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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 25834/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, con assorbimento del primo e del quarto, e la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo; sentiti i difensori dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 27 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 giugno), decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 2, n. 29448 del 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Gela in data 26 febbraio 2020, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni undici di reclusione.

1.1. In particolare, la Corte nissena, giudicando della contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha escluso la contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. cit. in ordine "al ruolo dirigenziale", ha applicato la disciplina sanzionatoria precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015, limitando la condotta di partecipazione al periodo compreso tra il 4 maggio 2011 e l'anno 2013, e ha conseguentemente individuar- 0 la pena base per tale delitto in anni undici di reclusione, aumentata di quattro anni in ragione della già ritenuta continuazione con altre reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato separatamente), pervenendo così alla pena complessiva di anni quindici di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due ricorsi nei quali vengono dedotti i seguenti motivi.

2.1. Primo motivo (comune agli atti a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Ventura): violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave operato ai fini di determinare la continuazione tra il reato giudicato con la sentenza impugnata e l'altro (violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), accertato in sentenza irrevocabile emessa con rito abbreviato.

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie più grave (in quanto punita con pena più elevata) è quest'ultima, per la quale Pellegrino ha riportato la pena di anni otto, mesi cinque e giorni venti; pena che, alla luce della riduzione di un terzo per il rito alternativo, è superiore alla pena base irrogata in relazione al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen.

Nei ricorsi si lamenta altresì il difetto di motivazione rispetto alla esplicitazione dei criteri che hanno indotto la Corte di Appello in sede di rinvio ad individuare quale più grave il delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. 2.2.

Secondo motivo (contenuto in entrambi i ricorsi): violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al fatto che, erroneamente, la Corte di Appello ha ritenuto che la pronuncia rescindente della Cassazione avesse dichiarato inammissibile il motivo dell'originario ricorso avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche mentre, secondo quanto testualmente indicato nel dispositivo (da giudicarsi prevalente rispetto alle difformi indicazioni contenute nella motivazione), tale motivo era stato dichiarato "assorbito".

Pertanto, esso doveva essere esaminato in sede di rinvio e, alla luce della esclusione del ruolo apicale e della limitazione temporale della partecipazione associativa, sussistevano i presupposti per una valutazione favorevole.

Si rileva che l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe effetti rilevanti in ordine alla individuazione del reato più grave ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio.

2.3. Terzo motivo (anch'esso comune): violazione di legge processuale (artt. 438 e 442 cod. proc. pen.) in merito alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, avendo effettuato la sentenza impugnata l'aumento della continuazione successivamente alla già operata riduzione di un terzo per il rito della pena determinata per la più grave violazione.

2.4. Quarto motivo (presente nel ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]): violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena.

3. Con memoria depositata il 27 marzo 2024 a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] si riprendono e approfondiscono i motivi dedotti nel proprio ricorso, in riferimento all'individuazione del reato più grave, all'interno della operata continuazione, anche per quel che attiene la necessità di rispettare il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, e in ordine alla mancata valutazione da parte della sentenza impugnata del motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, erroneamente ritenuto inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo dei ricorsi - che ha valenza preliminare e assorbente - è fondato.

2. Il dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio, relativamente al ricorso originario proposto dall'attuale ricorrente, è del seguente tenore: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla definizione giuridica del fatto di cui al capo 1), che qualifica come reato ex art. 416 bis, primo comma, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma, commesso fino all'anno 2013, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, assorbiti i motivi in tema di attenuanti generiche e continuazione».

In relazione agli effetti che nel giudizio di rinvio spiega la declaratoria di assorbimento di taluni motivi contenuta nella sentenza rescindente, si è precisato che «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello» (così, Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344 - 01).

2.1. Peraltro, esaminando le censure dedotte nel ricorso del Pellegrino, la motivazione della citata sentenza della Sez. 2 così si esprime (pag. 37): «Il motivo di ricorso riassunto nel par.

2.7.12. della narrativa, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, sussistendo motivazione logica, adeguata e congrua fondata sulla gravità delle condotte e sulla dimostrata pervicacia».

