il governo francese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Bellanger, vicedirettore della sezione Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario della direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente; - per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dei governi francese, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] nonché della Commissione all'udienza del 15 dicembre 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 9 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 29 dicembre seguente, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di tale [OSCURATO:PERSONA] (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone sette compagnie di assicurazione nonché il GIE [OSCURATO:PERSONA], primo fra i coassicuratori firmatari, con sede a Parigi (in prosieguo insieme: gli «assicuratori», al comandante della nave «[OSCURATO:PERSONA]», alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), che ha sede ad Amburgo (Germania), e a quattro altri convenuti, in seguito alla constatazione di avarie nella fornitura di un carico di scatole di bottiglie di vino trasportate per via marittima. [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 3 L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles stabilisce: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività (...)». La causa a qua 4 Alcune scatole di vino sono state caricate nel porto di [OSCURATO:PERSONA] (Francia) in contenitori imbarcati sulla nave «[OSCURATO:PERSONA]» per essere trasportate per via marittima fino al porto di Santos (Brasile) dalla [OSCURATO:PERSONA]. A destinazione, sono state constatate avarie alla merce e ammanchi. 5 Gli assicuratori hanno indennizzato il destinatario. Surrogati nei suoi diritti, essi, con atto in data 22 settembre 1991, hanno citato per danni, in particolare, il comandante della nave e la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de commerce di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza 3 gennaio 1995, si è dichiarato incompetente. 6 Su opposizione presentata dagli assicuratori, la [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Rouen, con sentenza 24 maggio 1995, ha confermato l'incompetenza dei primi giudici in quanto, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] non era il luogo di esecuzione del contratto di trasporto. 7 Gli assicuratori hanno presentato contro questa sentenza un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, facendo valere due motivi. Il primo motivo è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation. Col secondo motivo, gli assicuratori addebitano alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Rouen di aver affermato che il luogo di esecuzione dell'obbligazione di trasporto non era [OSCURATO:PERSONA], senza aver prima accertato quale legge disciplinasse il contratto di trasporto. 8 [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha rilevato che infatti la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, 12/76 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1473), che il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligo di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito, legge che può comprendere le disposizioni di una convenzione internazionale recante una legge uniforme (sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2913), a meno che le parti non definiscano esse stesse tale luogo con una clausola valida in base al diritto che si applica al contratto (sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte se potesse essere adottata una soluzione comunitaria autonoma. 9 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] (...) se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi di tale testo, vada determinato conformemente alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito o se i giudici nazionali non debbano determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, il luogo ove la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita, senza dover rimandare alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo la norma di conflitto del foro». Sulla questione pregiudiziale 10 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», che è utilizzata all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles per giustificare una competenza speciale in materia contrattuale, debba essere interpretata nel senso che rinvia al diritto sostanziale che si applica in forza delle norme di conflitto del giudice adito o debba ricevere un'interpretazione autonoma. 11 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole ad una interpretazione autonoma, e non in riferimento al diritto nazionale, dei termini impiegati nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata stipulata (sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4075, punto 10). 12 Tuttavia, la Corte ha sottolineato che nessuna opzione può essere accettata in modo esclusivo, poiché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenze Tessili, sopra menzionata, punto 11 e 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4861, punto 7). 13 Per quanto riguarda l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», la Corte ha dichiarato più volte che essa dev'essere interpretata nel senso che rinvia alla legge che disciplina l'obbligazione di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito (v. sentenze Tessili, punto 13, e [OSCURATO:PERSONA], punto 26, sopra menzionate). 14 E' vero che, in materia di contratti di lavoro, la Corte ha dichiarato che occorre determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base alle norme di conflitto del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che essa deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 16), criteri che inducono a prendere in considerazione il luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 20). 