Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:C:2014:230
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CO0028(01)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 febbraio 2014 (
*1
)
«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Contenuto necessario del ricorso in impugnazione»
Nella causa C‑28/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 gennaio 2013,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Londra ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] LP
, con sede in Wilmington ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da M. Stephens e R. Lands, solicitors, nonché da T. Pitt-Payne, QC,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Banca centrale europea (BCE)
, rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA] e S. Lambrinoc, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la loro impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] LP (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/BCE (T‑590/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), comunicata con lettera del 21 ottobre 2010, che conferma il diniego d’accesso a due documenti concernenti il deficit pubblico e il debito pubblico della Repubblica ellenica (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
La decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (
GU L 80, pag. 42
), mira, ai sensi del suo articolo 1, a «definire le condizioni e le limitazioni in base alle quali la BCE dà al pubblico accesso ai documenti della BCE».
3
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, «[q]ualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti della BCE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nella presente decisione».
4
L’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, della decisione 2004/258 così dispone:
«1. La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
a)
L’interesse pubblico, in ordine:
—
alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE,
—
alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro,
—
alla contabilità della BCE o delle BCN,
—
alla tutela dell’integrità delle banconote in euro,
—
alla sicurezza pubblica,
—
alle relazioni finanziarie, monetarie o economiche internazionali;
(...)
2. La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
—
gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
—
i procedimenti giudiziari e la consulenza legale,
—
gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
3. L’accesso a un documento contenente pareri per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE o con le BCN, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».
5
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione, «[n]el caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BCE, presentare una domanda di conferma chiedendo al Comitato esecutivo della BCE di riconsiderare la posizione di quest’ultima (...)».
Fatti e decisione controversa
6
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è una giornalista e lavora per la [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge le sue attività a Londra ([OSCURATO:PERSONA]), con il nome di [OSCURATO:PERSONA].
7
Il 20 agosto 2010, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla BCE di accedere a due documenti relativi all’utilizzo di operazioni in strumenti derivati nel finanziamento del deficit e nella gestione del debito pubblico in Grecia e nell’area dell’euro. Con lettera del 17 settembre 2010, il direttore generale del Segretariato e Servizi linguistici della BCE ha comunicato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la decisione di rifiuto dell’accesso ai documenti richiesti.
8
Il 28 settembre 2010, le ricorrenti hanno presentato una domanda di conferma alla BCE, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2004/258, affinché il Comitato esecutivo della BCE riconsiderasse la posizione di quest’ultima in merito al rifiuto di concedere l’accesso ai documenti in esame.
9
Con lettera del 21 ottobre 2010, il Presidente della BCE ha comunicato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la decisione controversa. Tale decisione si fondava sulla tutela dell’interesse pubblico per quanto concerne la politica economica dell’Unione europea e della Repubblica ellenica, nonché sulla tutela delle deliberazioni e delle consultazioni interne della BCE, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2004/258. Per quanto riguarda il secondo documento, il rifiuto è stato fondato anche sulla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale decisione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2010, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, a far ordinare alla BCE di concedere loro l’accesso ai documenti in esame e alla condanna della BCE alle spese.
11
La BCE ha concluso per il rigetto di tale ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese.
12
Nell’ambito delle misure istruttorie, il Tribunale ha ordinato alla BCE di produrre i due documenti di cui trattasi, precisando che essi non sarebbero stati comunicati alle ricorrenti. La BCE ha ottemperato a tale misura istruttoria entro il termine impartito.
13
Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato e ha condannato le ricorrenti alle spese.
14
Esso ha dichiarato, in particolare, che la BCE poteva correttamente fondare il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti in esame sull’eccezione al diritto di accesso prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della decisione 2004/258.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
15
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare la decisione controversa;
—
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui le condanna alle spese sostenute dalla BCE, e
—
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso decida conformemente ai punti di diritto dedotti nella presente impugnazione e decisi dalla Corte.
16
La BCE chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare le ricorrenti alle spese.
17
Con ordinanza del Presidente della Corte del 6 novembre 2013, le domande di intervento presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state respinte.
Sull’impugnazione
18
Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
19
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi, l’ultimo dei quali riguarda la decisione sulle spese.
Sui primi quattro motivi
Argomenti delle parti
20
Con il loro primo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258. Il secondo motivo verte su un errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell’affermare che la BCE poteva correttamente decidere che la divulgazione dei documenti richiesti dalle ricorrenti avrebbe arrecato pregiudizio alla politica economica dell’Unione e della Repubblica ellenica. Con il terzo motivo si lamenta un’interpretazione erronea dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Con il loro quarto motivo le ricorrenti ritengono che il Tribunale, non esaminando i loro argomenti relativi all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2004/258, abbia commesso un errore di diritto.
21
La BCE sostiene, in via principale, che l’impugnazione è irricevibile. Essa ritiene, da un lato, che l’impugnazione non soddisfi i requisiti sostanziali previsti agli articoli 21, 56 e 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 169 del regolamento di procedura. In particolare, le ricorrenti non indicherebbero in modo preciso le parti della motivazione della sentenza impugnata, né i punti specifici di quest’ultima, che sono oggetto di contestazione nella loro impugnazione. L’enunciazione di tali punti nella replica non potrebbe porre rimedio a tale irregolarità. Inoltre, le ricorrenti si limiterebbero ad affermare che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto senza presentare argomenti a sostegno di tale affermazione.
22
Dall’altro, la BCE ritiene che l’impugnazione non soddisfi i requisiti di forma previsti all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, in quanto le ricorrenti avrebbero presentato solo un’«esposizione sommaria dei motivi e dei principali argomenti delle ricorrenti» che non conterrebbe i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.
Giudizio della Corte
23
Con i loro primi quattro motivi le ricorrenti criticano diversi elementi del ragionamento del Tribunale.
24
Tali motivi non contengono, tuttavia, alcuna indicazione che individui i punti della sentenza impugnata che sarebbero viziati da un errore di diritto, né un’argomentazione diretta a dimostrare in che cosa consisterebbe siffatto errore del Tribunale. Là dove, nell’ambito di detti motivi, l’impugnazione contiene considerazioni che vanno oltre una mera enunciazione dei motivi, essa si limita a presentare conclusioni senza fornire altri chiarimenti.
25
Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (v, in particolare, sentenze del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425
, punto 426; del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, C‑501/11 P, punto 43; del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑120/12 P, punto 49, nonché del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑560/12 P, punto 42). Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza di cui trattasi (v., in particolare, ordinanza del 27 giugno 2013, Baleanu/Commissione, C‑566/12 P, punto 13, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, cit., punto 42).
26
La Corte ha altresì sottolineato che la semplice enunciazione astratta dei motivi nell’impugnazione non risponde alle prescrizioni di cui agli articoli 58 dello Statuto della Corte e 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura (v., in particolare, sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C-51/92 P, Racc. pag. I-4235
, punto 113, e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, cit., punto 43).
27
In proposito, all’articolo 169, paragrafo 2, di detto regolamento è precisato che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.
28
Infatti, un’impugnazione che non presenti siffatte caratteristiche è inidonea a formare oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di esercitare il compito cui è chiamata nel settore considerato e di effettuare il proprio sindacato di legittimità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, cit., punto 44).
29
Inoltre, la regola prevista all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura consente di preservare l’uguaglianza dei singoli. Infatti, la possibilità, per la Corte, di individuare con facilità le parti della motivazione di una sentenza impugnata contestate dipende da numerosi fattori, quali la lunghezza della sentenza impugnata, quella dell’impugnazione, il numero dei motivi d’impugnazione, nonché la complessità dei ragionamenti svolti tanto nella sentenza impugnata quanto nell’impugnazione. Orbene, la ricevibilità di un’impugnazione non può dipendere da siffatti elementi.
30
Peraltro, all’irregolarità derivante dall’inosservanza di detta disposizione nel ricorso in impugnazione non è possibile porre rimedio mediante la replica, tenuto conto della funzione di quest’ultima memoria, quale risulta dall’articolo 175, paragrafo 1, di tale regolamento.
31
Pertanto, e in considerazione della natura dell’argomentazione presentata dinanzi alla Corte, quale esposta in precedenza, i primi quattro motivi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.
Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto per quanto concerne le spese
32
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale non avrebbe dovuto condannarle alle spese sostenute dalla BCE, posto che esse stesse non avrebbero chiesto, in caso di eventuale accoglimento della loro domanda, la condanna della BCE alle spese da loro sostenute.
33
Al riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni attinenti alla pretesa irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili, in applicazione dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte, a norma del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (v., in particolare, sentenze del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C-57/00 P e C-61/00 P, Racc. pag. I-9975
, punto 124; del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C-263/09 P, Racc. pag. I-5853
, punto 78, nonché del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, punto 100).
34
Dato che tutti gli altri motivi dell’impugnazione proposta dalle ricorrenti sono stati respinti, l’ultimo motivo, vertente sulla ripartizione delle spese, deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
35
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta nella sua totalità.
Sulle spese
36
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese.
37
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti e la BCE ne ha chiesto la condanna alle spese, esse vanno condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] LP sono condannate alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.