CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 37523/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre impugnando l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa ex art. 310 cod. proc. pen., che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento il 2 aprile 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in sede di convalida dell'arresto in flagranza in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 inerente l'illecita detenzione di oltre un chilogrammo e mezzo di hashish. u97 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La difesa del Mandato, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, ha censurato il provvedimento nella parte in cui fa riferimento alla propensione al delitto del ricorrente; ha rilevato la contraddittorietà della motivazione specie se messa in relazione alla condotta susseguente al reato, oltre che a quella precedente, caratterizzata da un unico precedente penale per violazioni del T.U. delle leggi doganali; violazione che non ha alcuna attinenza con le ragioni alla base della misura cautelare applicata. Censura, altresì, la rilevanza assegnata ai motivi di ricorso, riduttivamente declinato al mero apprezzamento del mero decorso del tempo, a fronte di ben più ampie ragioni, quali la buona, leale e collaborativa condotta processuale, l'intervenuta sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Il riferimento dell'ordinanza alla gravità del fatto risulterebbe errato, tenuto conto che detta circostanza aveva già formato oggetto di valutazione in occasione della emissione dell'ordinanza da parte del G.i.p. Il ricorrente, infine, critica l'omessa risposta in ordine ai motivi di appello cautelare specie con riferimento alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni leclittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (tra le altre: Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Cass. sez. 2, sent. n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale ha fatto presente che il ricorrente avesse in quella sede dedotto, oltre al decorso del tempo, argomenti già oggetto di precedente decisione; è stato ritenuto non rilevante il palesato atteggiamento collaborativo che aveva già formato oggetto di apprezzamento ad opera del giudice che ebbe ad emettere la misura inframuraria nonostante il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuto ed il contestuale possesso di strumentazione funzionale alla ripartizione in dosi. Anche in ordine al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, deve farsi rinvio al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura (o di altra che la preceda) o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). In tal senso si è espresso il Tribunale che, anche a fronte del breve periodo (circa quattro mesi) dall'applicazione della misura, ed a cagione dell'omessa prospettazione di elementi nuovi favorevolmente valorizzabili ai fini di una ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari, ha confermato il provvedimento impugnato, con motivazione logica e completa non sindacabile in questa sede e non efficacemente contrastata dal ricorrente neppure attraverso l'inconferente riferimento alla intervenuta condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; dato processuale in ordine al quale non viene evidenziato per quali ragioni possa essere idonea ad attenuare una misura cautelare, ovvero costituire parametro da tenere in considerazione ai fini del giudizio che questa Corte deve esprimere sulla legittimità del provvedimento. È pur vero che questa Corte ha ritenuto che l'intervenuta sentenza nei confronti del soggetto in stato di custodia cautelare costituisca fatto rilevante da apprezzarsi in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura, ma detta circostanza viene apprezzata nel caso in cui la decisione di merito ha mutato o diversamente circostanziato il quadro della contestazione operata, non potendo certo prescindersi dalla qualificazione data al fatto con la sentenza di condanna (Sez. 1, Sentenza n. 5469 del 15/12/2005, dep. 2006, rv. 235096); evenienza non corrispondente a quella rappresentata dal ricorrente in sede di appello ove ha eminentemente fatto rilevare la richiesta di rito alternativo concluso con condanna. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Antonio