CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per le misure cautelari personali di Catania confermava l'ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 628 cod. pen., 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione e in ordine alla valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: la motivazione sarebbe carente, in quanto fondata su una insufficientedella attendibilità (c) delle dichiarazioni del ricorrente, e sulla svalutazione delle molteplici discrasie emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle emergenze procedimentali, attività non consentita in sede di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione accurata persuasiva ed esaustiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Rilevando la non completa attendibilità delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa che dall'indagato, il tribunale riteneva che, per quanto l'antefatto della condotta criminosa meritasse un chiarimento nel corso dello sviluppo del processo, le emergenze procedimentali consentissero, comunque, di ritenere gravi gli indizi di colpevolezza per il reato di rapina. L'annotazione dei carabinieri (che accettavano le lesioni sul volto della vittima, la mancanza del giubbotto, del telefono cellulare e delle chiavi dell'autovettura) ed il referto medico erano, infatti, emergenze oggettive che confortavano la parte delle dichiarazioni di Ranno e Fazzino in ordine al patimento della rapina. E che consentivano, pertanto, di ritenere sussistenti - allo stato degli atti e con il rispetto degli standard probatori tipici del procedimento cautelare - la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (pag. 4 del provvedimento impugnato). 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute nonostante il tempo trascorso tra i fatti ed il momento dell'applicazione della misura, senza considerare il buon comportamento tenuto dal ricorrente in tale lasso di tempo. 2.2.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esaustiva in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la gravità del pericolo di reiterazione, che si desumeva dalle modalità di consumazione del reato, le quali indicavano l'assenza di freni inibitori in capo al ricorrente, ed evidenziavano la sua indole violenta: circostanze che sono state legittimamente ritenute univocamente indicative della sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione (pag. 5 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione che implica, altresì, la valutazione della attualità del pericolo cautelare, nonostante il decorso di circa sei mesi tra la consumazione della rapina pluriaggravata e l'applicazione della cautela. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gi