CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione all'espulsione, che era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza di Milano ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo sia da considerarsi generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento, che, contrariamente a quanto dedotto con approssimazione, affronta specificamente e adeguatamente tutti i profili da valutare nell'ottica di evitare che l'espulsione possa risolversi in una ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato ex art. 8 Cedu; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo sia manifestamente infondato, in quanto il ricorso non fornisce dimostrazione che l'assistenza di un interprete fosse stata richiesta, non indica per quale degli atti indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. occorresse l'interprete, non rappresenta quale concreto pregiudizio avrebbe subìto il ricorrente per effetto della mancata assistenza dell'interprete (tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il reclamo "personalmente" e successivamente il ricorso) e non allega che l'eventuale nullità derivante dalla lamentata inosservanza dell'art.143 cod. proc. pen. (da considerarsi a regimo intermedio) sia stata eccepita nell'udienza di opposizione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso