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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20696/2026

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rrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 settembre 2025, la Corte di appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti per i reati di concorso in truffa e falso descritti ai capi A e C della imputazione; escludeva, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'aggravante del nesso teleologico e conseguenziale contestata al capo B, e rideterminava la pena nei confronti della prima in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, nei confronti del secondo in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, pena condizionalmente sospesa, con la sospensione subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.

1.1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] (capo B, ricettazione).

2.1. Con il primo motivo, che avvince nella dedotta illegittimità (per erronea valutazione della prova) anche il reato di truffa di cui al capo A, per il quale è intervenuto proscioglimento, la difesa denunzia violazione delle regole di giudizio poste dagli articoli 192 e 533 del codice di rito, avendo la Corte argomentato la riconosciuta responsabilità sulla base della sola querela della persona offesa (documentalmente corredata), che indicava come contraffatti e provento di delitti i titoli consegnati alla querelante (deceduta prima della celebrazione di giudizio di primo grado) dagli imputati in pagamento delle loro obbligazioni, in assenza di riscontri sulla natura contraffatta dei titoli stessi e sulla identità di chi li aveva consegnati alla querelante.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, in riferimento al delitto di truffa, descritto al capo A, per il quale l'imputata è stata viceversa prosciolta, per difetto della condizione di procedibilità.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora difetto di prova della illecita ricezione dei titoli di provenienza delittuosa e della consapevolezza in capo all'agente di tale traccia illecita.

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la tempestività della querela (art. 124 cod. pen.), dovendo ritenersi che gli effetti della intempestività della querela si riflettono anche sui reati di cui ai capi A (truffa) e B (ricettazione).

2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto alla riconosciuta aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen.) e della continuazione riconosciuta tra i differenti reati contestati, difettando i presupposti della medesimezza del disegno criminoso.

3. [OSCURATO:PERSONA] (capo B, ricettazione).

23.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 157 e ss. cod. pen.), non avendo la Corte territoriale riconosciuto che i fatti di ricettazione contestati al capo B (commessi tutti entro il 30 agosto 2015) dovevano ritenersi estinti, per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione (10 anni), ben prima della decisione (12 settembre 2025).

In particolare, rileva il ricorrente che è contestata in modo specifico la ricettazione di quattro titoli della [OSCURATO:PERSONA], ciascuno portante la somma di euro 3.500,00, che riportano le date di agosto 2015.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto a prova della responsabilità per il delitto di ricettazione dei titoli consegnati alla persona offesa deceduta, difettando la prova della ricezione di quei titoli dall'imputato.

La Corte di merito non avrebbe infatti argomentato circa la prova della detta ricezione, che rinviene solo dalla lettura della querela e dei documenti che l'accompagnano, senza che sia stata mai dimostrata la riconducibilità (per possesso o sottoscrizione autentica) dei detti titoli al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso si caratterizzano per manifesta infondatezza in diritto, assoluta genericità dei contenuti ed aspecificità relativa al confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di merito.

Con essi i ricorrenti chiedono, inoltre, alla Corte una novella valutazione della prova, inammissibile nella sede di legittimità.

In premessa, non appare evidentemente superfluo chiarire che la sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere (per intempestività della querela) tanto per i reati di falso contestati al capo C, quanto per quelli di truffa contestati al capo A. Sono, pertanto, inammissibili, per carenza di concreto interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che impingono al deficit probatorio dei delitti di truffa contestati al capo A (per i quali la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere) ed il riconoscimento della aggravante del nesso teleologico, esplicitamente escluso in motivazione e dispositivo dalla sentenza qui impugnata.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Tanto premesso in punto di perimetro dell'interesse ad impugnare, il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dal momento che la Corte di merito ha argomentato esplicitamente in ordine alla coerenza e genuinità delle affermazioni contenute in querela (utilizzabili ai sensi di quanto dispone l'art. 512 cod. proc. pen.), così come oggettivamente risocontrate dai titoli allegati alla querela, non disconosciuti nella loro provenienza da alcuno degli imputati.