15 I governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione auspicano una generalizzazione a tutti i tipi di contratto della tesi accolta nella sentenza Mulox IBC, sopra menzionata. A loro parere, gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, cioè la prevedibilità del foro competente, la certezza del diritto e la parità di trattamento dei singoli, militano a favore della determinazione di criteri uniformi che consentano, per ogni tipo di obbligazione contrattuale, o quanto meno per ogni tipo di contratto, una determinazione autonoma del luogo di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 16 I governi francese e italiano concludono invece per il mantenimento della giurisprudenza attuale della Corte. Pur riconoscendo che il ricorso alle norme di conflitto per determinare il luogo di esecuzione possa far sorgere difficoltà di attuazione e portare a risultati poco soddisfacenti, essi fanno osservare che un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione potrebbe essere operativa solo per alcuni contratti semplici, soluzione incompatibile con l'evoluzione costante della prassi contrattuale nel commercio internazionale. Essi aggiungono che, in considerazione della diversità delle proposte alternative formulate, spetta agli Stati contraenti, se lo ritengono opportuno, effettuare una scelta nell'ambito dei lavori di revisione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 17 A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 14 della sentenza Tessili, sopramenzionata, la Corte ha motivato il rinvio alla legge che si applica al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali con la constatazione che questa determinazione dipende dal contesto contrattuale al quale appartengono queste obbligazioni e con la circostanza che le normative nazionali dei vari Stati contraenti hanno, in materia di contratti, concezioni molto divergenti circa il luogo di esecuzione. 18 Per contro, l'abbandono, per il contratto di lavoro, del rinvio alla legge da applicare al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione a favore della designazione del luogo in cui i fatti materiali che costituiscono l'esecuzione dell'obbligazione pertinente sono localizzati è stato giustificato con le specificità di questo tipo di contratti (v. sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 15), specificità che avevano già indotto la Corte a dichiarare che, per questi contratti, l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute (v., in particolare, sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1891, punto 20, e Mulox IBC, sopra menzionata, punto 14). 19 Ora, la Corte ha confermato che, quando queste particolarità specifiche mancano, non è né necessario né indicato identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel suo luogo di esecuzione la competenza giudiziaria, a titolo di luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali (sentenza 15 gennaio 1987, causa 26/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 239, punto 17). 20 Questa interpretazione, sia per quanto riguarda il mantenimento della regola generale che si applica a tutti i contratti, sia per quanto riguarda la regola speciale stabilita per i contratti di lavoro, ha trovato conferma in occasione della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, che ha dato all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles la sua versione attualmente in vigore. 21 Del resto, sono in corso lavori di revisione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nell'ambito dei quali sono state fatte valere difficoltà collegate all'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella sua formulazione attuale come interpretata fino ad oggi dalla Corte. Numerose proposte di riforma di questa disposizione sono state successivamente presentate ed esaminate. 22 Inoltre, dalle discussioni dinanzi alla Corte nella presente causa sono risultate non solo posizioni contraddittorie tra, da un lato, due governi, che hanno presentato osservazioni a favore del mantenimento della giurisprudenza attuale, e, dall'altro, altri due governi e la Commissione, sostenitori di un nuovo approccio, ma anche divergenze sostanziali tra le proposte alternative formulate. 23 Alla luce di queste considerazioni, occorre sottolineare che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (v., sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, [OSCURATO:PERSONA], pag. I-117, punto 32). 24 Questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza 17 giugno 1992, causa C-261/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3967, punto 18). 25 Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, com'è suggerita dal giudice nazionale, è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. 26 Infatti, talune delle questioni che possono sorgere in tale contesto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che è alla base dell'azione in giudizio così come, in caso di pluralità di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, possono solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile. 27 Ne deriva che i criteri suggeriti dal giudice nazionale non possono del tutto dispensare il giudice adito dal determinare la legge che disciplina l'obbligazione controversa, al fine di pronunciarsi sulla sua competenza ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 28 Del resto, la Corte, traendo le conseguenze dall'importante collocazione generalmente accordata alla volontà delle parti dai diritti nazionali in materia di contratti, ha dichiarato che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra citata, punto 5), con riserva che questo luogo presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-911, punti 30 e 31). 29 Alla luce di queste considerazioni non sembra giustificato sostituire i criteri suggeriti dal giudice nazionale all'interpretazione precedentemente data dalla Corte, secondo la quale la determinazione del luogo di esecuzione dev'essere effettuata in base alla legge che disciplina l'obbligazione controversa. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di far coincidere il giudice competente con il luogo in cui l'obbligazione di cui trattasi dev'essere eseguita secondo la legge che ad essa si applica. Ora, è la considerazione secondo cui il luogo di esecuzione costituisce normalmente un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice competente che, ai fini dell'economia processuale, ha motivato la norma di competenza speciale prevista all'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in materia contrattuale (sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e 13). 30 Occorre aggiungere che la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1980 sulla legge che si applica alle obbligazioni contrattuali (GU L 266, pag. 1), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 146, pag. 1), dalla [OSCURATO:PERSONA] 18 maggio 1992 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 333, pag. 1) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 10). 31 Spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto, al tempo stesso, degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli. In quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice può così essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione tenendo conto dei criteri suggeriti dal giudice nazionale, cioè ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita. 32 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito. Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, italiano e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, con sentenza 9 dicembre 1997, dichiara: L'art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1989 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.