CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9064/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma via L. Mantegazza n. 24 presso il dott. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con essi elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29 –controricorrente avverso la sentenza n. 103/2018 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 18.1.2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, del primo sub-motivo del secondo motivo di ricorso e della doglianza concernente la violazione dell’art. 1051, primo comma, c.c., di cui al secondo sub-motivo del quarto motivo, con accoglimento del secondo sub-motivo del secondo motivo (concernente la valenza di giudicato attribuito alla sentenza della Corte di Appello n. 2676 del 2011), del terzo motivo e la doglianza concernente la violazione dell’art. 1052 c.c., di cui al secondo sub-motivo del quarto motivo; lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 103/2018 resa pubblica il 18.1.2018, decidendo sul gravame avverso la decisione di primo grado (Tribunale di Verona n. 197/2017) proposto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA], ha rigettato la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile proposta dai coniugi contro la società (a favore dei fondi distinti nel NCT del Comune di Verona al foglio n. 45 mappali nn. “19 e 32” ed a carico del fondo contraddistinto col mappale 302 di proprietà della società) ed ha respinto gli ulteriori motivi di appello. Il rigetto della domanda principale di acquisto della servitù per usucapione e la conferma del rigetto della domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio avanzata in subordine dagli attori è stato argomentato attraverso i seguenti passaggi motivazionali: - la precedente sentenza n. 89/2004 del Tribunale di Verona (confermata dalla Corte d’Appello con la successiva sentenza n. 2676/2011), contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, non aveva deciso su una servitù personale, ma su un diritto reale di servitù; - doveva ritenersi corretta la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio a carico del mappale n. 302, per effetto del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 2676/2011 della stessa Corte, che aveva utilizzato una duplice motivazione, una fondata sulla inammissibilità della domanda in appello per novità della stessa (ex art. 345 cpc) e l’altra fondata sulla sua manifesta infondatezza; -invece rispetto ai mappali n. 16 e 32 di proprietà degli attori non poteva esservi preclusione per precedente giudicato, trattandosi di immobili acquistati nel 2008 ed in relazione agli stessi non risultava decorso il termine di cui all’art. 1158 cc; - gli appellanti non avevano provato il collegamento dello stradello insistente sul mappale 302 con i mappali 16 e 32 e neppure l’esistenza dello stesso o l’utilizzo da parte dei precedenti proprietari, essendo inammissibili i capitoli di prova articolati; - parimenti era infondata la censura sul rigetto della domanda subordinata perché non ricorrevano i presupposti per la servitù di passaggio coattivo, non ravvisandosi né l’interclusione assoluta dei fondi e neppure l’interclusione relativa (nel senso di accesso inadeguato o insufficiente). 2 Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi soccombenti con tre motivi contrastati con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, del primo sub-motivo del secondo motivo di ricorso e della doglianza concernente la violazione dell’art. 1051, primo comma, c.c., di cui al secondo sub-motivo del quarto motivo, con accoglimento del secondo sub-motivo del secondo motivo (concernente la valenza di giudicato attribuito alla sentenza della Corte di Appello n. 2676 del 2011), del terzo motivo e la doglianza concernente la violazione dell’art. 1052 c.c., di cui al secondo sub-motivo del quarto motivo. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 190, 352 cpc, 3,24 e 111 Cost. - Nullità del procedimento e della sentenza deliberata il 10.10.2017 e quindi prima della scadenza dei termini ex art. 190 cpc, essendo state le conclusioni precisate all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è infondato. Dallo storico del fascicolo telematico presso la Corte d’Appello (che la natura del vizio denunziato consente di consultare) risulta la seguente annotazione di cancelleria “Rimesso fascicolo al giudice o al Collegio per la decisione” il 17 ottobre 2017. Risulta altresì annotato che le memorie di replica vennero depositate dai difensori il 16 ottobre 2017. Orbene, se la cancelleria della Corte d’Appello trasmise il fascicolo al giudice il 17 ottobre 2017, cioè il giorno dopo il deposito delle memorie di replica (e la relativa attestazione fa fede fino a querela di falso), è ovvio che la Corte di merito il 10 ottobre non ne era ancora materialmente in possesso e quindi non si vede come avrebbe potuto decidere la causa “senza le carte”. L’indicazione della data di deliberazione del “10 ottobre 2017” apposta in calce alla sentenza è dunquesolo il frutto di un mero refuso del redattore, essendo evidente che a quella data il fascicolo risultava ancora depositato in cancelleria e quindi la Corte territoriale era materialmente impossibilitata a decidere. Del resto, come affermato anche dalle SSUU, la data di deliberazione di una sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale. Ma ciò semplicemente comporta che la relativa mancanza o la sua erronea indicazione può non determinare in generale una nullità ove sia ascrivibile, appunto, a mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. Civ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 36596 del 2021 in motivazione). 