Correttamente, pertanto, sono stati evocati i "bilanciamenti procedurali" di natura documentale utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio (Sez. 2, 3n. 15492, del 5/2/2020, Rv.. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019- dep. 09/05/2019, Mellone, Rv, 276531; Sez. 6, n. 2296 det 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771), il cui recupero dibattimentale non appare comunque aver violato la normativa processuale che disciplina l'istituto.

Anzi, nel giudizio di merito diffusamente si argomenta, in forma logica e congruente con i dati di fatto disponibili, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per attingere alla previsione recuperatoria di cui all'art. 512 del codice di rito.

1.2. Si è già detto in premessa della carenza di interesse che caratterizza il secondo motivo di ricorso.

1.3. Quanto al terzo motivo, la Corte motiva la riconosciuta provenienza dei titoli dalla imputata valorizzando (v. sub 1.2.) il contenuto della querela, corredata da univoco corredo documentale.

1.4. Il quarto motivo di ricorso (tardività della condizione di procedibilità che investe il delitto presupposto della ricettazione) è manifestamente infondato in diritto (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01), in quanto il testo dell'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. prevede che "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando ... manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

1.5. Del pari è a dirsi per l'ultimo motivo di ricorso.

Si è già detto in premessa della carenza di interesse che caratterizza il motivo che attinge la riconosciuta aggravante del nesso teleologico (esplicitamente esclusa dalla Corte di merito).

La continuazione riconosciuta dalla Corte di merito è interna ai reati di ricettazione descritti al capo B, con cui sono contenstati più fatti non contestuali, né aventi medesimo oggetto.

Pertanto, in presenza di più fatti-reato omogenei, l'esclusione del vincolo della continuazione condurrebbe a risultati sanzionatori paradossalmente deteriori per l'imputata.

Anche in questo caso difetta il concreto interesse alla impugnazione.

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato nei presupposti processuali, giacché il ricorrente, nel far rilevare l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione, già prima della data (12 settembre 2025) della decisione impugnata (fatti commessi entro il 30 agosto 2015), non tiene tiene conto del dato processuale, che restituisce evidenza della sospensione del termine di prescrizione per circa 10 mesi, in ragione dei rinvii disposti in primo grado alle udienze del 26 aprile e del 12 luglio 2021.

Il termine andrà pertanto a cadere in data di molto successiva a quella della sentenza di secondo grado impugnata.

Né il ricorrente, che non si è avveduto di tali evidenze processuali, ha eccepito alcunché in ordine alla rilevanza ed alla efficacia di tali cause di sospensione.

2.2. Per le medesime ragioni già sopra esposte (sub

1.1. e 1.3.) appare aspecifico anche il secondo motivo, con il quale la difesa deduce inosservanza della disposizione processuale (art. 512 cod. proc. pen.) che consente il recupero delle dichiarazioni predibattimentali e vizio di motivazione per manifesta illogicità, quanto a ritenuta dimostrata sussitenza del delitto diricettazione contestato 31 capo B, non essendo emersi elementi per .collegare i titoli di credito prevento di delitto al possesso ed alla consapevole ricezione da delitto del ricorrente.

La Corte territoriale ha esplicitamente argomentato circa l'allegazione dei documenti di provenienza da delitto alla querela, colorandoli di significato probatorio in virtù della narrazione portata dal testo della querela.

