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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 10498/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5560/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma P.za Unità13, pec:-controricorrente – avverso la sentenza n. 3018/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale di Treviso per sentirne accertare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ex art.2043 e 2051 c.c. in conseguenza della caduta, di cui ella era rimasta vittima nei locali del supermercato di [OSCURATO:PERSONA], il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa della presenza sul pavimento di acqua piovana; la convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepì che la sera del sinistro si era abbattuta sui luoghi una forte pioggia sicchè, a seguito del via vai dei clienti all’ingresso e all’uscita del supermercato, la presenza di acqua piovana doveva ritenersi condizione del tutto prevedibile, sì da ritenere esigibile da parte della clientela un dovere di particolare cautela; il Tribunale di Treviso rigettò la domanda ritenendo che la condotta dell’attrice fosse stata imprudente anche in presenza di adeguati presidi posti in essere dalla Lidl per evitare cadute, quali la posizione di un tappeto tra le due porte di ingresso al supermercato; la Corte d’Appello di Venezia, adita dalla Visentin, con sentenza del 13/12/2021, ha rigettato il gravame ribadendo che lo stato dei luoghi fosse sufficientemente percepibile per le conosciute condizioni di maltempo e di pioggia battente che imponevano all’appellante la massima cautela per la presenza di acqua sulla pavimentazione di ingresso del supermercato dovuta alla pioggia trasportata da scarpe e indumenti bagnati degli avventori; e che, avendo la Lidl posto in essere anche adeguati presidi per evitare cadute, nessuna responsabilità poteva essere alla medesima imputata, dovendo considerare che la caduta fosse derivata esclusivamente dalla disattenzione della Visentin la cui condotta aveva interrotto il nesso eziologico tra la custodia e l’evento dannoso; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi; ha resistito la Lidl con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 co. c.p.c. la Visentin ha depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità del custode sul presupposto della pericolosità non occulta della res - la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sul presupposto della prevedibilità del pericolo; ciò contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte che ha accolto una nozione oggettiva di responsabilità del custode senza che rilevi l’evitabilità dell’insidia; la corte di merito avrebbe, in sostanza, trasposto i criteri dell’art. 2043 c.c. su quelli dell’art. 2051 c.c.; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dei principi in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.- la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia posto a carico della danneggiata la prova di aver tenuto una condotta non improvvidamentre la prova del caso fortuito avrebbe dovuto gravare sul custode che intenda liberarsi dalla propria responsabilità.con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2065 c.c. nel punto in cui la Corte ha omesso di accertare il carattere imprevedibile e inevitabile della condotta della ricorrente e di considerare la configurabilità di un concorso colposo nell’evento – la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia ritenuto provato il caso fortuito pur in assenza di imprevedibilità ed eccezionalità del comportamento della danneggiata; la corte di merito avrebbe dovuto affermare il concorso colposo della danneggiata nella produzione dell’evento; la controversia verte sulle questioni relative alla natura dell a responsabilità per danno da cose in custodia ex art.2051 c.c., sulla nozione di caso fortuito e sul rilievo del concorso colposo del danneggiato ex art.1227, primo comma, c.c., questioni sulle quali la sezione Terza ha in atto un progetto avente ad oggetto la rivalutazione degli orientamenti giurisprudenziali; appare, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, tenuto contodella metodologia organizzativa già adottata in peculiari materie (come la responsabilità sanitaria, le esecuzioni civili, le assicurazionied ora la responsabilità da cose in custodia) dalla Terza sezione civile e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove, o che presentano specifiche peculiarità, in apposite udienze dedicate (v. anche Cass., ord. int., n. 3672 del 7/02/2023).

P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5560/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma P.za Unità13, pec:-controricorrente – avverso la sentenza n. 3018/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne la [OSCURATO:SOCIETA] davanti al Tribunale di Treviso per sentirne accertare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti ex art.2043 e 2051 c.c. in conseguenza della caduta, di cui ella era rimasta vittima nei locali del supermercato di [OSCURATO:PERSONA], il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa della presenza sul pavimento di acqua piovana; la convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepì che la sera del sinistro si era abbattuta sui luoghi una forte pioggia sicchè, a seguito del via vai dei clienti all’ingresso e all’uscita del supermercato, la presenza di acqua piovana doveva ritenersi condizione del tutto prevedibile, sì da ritenere esigibile da parte della clientela un dovere di particolare cautela; il Tribunale di Treviso rigettò la domanda ritenendo che la condotta dell’attrice fosse stata imprudente anche in presenza di adeguati presidi posti in essere dalla Lidl per evitare cadute, quali la posizione di un tappeto tra le due porte di ingresso al supermercato; la Corte d’Appello di Venezia, adita dalla Visentin, con sentenza del 13/12/2021, ha rigettato il gravame ribadendo che lo stato dei luoghi fosse sufficientemente percepibile per le conosciute condizioni di maltempo e di pioggia battente che imponevano all’appellante la massima cautela per la presenza di acqua sulla pavimentazione di ingresso del supermercato dovuta alla pioggia trasportata da scarpe e indumenti bagnati degli avventori; e che, avendo la Lidl posto in essere anche adeguati presidi per evitare cadute, nessuna responsabilità poteva essere alla medesima imputata, dovendo considerare che la caduta fosse derivata esclusivamente dalla disattenzione della Visentin la cui condotta aveva interrotto il nesso eziologico tra la custodia e l’evento dannoso; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi; ha resistito la Lidl con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 co. c.p.c. la Visentin ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per aver la Corte territorialeescluso la responsabilità del custode sul presupposto della pericolosità non occulta della res - la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sul presupposto della prevedibilità del pericolo; ciò contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte che ha accolto una nozione oggettiva di responsabilità del custode senza che rilevi l’evitabilità dell’insidia; la corte di merito avrebbe, in sostanza, trasposto i criteri dell’art. 2043 c.c. su quelli dell’art. 2051 c.c.; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e dei principi in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.- la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia posto a carico della danneggiata la prova di aver tenuto una condotta non improvvidamentre la prova del caso fortuito avrebbe dovuto gravare sul custode che intenda liberarsi dalla propria responsabilità.con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 e 2065 c.c. nel punto in cui la Corte ha omesso di accertare il carattere imprevedibile e inevitabile della condotta della ricorrente e di considerare la configurabilità di un concorso colposo nell’evento – la ricorrente lamenta che la impugnata sentenza abbia ritenuto provato il caso fortuito pur in assenza di imprevedibilità ed eccezionalità del comportamento della danneggiata; la corte di merito avrebbe dovuto affermare il concorso colposo della danneggiata nella produzione dell’evento; la controversia verte sulle questioni relative alla natura dell a responsabilità per danno da cose in custodia ex art.2051 c.c., sulla nozione di caso fortuito e sul rilievo del concorso colposo del danneggiato ex art.1227, primo comma, c.c., questioni sulle quali la sezione Terza ha in atto un progetto avente ad oggetto la rivalutazione degli orientamenti giurisprudenziali; appare, pertanto, opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, tenuto contodella metodologia organizzativa già adottata in peculiari materie (come la responsabilità sanitaria, le esecuzioni civili, le assicurazionied ora la responsabilità da cose in custodia) dalla Terza sezione civile e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove, o che presentano specifiche peculiarità, in apposite udienze dedicate (v. anche Cass., ord. int., n. 3672 del 7/02/2023). P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della ca
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