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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20435/2026

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vocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro-tempore, con sede in Voghera (PV),strada Bobbio n. 71, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Anna in virtù di procura speciale in calce al controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 461/2017, depositata il 9febbraio 2017;Numero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavianotificava, in data 16 giugno 2014, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a sociounico in liquidazione, avviso di accertamento n.T9V03D900125/2014, esercente attività di “Disco pub conintrattenimento e happy hour”, con la quale rettificava, in viaanalitico-induttiva, il reddito d’impresa per l’anno 2010,aumentandolo da 57.865,00 ad € 218.892,00, cosìdeterminando una maggiore IRES per € 49.14,20, una maggioreIRAP per € 7.283,61 ed una maggiore IVA per € 22.885,46, oltresanzioni ed interessi.2.

Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 300/2015,depositata il 19 maggio 2015, lo accoglieva parzialmente,determinando nella misura del 280% la percentuale di ricaricosul costo del venduto, e applicando le sanzioni al minimo; spesecompensate.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dalla contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 1, con sentenza n.461/2017, pronunciata il 6 febbraio 2017 e depositata insegreteria il 9 febbraio 2017, rigettava l’appello principale edR.G.

N. 21033/2017 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026accoglieva l’appello incidentale, annullando l’atto impugnato econdannando altresì l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppiogrado di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato l’8 settembre 2017).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5.

Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è stataquindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo2026.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Sono comparsi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], perl’Agenzia delle Entrate, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, per lacontroricorrente, che hanno concluso come da verbale in atti.La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, 59 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 112 c.p.c., 57d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 42 d.P.R. n. 600/1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva accolto l’appello incidentale della contribuente edannullato l’atto impugnato, per vizio della sottoscrizione inquanto la delega di firma proveniva da dirigente per il quale nonvi era la prova che fosse stato nominato per concorso, inapplicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte cost. n.R.G.

N. 21033/2017 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/202637/2015 del 17 marzo 2015, e quindi da dirigente daconsiderare decaduto, non risultando, peraltro, che è ladirigente dell’[OSCURATO:PERSONA], né la delegata AnnunziataCusati, rientrassero negli organigrammi e nei ruoli ufficiali on-line dell’Agenzia delle Entrate; ad avviso dell’Agenzia, taledecisione era avvenuta ultra petita, in quanto solo in sede diudienza di discussione di primo grado la società contribuenteaveva eccepito il difetto di valida sottoscrizione dell’atto, equindi tale eccezione era da considerare inammissibile in quantotardiva, e dunque estranea al thema decidendum.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c.,15 c.p.c., 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenziadelle Entrate, nonché dell’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,conv. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che le norme caducate aseguito della sentenza della Corte cost. n. 37/2015 nonprevedevano una delega di funzioni al conferimento dell’incaricodi dirigenza, ma solo affidamento a mansioni superiori; inoltre,parte contribuente non aveva contestato che sia la delegantesia la delegata (di firma) erano funzionarie della carrieradirettiva e la prima preposta alla Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA].2.

In via preliminare, devono essere esaminati le eccezioni diinammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dellacontroricorrente.2.1.

In primo luogo, viene eccepita l’inammissibilità delricorso, in quanto la decisione impugnata avrebbe decisoquestioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza diquesta Corte in materia di delega di firma.R.G.

N. 21033/2017 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale eccezione è infondata, in quanto la sentenza in esame, inrealtà, non si conforma pienamente alla giurisprudenza diquesta Corte, posto che, in tema di delega di firma rilasciata dadirigenti decaduti in quanto dirigenti non assunti con pubblicoconcorso, «gli avvisi di accertamento in rettifica e gliaccertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena dinullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato dicarriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui alcontratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con laconseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti puòconseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8,comma 24, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n.44/2012» (cfr. Cass. 26 febbraio 2020, n. 5177; Cass. 9novembre 2015, n. 22810).2.2.

Totalmente infondate sono, poi, le eccezioni preliminari diinammissibilità del ricorso per violazione del principio diautosufficienza, e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c. (mancata indicazione dei motivi sui quali il ricorso sifonda), posto che, dal corpo del motivo, si evince chiaramentequal è la vicenda processuali, quali sono i fatti oggetto delgiudizio, e qual è esattamente il contenuto dei motivi.3.

