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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03181/2022

Testo disponibile della fonte

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sso la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16852 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 224/30/2013, depositata il 17 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva recuperato una maggiore Iperf, Iva e Irap; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la decisione del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento difettava di motivazione, non essendo stata indicata la tipologia dell’accertamento applicata e il relativo articolo di legge, non evincendosi, peraltro, dall’atto impositivo, se l’accertamento eseguito fosse di tipo analitico o induttivo o d’ufficio; la motivazione della pronuncia del giudice di primo grado, inoltre, era contraddittoria; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato; considerato che: in via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha dato prova della notifica del ricorso nei confronti di controparte, sicché il contraddittorio non risulta essersi perfezionato; invero, dagli atti di causa risulta data prova solo della consegna del ricorso, in data 17 giugno 2014, all’ufficio postale ai fini della notifica, ma non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 anteriormente, nel rito qui applicabile, alla adunanza del 6 dicembre 2021; tale circostanza, assorbendo ogni altro profilo, rende inammissibile il ricorso, non essendo disponibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; questa Corte, invero, ha precisato (Cass. Civ., 21 luglio 2021 n. 20778) che: "ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c."; si è, altresì, precisato (Cass. Civ., 28 marzo 2019 n. 8641), che: "ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell'avviso stesso": e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di rimessione in termini; il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, per mancata instaurazione del rapporto processuale.

P.Q.M. 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2021.

Il Presidente 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso la seguente: ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16852 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 224/30/2013, depositata il 17 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva recuperato una maggiore Iperf, Iva e Irap; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la decisione del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento difettava di motivazione, non essendo stata indicata la tipologia dell’accertamento applicata e il relativo articolo di legge, non evincendosi, peraltro, dall’atto impositivo, se l’accertamento eseguito fosse di tipo analitico o induttivo o d’ufficio; la motivazione della pronuncia del giudice di primo grado, inoltre, era contraddittoria; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato; considerato che: in via pregiudiziale ed assorbente va rilevato che parte ricorrente non ha dato prova della notifica del ricorso nei confronti di controparte, sicché il contraddittorio non risulta essersi perfezionato; invero, dagli atti di causa risulta data prova solo della consegna del ricorso, in data 17 giugno 2014, all’ufficio postale ai fini della notifica, ma non risulta prodotto l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 anteriormente, nel rito qui applicabile, alla adunanza del 6 dicembre 2021; tale circostanza, assorbendo ogni altro profilo, rende inammissibile il ricorso, non essendo disponibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; questa Corte, invero, ha precisato (Cass. Civ., 21 luglio 2021 n. 20778) che: "ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 c.p.c., u.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c."; si è, altresì, precisato (Cass. Civ., 28 marzo 2019 n. 8641), che: "ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell'avviso stesso": e nel caso in esame non vi è stata alcuna richiesta di rimessione in termini; il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, per mancata instaurazione del rapporto processuale. P.Q.M. 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 16852/2014 Numero sezionale 6166/2021 Numero di raccolta generale 3181/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2021. Il Presidente 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B
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