Dunque, la Corte di appello si è rifatta a tale passaggio della motivazione (riportato a pag. 5 della sentenza impugnata) ritenendo il predetto motivo inammissibile e non si è quindi pronunciata in merito alla concedibilità o meno all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

3. E' vero che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (così, tra le altre, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082 - 01).

3.1. Ritiene però il Collegio chelnel caso di specie, nell'evidente discrasia tra il dispositivo (nel quale il motivo sulle attenuanti generiche, così come quello in ordine alla continuazione, è espressamente dichiarato "assorbito") e la motivazione (che invece lo indica come "inammissibile") debba essere ritenuto preminente il contenuto decisorio consacrato nel dispositivo.

Infatti, la prevalenza della motivazione può operare quando si è in presenza di motivazione contestuale (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153 - 01) oppure nel caso in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione (così, Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01).

Trattasi di casi diversi da quello in esame.

Peraltro, dalla esclusione del ruolo apicale e dalla riperimetrazione - in senso limitativo - del periodo temporale di partecipazione all'associazione da parte dell'imputato deriva logicamente la necessità per il giudice del rinvio di procedere a una rivalutazione in merito all'eventuale concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (profilo, questo, sul quale come detto la sentenza impugnata non si è pronunciata).

4. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte territoriale valuti il motivo, dedotto nell'appello e reiterato nel ricorso originario, con il quale si è censurato il mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

All'esito di tale giudizio si dovrà eventualmente procedere alla rideterminazione della pena complessiva derivante dalla ritenuta continuazione tra i due reati.

A tal fine, si dovrà fare applicazione del principio secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt.671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (da ultimo, v.

Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01; principio, questo, che per la continuazione "in executivis" è stato di recente confermato da Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023 - dep. 16/02/2024, Giampà, Rv. 285865 - 01).

In tale operazione si terrà anche conto che «l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 35582 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 27/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, con assorbimento del primo e del quarto, e la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo; sentiti i difensori dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 27 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 23 giugno), decidendo in sede di rinvio disposto da Sez. 2, n. 29448 del 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Gela in data 26 febbraio 2020, ritenuta la continuazione, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni undici di reclusione. 1.1. In particolare, la Corte nissena, giudicando della contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha escluso la contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. cit. in ordine "al ruolo dirigenziale", ha applicato la disciplina sanzionatoria precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015, limitando la condotta di partecipazione al periodo compreso tra il 4 maggio 2011 e l'anno 2013, e ha conseguentemente individuar- 0 la pena base per tale delitto in anni undici di reclusione, aumentata di quattro anni in ragione della già ritenuta continuazione con altre reato (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato separatamente), pervenendo così alla pena complessiva di anni quindici di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto due ricorsi nei quali vengono dedotti i seguenti motivi. 2.1. Primo motivo (comune agli atti a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Ventura): violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave operato ai fini di determinare la continuazione tra il reato giudicato con la sentenza impugnata e l'altro (violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), accertato in sentenza irrevocabile emessa con rito abbreviato. Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie più grave (in quanto punita con pena più elevata) è quest'ultima, per la quale Pellegrino ha riportato la pena di anni otto, mesi cinque e giorni venti; pena che, alla luce della riduzione di un terzo per il rito alternativo, è superiore alla pena base irrogata in relazione al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. Nei ricorsi si lamenta altresì il difetto di motivazione rispetto alla esplicitazione dei criteri che hanno indotto la Corte di Appello in sede di rinvio ad individuare quale più grave il delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. 2.2. Secondo motivo (contenuto in entrambi i ricorsi): violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al fatto che, erroneamente, la Corte di Appello ha ritenuto che la pronuncia rescindente della Cassazione avesse dichiarato inammissibile il motivo dell'originario ricorso avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche mentre, secondo quanto testualmente indicato nel dispositivo (da giudicarsi prevalente rispetto alle difformi indicazioni contenute nella motivazione), tale motivo era stato dichiarato "assorbito". Pertanto, esso doveva essere esaminato in sede di rinvio e, alla luce della esclusione del ruolo apicale e della limitazione temporale della partecipazione associativa, sussistevano i presupposti per una valutazione favorevole. Si rileva che l'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche avrebbe effetti rilevanti in ordine alla individuazione del reato più grave ai fini della determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio. 2.3. Terzo motivo (anch'esso comune): violazione di legge processuale (artt. 438 e 442 cod. proc. pen.) in merito alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, avendo effettuato la sentenza impugnata l'aumento della continuazione successivamente alla già operata riduzione di un terzo per il rito della pena determinata per la più grave violazione. 2.4. Quarto motivo (presente nel ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]): violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena. 3. Con memoria depositata il 27 marzo 2024 a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] si riprendono e approfondiscono i motivi dedotti nel proprio ricorso, in riferimento all'individuazione del reato più grave, all'interno della operata continuazione, anche per quel che attiene la necessità di rispettare il principio di diritto contenuto nella sentenza rescindente, e in ordine alla mancata valutazione da parte della sentenza impugnata del motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, erroneamente ritenuto inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo dei ricorsi - che ha valenza preliminare e assorbente - è fondato. 2. Il dispositivo della sentenza di annullamento con rinvio, relativamente al ricorso originario proposto dall'attuale ricorrente, è del seguente tenore: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla definizione giuridica del fatto di cui al capo 1), che qualifica come reato ex art. 416 bis, primo comma, cod. pen., aggravato ai sensi del quarto comma, commesso fino all'anno 2013, e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, assorbiti i motivi in tema di attenuanti generiche e continuazione». In relazione agli effetti che nel giudizio di rinvio spiega la declaratoria di assorbimento di taluni motivi contenuta nella sentenza rescindente, si è precisato che «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello» (così, Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344 - 01). 2.1. Peraltro, esaminando le censure dedotte nel ricorso del Pellegrino, la motivazione della citata sentenza della Sez. 2 così si esprime (pag. 37): «Il motivo di ricorso riassunto nel par. 2.7.12. della narrativa, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, sussistendo motivazione logica, adeguata e congrua fondata sulla gravità delle condotte e sulla dimostrata pervicacia». Dunque, la Corte di appello si è rifatta a tale passaggio della motivazione (riportato a pag. 5 della sentenza impugnata) ritenendo il predetto motivo inammissibile e non si è quindi pronunciata in merito alla concedibilità o meno all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 3. E' vero che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (così, tra le altre, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082 - 01). 3.1. Ritiene però il Collegio chelnel caso di specie, nell'evidente discrasia tra il dispositivo (nel quale il motivo sulle attenuanti generiche, così come quello in ordine alla continuazione, è espressamente dichiarato "assorbito") e la motivazione (che invece lo indica come "inammissibile") debba essere ritenuto preminente il contenuto decisorio consacrato nel dispositivo. Infatti, la prevalenza della motivazione può operare quando si è in presenza di motivazione contestuale (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153 - 01) oppure nel caso in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione (così, Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01). Trattasi di casi diversi da quello in esame. Peraltro, dalla esclusione del ruolo apicale e dalla riperimetrazione - in senso limitativo - del periodo temporale di partecipazione all'associazione da parte dell'imputato deriva logicamente la necessità per il giudice del rinvio di procedere a una rivalutazione in merito all'eventuale concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (profilo, questo, sul quale come detto la sentenza impugnata non si è pronunciata). 4. Per le suesposte considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata affinchè la Corte territoriale valuti il motivo, dedotto nell'appello e reiterato nel ricorso originario, con il quale si è censurato il mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. All'esito di tale giudizio si dovrà eventualmente procedere alla rideterminazione della pena complessiva derivante dalla ritenuta continuazione tra i due reati. A tal fine, si dovrà fare applicazione del principio secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt.671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (da ultimo, v. Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01; principio, questo, che per la continuazione "in executivis" è stato di recente confermato da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 - dep. 16/02/2024, Giampà, Rv. 285865 - 01). In tale operazione si terrà anche conto che «l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35582 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello
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