CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 14481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in ordine al reato di falsa testimonianza contestato agli indagati ritenendo, a seguito dell'opposizione presentata dalla persona offesa odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di indagine non fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio né lo sarebbero stati quelli acquisibili a seguito delle indagini indicate dall'opponente, peraltro con riferimento a condotte prive di rilevanza penale. 2. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge per abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui qualifica come non rilevanti le ulteriori indagini sollecitate dalla persona offesa, è inammissibile. Occorre, infatti, evidenziare che il ricorrente invoca orientamenti legati ad un diverso quadro normativo, dovendosi per contro rilevare l'impugnazione è stata proposta avverso ordinanza di archiviazione e che in questi casi è consentito solo il reclamo ai sensi dell'art. 410-bis comma 3, cod. proc. pen., ove ricorra e sia prospettata l'ipotesi di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella specie non ravvisabile, fermo restando che rispetto al reato di falsa testimonianza, cui era riferita la richiesta di archiviazione, solo lo Stato può dirsi persona offesa (Sez. 6, n. 45137 del 04/11/2015, Cunsolo, Rv. 265361). Né può condurre a ritenere impugnabile con ricorso il provvedimento impugnato la circostanza che nel motivo proposto si prospetti l'abnormità del provvedimento, giacché tale genere di vizio è stato strumentalmente dedotto in termini puramente assertivi, senza concreta individuazione di profili ad esso, pur in astratto, riconducibili. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione non consentita, ciò che consente di applicare la procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. pen. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 marzo 2023 La Consigliera estensora