CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20632/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Locri e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A); la Corte d'appello, inoltre, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione, riduceva a tre anni, due mesi di reclusione e 7.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine all'identificazione dell'imputato, avvenuta sulla base di argomentazioni congetturali insuscettibili di verifica empirica, ossia sulla verosimiglianza della conformazione fisica e degli abiti indossati, come si ricava dalle immagini registrate in zona Carosello, sebbene l'individuo fosse sempre travisato, né varrebbe la successiva identificazione nella piantagione in località Carosello, posto che l'abbigliamento e la corporatura del soggetto erano privi di caratterizzazione; con un secondo motivo, si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 3, cod. pen., sulla mera enunciazione in termini di riprovevolezza e di pericolosità; con un terzo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è identico, quanto al primo e al terzo motivo, a quello del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo motivo, invece, si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto sulla base di mere formule di stile e senza tener conto dell'esito positivo dell'affidamento in prova in relazione a una precedente condanna. 5. Il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 132, 63, comma 4, e 64 cod. pen., essendo illegale l'aumento di pena nella misura di un anno di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., superiore al limite consentito, che è pari a un terzo. 6. I ricorsi sono inammissibili. 7. Quanto al primo motivo, comune a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno plausibilmente - e di sicuro non in termini di manifesta illogicità - ritenuto certa l'identificazione effettuata dal personale di polizia, considerando che: l'attività di indagine si era estesa per un periodo prolungato, dal luglio a settembre 2017; gli operanti avevano potuto accertare le fattezze fisiche degli imputati mediante videoriprese (del 20 e 24 luglio e del 17 agosto 2017) che li ritraevano a volto scoperto; lo [OSCURATO:PERSONA] fu controllato il 3 agosto alla guida di un'autovettura e condotto in caserma perché sprovvisto di patente; il 26 agosto 2017 i due imputati furono notati nell'atto di cimare le infiorescenze delle piante di canapa, per poi fuggire alla vista dei militari; il 28 agosto i due imputati si presentarono spontaneamente presso gli uffici di p.g. Sulla base di questi elementi, la Corte ha ritenuto affidabile l'individuazione da parte degli operanti, i quali avevano acquisito la conoscenza diretta della fisionomia dei due imputati, anche considerando che sovente i due si erano diretti, a volto scoperto, nella piantagione, immediatamente dopo essere stati avvistati dai militari. Si tratta di un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, che supera il vaglio di legittimità. 8. Quanto al terzo, comune a comune a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ribadito che nella commisurazione della pena, il giudice esercita un potere discrezionale in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso in esame la Corte di merito ha ribadito, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, la congruità della pena inflitta, peraltro inferiore alla media edittale, in considerazione delle vaste dimensioni della coltura, del numero rilevanti di arbusti rivenuti, della durata dalla condotta, pari perlomeno ad alcuni mesi, e dei precedenti penali degli imputati. 9. In relazione al secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato, oltre che essere stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è gravato da un precedente penale specifico, concernente la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti accertato il 29 agosto 2012, da ciò ritenendo, in maniera non certo implausibile, che la reiterazione di tale delitto, oggetto del presente processo, ossia la coltivazione di due piantagioni di canapa, è espressiva di un maggior disvalore soggettivo meritevole di più aspra stigmatizzazione. Si tratta di una motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto, avendo la Corte di merito evidenziato sia la vicinanza cronologica, sia la medesimezza del fatto - ossia la coltivazione di sostanze stupefacenti - per ritenere che il nuovo delitto sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalla precedente condanna. 10. Con riguardo al secondo motivo nell'interesse di Esposito, la Corte di merito ha individuato nella elementi dinanzi indicati - ossia la gravità della condotta, la sua protrazione nel tempo, i precedenti penali - elementi ostativi a una riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen., in ciò facendo corretta applicazione del costante orientamento di questa Corte di legittimità, in forza del quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). 11. Quanto, infine, al ricorso nell'interesse di Giorgi, non è dato ravvisare la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma 4, cod. pen. (Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015 - dep. 12/10/2015, Brutto, Rv. 264904; Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014 - dep. 06/05/2014, Prinno e altri, Rv. 259447; Sez. 2, n. 5911 del 22/11/2012 - dep. 07/02/2013, Bonaccorsi, Rv. 254527). Nel caso in esame, la Corte di merito individuato la pena base in due anni e tre mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, operando un primo aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. a tre anni e novi mesi di reclusione e 10.000 euro di multa, e un secondo aumento per le aggravanti dell'ingente quantità e del numero delle persone, ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen., a quattro anno e nove mesi di reclusione e 10.500 euro di multa. Si tratta di un calcolo corretto, in quanto l'aumento per le ultime aggravanti, operato nella misura di un anno di reclusione e 500 euro di multa - è inferiore ad un terzo, calcolato sulla pena risultante dall'aumento per la recidiva - ossia tre anni e nove mesi e 10.000 euro di multa - sicché non si è affatto in presenza di una pena illegale. 12. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022