CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15794/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e su un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova quali le dichiarazioni rese dal teste Barbato circa la provenienza illecita dei beni sequestrati, non è consentito poiché introduce cesure di merito e cerca di aggirare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in particolare sottolineando il riconoscimento della merce da parte del teste Barbato e l'assenza di indicazioni da parte dei due imputati circa la provenienza dei beni rinvenuti nella loro disponibilità ritenendo, pertanto, correttamente provato l'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), considerato che anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione anche nella forma del travisamento della prova - con riferimento alla provenienza delittuosa dei beni oggetto del contestato reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. - e risulta generico e manifestamente infondato poiché le censure proposte si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) complessivamente valutata, considerato che la consapevolezza della provenienza illecita dei beni ricevuti dall'imputato è provata da vari fattori quali la qualità delle cose, le peculiari modalità del loro trasporto e, in ogni caso, la mancanza di una plausibile giustificazione circa il possesso dei suddetti beni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 648, comma 2 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice del merito richiama la quantità dei beni ricettati, i danni cagionati alla persona offesa e lo scopo di rilevanza pubblica e sociale a cui i beni erano destinati) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il