2 Col secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc e 324 cpc. in relazione alla sentenza n. 2676/2011 della Corte d’Appello di Venezia, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc, 111 Cost. e 1027 cc nonché dell’art. 12 delle preleggi in relazione alla sentenza n. 89/2004 del Tribunale di Verona. Il tutto con riferimento all’asserita esistenza di un giudicato preclusivo dell’esame della domanda di accertamento dell’acquisto della servitù di passaggio per usucapione relativamente a tutti i mappali di proprietà dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cobelli. Il motivo è inammissibile. Come ripetutamente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto- forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c (tra le tante, cfr.Sez. U -, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 Rv. 662971; cfr. sulla violazione dei doveri sintesi e chiarezza espositiva, anche Sez. 3, Sentenza n. 4300 del 2023; Sez. L - , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020 Rv. 659630; Sez. 5 - , Sentenza n. 8245 del 04/04/2018 Rv. 647702 ed altre). Nel caso in esame, il motivo, che si sviluppa in ben 21 pagine contenenti, per la gran parte, riproduzioni di intere pagine di atti processuali e addirittura intere sentenze (come la n. 89/2004 del Tribunale di Verona), non consente un'idonea focalizzazione dei fatti dirimenti, né l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate. 3 Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 cc e il vizio di motivazione, il tutto con riferimento all’acquisto della servitù di passaggio pedonale e carrabile per usucapione relativamente ai mappali n. 16 e 32 (e a tutti gli altri mappali) di proprietà dei sig.ri Mion e Cobelli. Attraverso una lunga esposizione, si rimprovera in sostanza alla Corte d’Appello di avere del tutto pretermesso il principio dell’accessione del possesso nonché di aver violato gli artt. 115 e 116 cpc per avere, in modo apodittico ed in contrasto con le prove acquisite al processo, negato l’esistenza dello stradello insistente sul mappale 302 della convenuta, il collegamento dello stradello ai mappali 16 e 32 di proprietà degli attori e l’utilizzo dello stradello da parte dei precedenti proprietari, benché tali circostanze risultassero non solo documentate dalla perizia di parte, ma anche oggetto di specifici capi di prova testimoniale ritenuti inammissibili dalla Corte d’Appello senza spiegare sotto quali profili e per quali ragioni. 3.1 Col quarto motivo si denunzia, infine , la violazione degli artt. 1051 e 1052 cc. in relazione alla domanda subordinata di costituzione della servitù di passaggio coattivo, criticandosi la Corte d’Appello per avere ritenuto insussistenti i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1052 cc. discostandosi, con motivazione illogica e contraddittoria, dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di cui si riportano ampi passaggi e da cui emerge la non intercomunicabilità tra le due porzioni del fondo degli attori e l’interclusione assoluta dei fondi il cui unico accesso alla via pubblica è rappresentato dal tracciato dello stradello insistente sul pappale 302 di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. Si censura altresì la sentenza della Corte d’Appello veneziana per avere escluso la rilevanza agli effetti dell’interclusione (cd. relativa) del carattere disagevole dell’accesso alla via pubblica. Altro errore consiste, ad avviso dei ricorrenti, nell’avere escluso la rilevanza delle esigenze “di tipo abitativo” senza considerare la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 167/1999 che ammette la costituzione della servitù di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. 3.2 Il terzo motivo pecca anch’esso di difetto di sintes i (24 pagine contenenti in gran parte riproduzione di atti processuali, come la relazione di CTU con planimetrie e fotografie) ma, a differenza del precedente, la sua formulazione appesantita non pregiudica l'intelligibilità delle fondamentali censure mosse alla sentenza gravata, cioè la violazione del principio dell’accessione nel possesso e la mancanza di motivazione, sempre con riferimento al tema dell’acquisto della servitù per usucapione (oggetto della domanda principale) seppur con la limitazione ad alcuni mappali. Esso, pertanto, può essere esaminato (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021 cit.) e, a ben vedere, risulta anche fondato. Dispone l’art. 1146 comma 2 cc che “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, a pag. 14 della sentenza, con una scarna affermazione ha drasticamente troncato la questione dell’acquisto della servitù di passaggio per usucapione attraverso lo stradello (mappale 302) ed in favore dei mappali 16 e 32 degli attori considerando unicamente il breve lasso di tempo intercorrente tra il 2008 (data di acquisto dei beni da parte degli attori) e il 2013 (data della domanda giudiziale), senza porsi minimamente il problema dell’accessione del possesso ex 1146 cc che pure gli appellanti avevano prospettato, avendo chiesto di provare che lo stradello mappale 302 veniva utilizzato anche dai loro venditori per raggiungere i fondi. Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto nonprovati i fatti senza minimamente motivare sul rigetto della richiesta di prova per testi (prova i cui capitoli risultano specificamente trascritti sia nelle conclusioni della sentenza stessa che in ricorso a pagg. 9, 63 e 64). Deve infatti ritenersi meramente apparente la telegrafica affermazione (sempre a pag. 14) che “i capitoli sono inammissibili perché generici”: essa invero, come è evidente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sul concetto di motivazione apparente sostanzialmente dedotta in ricorso a pag. 64 cfr. per tutte SSUU ord. n. 2767/2023 (in motivazione a pag. 10 e tutta la consolidata giurisprudenza ivi richiamata). Si rende pertanto necessario un nuovo esame sotto tale profilo. 4L’accoglimento del terzo motivo, sulla questione posta dalla domanda principale (acquisto della servitù di passaggio per intervenuta usucapione), comporta logicamente l’assorbimento dell’esame del quarto motivo che, come si è visto, riguarda il rigetto della domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo avanzata solo in via subordinata. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, riesaminerà la vicenda e, all’esito, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il quarto; rigetta i restanti mot