Né il rocorrente, al di là delle generiche argomentazioni difensive trattate con l'atto di apello dal difensore, ha mai personalmente disconosciuto le sottoscrizioni poste sui titoli consegnati alla persona offesa.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] teMassimo [OSCURATO:PERSONA] rani LUC' Ci, [OSCURATO:PERSONA] CANCEIpLARIA [OSCURATO:PERSONA], 2026 - 5 ILFM2176C2iMe [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 settembre 2025, la Corte di appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti per i reati di concorso in truffa e falso descritti ai capi A e C della imputazione; escludeva, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'aggravante del nesso teleologico e conseguenziale contestata al capo B, e rideterminava la pena nei confronti della prima in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, nei confronti del secondo in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, pena condizionalmente sospesa, con la sospensione subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. 1.1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] (capo B, ricettazione). 2.1. Con il primo motivo, che avvince nella dedotta illegittimità (per erronea valutazione della prova) anche il reato di truffa di cui al capo A, per il quale è intervenuto proscioglimento, la difesa denunzia violazione delle regole di giudizio poste dagli articoli 192 e 533 del codice di rito, avendo la Corte argomentato la riconosciuta responsabilità sulla base della sola querela della persona offesa (documentalmente corredata), che indicava come contraffatti e provento di delitti i titoli consegnati alla querelante (deceduta prima della celebrazione di giudizio di primo grado) dagli imputati in pagamento delle loro obbligazioni, in assenza di riscontri sulla natura contraffatta dei titoli stessi e sulla identità di chi li aveva consegnati alla querelante. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, in riferimento al delitto di truffa, descritto al capo A, per il quale l'imputata è stata viceversa prosciolta, per difetto della condizione di procedibilità. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora difetto di prova della illecita ricezione dei titoli di provenienza delittuosa e della consapevolezza in capo all'agente di tale traccia illecita. 2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la tempestività della querela (art. 124 cod. pen.), dovendo ritenersi che gli effetti della intempestività della querela si riflettono anche sui reati di cui ai capi A (truffa) e B (ricettazione). 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto alla riconosciuta aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen.) e della continuazione riconosciuta tra i differenti reati contestati, difettando i presupposti della medesimezza del disegno criminoso. 3. [OSCURATO:PERSONA] (capo B, ricettazione). 23.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 157 e ss. cod. pen.), non avendo la Corte territoriale riconosciuto che i fatti di ricettazione contestati al capo B (commessi tutti entro il 30 agosto 2015) dovevano ritenersi estinti, per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione (10 anni), ben prima della decisione (12 settembre 2025). In particolare, rileva il ricorrente che è contestata in modo specifico la ricettazione di quattro titoli della [OSCURATO:PERSONA], ciascuno portante la somma di euro 3.500,00, che riportano le date di agosto 2015. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione della legge penale, quanto a prova della responsabilità per il delitto di ricettazione dei titoli consegnati alla persona offesa deceduta, difettando la prova della ricezione di quei titoli dall'imputato. La Corte di merito non avrebbe infatti argomentato circa la prova della detta ricezione, che rinviene solo dalla lettura della querela e dei documenti che l'accompagnano, senza che sia stata mai dimostrata la riconducibilità (per possesso o sottoscrizione autentica) dei detti titoli al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso si caratterizzano per manifesta infondatezza in diritto, assoluta genericità dei contenuti ed aspecificità relativa al confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di merito. Con essi i ricorrenti chiedono, inoltre, alla Corte una novella valutazione della prova, inammissibile nella sede di legittimità. In premessa, non appare evidentemente superfluo chiarire che la sentenza impugnata ha dichiarato non doversi procedere (per intempestività della querela) tanto per i reati di falso contestati al capo C, quanto per quelli di truffa contestati al capo A. Sono, pertanto, inammissibili, per carenza di concreto interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che impingono al deficit probatorio dei delitti di truffa contestati al capo A (per i quali la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere) ed il riconoscimento della aggravante del nesso teleologico, esplicitamente escluso in motivazione e dispositivo dalla sentenza qui impugnata. