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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27036/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42100/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale in ragione della valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato con riguardo alle modalità del fatto per la estrema pericolosità della fuga in macchina, ritenuta indice di una elevata capacità a delinquere; Ritenuto che il secondo motivo in relazione al pregiudizio subito per effetto della disposta fissazione dell'udienza con rito partecipato è manifestamente infondato, atteso che la partecipazione amplia e non limita i diritti di difesa e nessun rilievo può avere tale opzione sulla mancata presentazione di una richiesta di concordato; Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 42100/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale in ragione della valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato con riguardo alle modalità del fatto per la estrema pericolosità della fuga in macchina, ritenuta indice di una elevata capacità a delinquere; Ritenuto che il secondo motivo in relazione al pregiudizio subito per effetto della disposta fissazione dell'udienza con rito partecipato è manifestamente infondato, atteso che la partecipazione amplia e non limita i diritti di difesa e nessun rilievo può avere tale opzione sulla mancata presentazione di una richiesta di concordato; Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27036/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris