CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diSardegna n.874/2024 depositata il 12/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 6550/2025Numero sezionale 1900/2026Numero di raccolta generale 23645/2026Data pubblicazione 21/07/2026Così deciso in Roma, il 18/07/2026Il Consigliere delegatoMaria [OSCURATO:PERSONA]