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Tanto premesso in punto di perimetro dell'interesse ad impugnare, il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dal momento che la Corte di merito ha argomentato esplicitamente in ordine alla coerenza e genuinità delle affermazioni contenute in querela (utilizzabili ai sensi di quanto dispone l'art. 512 cod. proc. pen.), così come oggettivamente risocontrate dai titoli allegati alla querela, non disconosciuti nella loro provenienza da alcuno degli imputati. Correttamente, pertanto, sono stati evocati i "bilanciamenti procedurali" di natura documentale utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio (Sez. 2, 3n. 15492, del 5/2/2020, Rv.. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019- dep. 09/05/2019, Mellone, Rv, 276531; Sez. 6, n. 2296 det 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771), il cui recupero dibattimentale non appare comunque aver violato la normativa processuale che disciplina l'istituto. Anzi, nel giudizio di merito diffusamente si argomenta, in forma logica e congruente con i dati di fatto disponibili, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per attingere alla previsione recuperatoria di cui all'art. 512 del codice di rito. 1.2. Si è già detto in premessa della carenza di interesse che caratterizza il secondo motivo di ricorso. 1.3. Quanto al terzo motivo, la Corte motiva la riconosciuta provenienza dei titoli dalla imputata valorizzando (v. sub 1.2.) il contenuto della querela, corredata da univoco corredo documentale. 1.4. Il quarto motivo di ricorso (tardività della condizione di procedibilità che investe il delitto presupposto della ricettazione) è manifestamente infondato in diritto (Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01), in quanto il testo dell'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen. prevede che "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando ... manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato". 1.5. Del pari è a dirsi per l'ultimo motivo di ricorso. Si è già detto in premessa della carenza di interesse che caratterizza il motivo che attinge la riconosciuta aggravante del nesso teleologico (esplicitamente esclusa dalla Corte di merito). La continuazione riconosciuta dalla Corte di merito è interna ai reati di ricettazione descritti al capo B, con cui sono contenstati più fatti non contestuali, né aventi medesimo oggetto. Pertanto, in presenza di più fatti-reato omogenei, l'esclusione del vincolo della continuazione condurrebbe a risultati sanzionatori paradossalmente deteriori per l'imputata. Anche in questo caso difetta il concreto interesse alla impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato nei presupposti processuali, giacché il ricorrente, nel far rilevare l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione, già prima della data (12 settembre 2025) della decisione impugnata (fatti commessi entro il 30 agosto 2015), non tiene tiene conto del dato processuale, che restituisce evidenza della sospensione del termine di prescrizione per circa 10 mesi, in ragione dei rinvii disposti in primo grado alle udienze del 26 aprile e del 12 luglio 2021. Il termine andrà pertanto a cadere in data di molto successiva a quella della sentenza di secondo grado impugnata. Né il ricorrente, che non si è avveduto di tali evidenze processuali, ha eccepito alcunché in ordine alla rilevanza ed alla efficacia di tali cause di sospensione. 2.2. Per le medesime ragioni già sopra esposte (sub 1.1. e 1.3.) appare aspecifico anche il secondo motivo, con il quale la difesa deduce inosservanza della disposizione processuale (art. 512 cod. proc. pen.) che consente il recupero delle dichiarazioni predibattimentali e vizio di motivazione per manifesta illogicità, quanto a ritenuta dimostrata sussitenza del delitto diricettazione contestato 31 capo B, non essendo emersi elementi per .collegare i titoli di credito prevento di delitto al possesso ed alla consapevole ricezione da delitto del ricorrente. La Corte territoriale ha esplicitamente argomentato circa l'allegazione dei documenti di provenienza da delitto alla querela, colorandoli di significato probatorio in virtù della narrazione portata dal testo della querela. Né il rocorrente, al di là delle generiche argomentazioni difensive trattate con l'atto di apello dal difensore, ha mai personalmente disconosciuto le sottoscrizioni poste sui titoli consegnati alla persona offesa. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] teMassimo [OSCURATO:PERSONA] rani LUC' Ci, [OSCURATO:PERSONA] CANCEIpLARIA [OSCURATO:PERSONA], 2026 - 5 ILFM2176C2iMe [OSCURATO:PERSONA] 5
Sentenza Cassazione n. 20696/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris