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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05963/2023

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ERLOCUTORIA sul ricorso 26900/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro c. _ z,311 L',[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 768/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 10/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla necessità di approfondire la questione, avente un evidente rilievo nomofilattico, dell'ammissibilità - e della sua compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario (vedi Cass. n. 10127/2005 e Cass. n. 2262/1984) - dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto), su cui la giurisprudenza di merito si è divisa e in relazione alla quale si registrano sentenze di legittimità, non massimate sul punto controverso, che hanno affermato principi discordanti (vedi Cass. n. 798/2013 e Cass. n. 28819/2017); P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 26900/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro c. _ z,311 L',[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 768/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 10/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla necessità di approfondire la questione, avente un evidente rilievo nomofilattico, dell'ammissibilità - e della sua compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario (vedi Cass. n. 10127/2005 e Cass. n. 2262/1984) - dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto), su cui la giurisprudenza di merito si è divisa e in relazione alla quale si registrano sentenze di legittimità, non massimate sul punto controverso, che hanno affermato principi discordanti (vedi Cass. n. 798/2013 e Cass. n. 28819/2017); P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Ro
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