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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18314/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova in data 21 marzo 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110 cod. peri., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1 e 2, n. 2 R.D. 267/42 (capo 1, fatto commesso in Savona il 12 giugno 2012), artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 8 D.Lgs. 74/2000 (capo 2, fatto commesso in Savona fino al 31 agosto 2011) e artt. 110 cod. pen., 216 n. 2 e 223 R.D. 267/42 (capo 4, fatto commesso in Savona il 12 giugno 2012), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena in relazione ai residui fatti di reato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che in data 23 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato tardivamente (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269673) memoria con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (scilicet, l'audizione del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] 1996), è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen..

Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo» (Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, Rv. 207067), il diniego di rinrovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere censurato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, la quale, nel caso di specie, è congrua, completa e non manifestamente illogica (vedasi pagg. 12- 14 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che deduce il travisamento per omissione di una serie di evidenze probatorie, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, nel suo complesso considerata, in ordine alla responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli (vedasi pagg. 14 e 19 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha esaminato e criticamente vagliato ciascuna prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità responsabilità) e, per di più senza adempiere all'onere di illustrare, con la dovuta specificità, la decisività delle prove, rispetto alla tenuta logica dell'impianto motivazionale complessivamente inteso, che si assumono essere state preterite; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova in data 21 marzo 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110 cod. peri., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1 e 2, n. 2 R.D. 267/42 (capo 1, fatto commesso in Savona il 12 giugno 2012), artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 8 D.Lgs. 74/2000 (capo 2, fatto commesso in Savona fino al 31 agosto 2011) e artt. 110 cod. pen., 216 n. 2 e 223 R.D. 267/42 (capo 4, fatto commesso in Savona il 12 giugno 2012), dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 2), perché estinto per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, rideterminando la pena in relazione ai residui fatti di reato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che in data 23 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato tardivamente (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269673) memoria con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva (scilicet, l'audizione del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] 1996), è generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo» (Sez. 5, n. 10858 del 21/10/1996, Rv. 207067), il diniego di rinrovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere censurato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, la quale, nel caso di specie, è congrua, completa e non manifestamente illogica (vedasi pagg. 12- 14 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che deduce il travisamento per omissione di una serie di evidenze probatorie, è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, nel suo complesso considerata, in ordine alla responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli (vedasi pagg. 14 e 19 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha esaminato e criticamente vagliato ciascuna prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità responsabilità) e, per di più senza adempiere all'onere di illustrare, con la dovuta specificità, la decisività delle prove, rispetto alla tenuta logica dell'impianto motivazionale complessivamente inteso, che si assumono essere state preterite; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere
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