Venendo quindi ad esami i motivi di ricorso, la Corte osservaquanto segue.3.1.

Il primo motivo è fondato.In via preliminare, va anche in tal caso rigettata l’eccezione diinammissibilità del motivo, avendo la ricorrente censuratochiaramente un error in procedendo, e cioè l’esame di unaeccezione ritenuta tardivamente proposta, per cuiR.G.

N. 21033/2017 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026assolutamente corretto è il riferimento all’ipotesi di cui al n. 4),dell’art. 360 c.p.c.Ora, la contribuente solo in sede di udienza di trattazione inprimo grado ha sollevato la questione del difetto disottoscrizione dell’avviso di accertamento per mancanza divalida delega di firma e per intervenuta decadenza dalladelegante, in forza della sopravvenuta sentenza della Cortecost. n. 37/2015 [la circostanza è ammessa dallacontroricorrente (vedi pagg. 17-18 del controricorso) ed èchiaramente evidenziata dalla C.T.R. nella sentenza quiimpugnata (vedi inizio di pag. 2, dove si legge quanto segue:«Nelle more del giudizio di primo grado, ius superveniens,veniva pubblicata la nota sentenza 17 marzo 2015, n. 37 dellaCorte costituzionale, in virtù della quale il ricorrente eccepiva lanullità dell’avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione»)].Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva, posto che lesentenze della Consulta non sono costitutive, ma dichiarative,per cui, ove un’eccezione si palesi come di fatto proponibile aseguito di una sentenza della Corte cost., nulla cambia rispettoal regime di proponibilità vigente: il processo tributario, infatti,è un giudizio di tipo impugnatorio, come tale specificamentedelimitato dalle contestazioni comprese nei motivi diimpugnazione avverso l’atto impositivo prospettati nel ricorsointroduttivo, non trovando applicazione, ratione temporis, alpresente giudizio, l'art. 7-ter della l. n. 212/2000, come inseritodall'art. 1, comma 1, lett. g) del d. lgs. 30 dicembre 2023, n.219, rientrando, peraltro, il vizio denunciato, ove maisussistente, nella categoria dell'annullabilità dell'attoimpugnato.

Gli artt. 18 e 24 d.lgs. 546/92 sono chiari in talsenso, il primo imponendo l’indicazione dell’“oggetto dellaR.G.

N. 21033/2017 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026domanda” e dei “motivi” [art. 18, comma 1, lett. d) ed e)], e ilsecondo ammettendo la formulazione dei “motivi aggiunti” solonel caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera dellealtre parti o per ordine del giudice” (art. 24 comma 2).

E lagiurisprudenza di legittimità non ha dubbi che questa sia lasoluzione (v., tra le altre, Cass. 14 settembre 2021, 24669).D’altronde, «in materia di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n.600 del 1973, la declaratoria di illegittimità costituzionaledell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n.44 del 2012, giusta sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015,non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il temadella mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fattovalere con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché, per effettodella natura impugnatoria del processo tributario, l'ordinariaefficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionaleincontra il limite di un rapporto ormai esaurito» (Cass. 14dicembre 2024, n. 32480).Siamo quindi in presenza di un’eccezione proposta oltre iltermine di presentazione del ricorso, ed anche oltre – e senza ilrispetto delle modalità – il termine di cui ai motivi aggiunti exart. 24 d.lgs. n. 546/1992.La ricorrente, peraltro, in sede di appello deduce tardivamenteun ulteriore vizio, riguardante la mancata produzione delladelega, e la C.T.R. fonda la decisione su un’ulteriore questione,e cioè l’inesistenza della prova che la dirigente delegante e lafunzionaria delegata fossero preposte all’Ufficio controlli e allaDirezione provinciale: questioni che non sono mai statesollevate dalla ricorrente.R.G.

N. 21033/2017 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026La decisione della Corte territoriale, pertanto, appareassolutamente ultra petita rispetto alle richieste formulate dallaricorrente nei termini di legge.3.2.

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.4.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al primo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 21033/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro-tempore, con sede in Voghera (PV),strada Bobbio n. 71, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Anna in virtù di procura speciale in calce al controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 461/2017, depositata il 9febbraio 2017;Numero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17 marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;uditi per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavianotificava, in data 16 giugno 2014, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a sociounico in liquidazione, avviso di accertamento n.T9V03D900125/2014, esercente attività di “Disco pub conintrattenimento e happy hour”, con la quale rettificava, in viaanalitico-induttiva, il reddito d’impresa per l’anno 2010,aumentandolo da 57.865,00 ad € 218.892,00, cosìdeterminando una maggiore IRES per € 49.14,20, una maggioreIRAP per € 7.283,61 ed una maggiore IVA per € 22.885,46, oltresanzioni ed interessi.2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 300/2015,depositata il 19 maggio 2015, lo accoglieva parzialmente,determinando nella misura del 280% la percentuale di ricaricosul costo del venduto, e applicando le sanzioni al minimo; spesecompensate.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dalla contribuente, la Commissione TributariaRegionale della Lombardia – sez. n. 1, con sentenza n.461/2017, pronunciata il 6 febbraio 2017 e depositata insegreteria il 9 febbraio 2017, rigettava l’appello principale edR.G. N. 21033/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026accoglieva l’appello incidentale, annullando l’atto impugnato econdannando altresì l’Ufficio alla rifusione delle spese del doppiogrado di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato l’8 settembre 2017).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 17 dicembre 2025 è stataquindi fissata per la discussione l’udienza pubblica del 17 marzo2026.La controricorrente ha depositato memoria.All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Sono comparsi l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], perl’Agenzia delle Entrate, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, per lacontroricorrente, che hanno concluso come da verbale in atti.La Corte ha deciso come da dispositivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 61 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, 59 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 112 c.p.c., 57d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 42 d.P.R. n. 600/1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R.aveva accolto l’appello incidentale della contribuente edannullato l’atto impugnato, per vizio della sottoscrizione inquanto la delega di firma proveniva da dirigente per il quale nonvi era la prova che fosse stato nominato per concorso, inapplicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte cost. n.R.G. N. 21033/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/202637/2015 del 17 marzo 2015, e quindi da dirigente daconsiderare decaduto, non risultando, peraltro, che è ladirigente dell’[OSCURATO:PERSONA], né la delegata AnnunziataCusati, rientrassero negli organigrammi e nei ruoli ufficiali on-line dell’Agenzia delle Entrate; ad avviso dell’Agenzia, taledecisione era avvenuta ultra petita, in quanto solo in sede diudienza di discussione di primo grado la società contribuenteaveva eccepito il difetto di valida sottoscrizione dell’atto, equindi tale eccezione era da considerare inammissibile in quantotardiva, e dunque estranea al thema decidendum.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c.,15 c.p.c., 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenziadelle Entrate, nonché dell’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,conv. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che le norme caducate aseguito della sentenza della Corte cost. n. 37/2015 nonprevedevano una delega di funzioni al conferimento dell’incaricodi dirigenza, ma solo affidamento a mansioni superiori; inoltre,parte contribuente non aveva contestato che sia la delegantesia la delegata (di firma) erano funzionarie della carrieradirettiva e la prima preposta alla Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA].2. In via preliminare, devono essere esaminati le eccezioni diinammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa dellacontroricorrente.2.1. In primo luogo, viene eccepita l’inammissibilità delricorso, in quanto la decisione impugnata avrebbe decisoquestioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza diquesta Corte in materia di delega di firma.R.G. N. 21033/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026Tale eccezione è infondata, in quanto la sentenza in esame, inrealtà, non si conforma pienamente alla giurisprudenza diquesta Corte, posto che, in tema di delega di firma rilasciata dadirigenti decaduti in quanto dirigenti non assunti con pubblicoconcorso, «gli avvisi di accertamento in rettifica e gliaccertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena dinullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato dicarriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui alcontratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con laconseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti puòconseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8,comma 24, del d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n.44/2012» (cfr. Cass. 26 febbraio 2020, n. 5177; Cass. 9novembre 2015, n. 22810).2.2. Totalmente infondate sono, poi, le eccezioni preliminari diinammissibilità del ricorso per violazione del principio diautosufficienza, e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c. (mancata indicazione dei motivi sui quali il ricorso sifonda), posto che, dal corpo del motivo, si evince chiaramentequal è la vicenda processuali, quali sono i fatti oggetto delgiudizio, e qual è esattamente il contenuto dei motivi.3. Venendo quindi ad esami i motivi di ricorso, la Corte osservaquanto segue.3.1. Il primo motivo è fondato.In via preliminare, va anche in tal caso rigettata l’eccezione diinammissibilità del motivo, avendo la ricorrente censuratochiaramente un error in procedendo, e cioè l’esame di unaeccezione ritenuta tardivamente proposta, per cuiR.G. N. 21033/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026assolutamente corretto è il riferimento all’ipotesi di cui al n. 4),dell’art. 360 c.p.c.Ora, la contribuente solo in sede di udienza di trattazione inprimo grado ha sollevato la questione del difetto disottoscrizione dell’avviso di accertamento per mancanza divalida delega di firma e per intervenuta decadenza dalladelegante, in forza della sopravvenuta sentenza della Cortecost. n. 37/2015 [la circostanza è ammessa dallacontroricorrente (vedi pagg. 17-18 del controricorso) ed èchiaramente evidenziata dalla C.T.R. nella sentenza quiimpugnata (vedi inizio di pag. 2, dove si legge quanto segue:«Nelle more del giudizio di primo grado, ius superveniens,veniva pubblicata la nota sentenza 17 marzo 2015, n. 37 dellaCorte costituzionale, in virtù della quale il ricorrente eccepiva lanullità dell’avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione»)].Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva, posto che lesentenze della Consulta non sono costitutive, ma dichiarative,per cui, ove un’eccezione si palesi come di fatto proponibile aseguito di una sentenza della Corte cost., nulla cambia rispettoal regime di proponibilità vigente: il processo tributario, infatti,è un giudizio di tipo impugnatorio, come tale specificamentedelimitato dalle contestazioni comprese nei motivi diimpugnazione avverso l’atto impositivo prospettati nel ricorsointroduttivo, non trovando applicazione, ratione temporis, alpresente giudizio, l'art. 7-ter della l. n. 212/2000, come inseritodall'art. 1, comma 1, lett. g) del d. lgs. 30 dicembre 2023, n.219, rientrando, peraltro, il vizio denunciato, ove maisussistente, nella categoria dell'annullabilità dell'attoimpugnato. Gli artt. 18 e 24 d.lgs. 546/92 sono chiari in talsenso, il primo imponendo l’indicazione dell’“oggetto dellaR.G. N. 21033/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026domanda” e dei “motivi” [art. 18, comma 1, lett. d) ed e)], e ilsecondo ammettendo la formulazione dei “motivi aggiunti” solonel caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera dellealtre parti o per ordine del giudice” (art. 24 comma 2). E lagiurisprudenza di legittimità non ha dubbi che questa sia lasoluzione (v., tra le altre, Cass. 14 settembre 2021, 24669).D’altronde, «in materia di sottoscrizione degli avvisi diaccertamento, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n.600 del 1973, la declaratoria di illegittimità costituzionaledell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n.44 del 2012, giusta sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015,non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora il temadella mancanza di una valida sottoscrizione non sia stato fattovalere con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché, per effettodella natura impugnatoria del processo tributario, l'ordinariaefficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionaleincontra il limite di un rapporto ormai esaurito» (Cass. 14dicembre 2024, n. 32480).Siamo quindi in presenza di un’eccezione proposta oltre iltermine di presentazione del ricorso, ed anche oltre – e senza ilrispetto delle modalità – il termine di cui ai motivi aggiunti exart. 24 d.lgs. n. 546/1992.La ricorrente, peraltro, in sede di appello deduce tardivamenteun ulteriore vizio, riguardante la mancata produzione delladelega, e la C.T.R. fonda la decisione su un’ulteriore questione,e cioè l’inesistenza della prova che la dirigente delegante e lafunzionaria delegata fossero preposte all’Ufficio controlli e allaDirezione provinciale: questioni che non sono mai statesollevate dalla ricorrente.R.G. N. 21033/2017 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21033/2017Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 20435/2026Data pubblicazione 17/06/2026La decisione della Corte territoriale, pertanto, appareassolutamente ultra petita rispetto alle richieste formulate dallaricorrente nei termini di legge.3.2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione al primo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 17 marzo 2026.Il Consigliere est. Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 21033/2017 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20435/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris