CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 luglio 2025
Cassazione n. 19639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24495/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.571/2019 depositata il 30/01/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24495/2019 Numero sezionale 2263/2025 Numero di raccolta generale 19639/2025 Data pubblicazione 16/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che in caso di rinuncia al ricorso, la sentenza impugnata diventa definitiva, il che osta ad una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di merito come richiesto dalla ricorrente; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24495/2019 Numero sezionale 2263/2025 Numero di raccolta generale 19639/2025 Data pubblicazione 16/07/2025