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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 10435/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. % • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 12 settembre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, di cui al capo a), e a due contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, di cui ai capi 39) e 40).

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ha eccepito, a norma degli artt. 192, terzo, comma 335, 405 e 407, terzo comma, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2024 in altro procedimento, perché rese successivamente alla scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini preliminari, in quanto il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati il 3 maggio 2020.

Tali dichiarazioni, inoltre, sarebbero prive della prescritta valutazione sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, essendo, tra l'altro, prive di qualsiasi riferimento ai rapporti di partecipazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] (al quale, secondo la contestazione, il ricorrente si sarebbe associato).

2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, primo comma, e 273 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione e alla considerazione del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbero, in realtà, rapporti di sfiducia e mendaci tra i conversanti, incompatibili con l'esistenza del contestato vincolo associativo.

2.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, terzo comma, e 273 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.P.R. 309/90, con riferimento alla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo a), ricavata da una sola condotta di acquisto di stupefacenti, in assenza della dimostrazione di continuità di acquisti di stupefacenti, senza considerare che all'epoca dei fatti contestati il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari in relazione alle contestazioni mossegli in altro procedimento, e senza neppure valutare la mancanza di stabilità degli acquisiti, la consistenza qualitativa e quantitativa degli stessi, la loro rilevanza economica e, soprattutto, la loro incidenza sulla operatività del sodalizio, onde poter desumere da essi la partecipazione alla associazione di cui al capo a).Dalle conversazioni intercettate emergerebbe, infatti, un rapporto solo clientelare e non anche associativo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in quanto i singoli spacciatori (quale il ricorrente) venivano considerati fungibili dai vertici del sodalizio, e le dichiarazioni su tale punto dei collaboratori di giustizia (Masi, Vasapollo, Oliva, Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA]) risultavano del tutto generiche e prive della necessaria concludenza.

Ha censurato anche la lettura degli elementi indiziari, in particolare delle conversazioni tra Gallo e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati fine di cui ai capi 39) e 40), in quanto dalle stesse non si desumerebbero elementi idonei a far ritenere che in occasione dei loro incontri il Gallo, tramite il Pagnano, avesse effettivamente ceduto sostanza stupefacente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi eccepito la genericità ed equivocità degli elementi di prova ritenuti dimostrativi di dette cessioni, in quanto da essi non si ricavava affatto il perfezionamento delle cessioni contestate ai suddetti capi 39) e 40).

2.4. Con memoria del 16 gennaio 2025 il ricorrente, nel replicare alla memoria depositata dal Procuratore Generale, con la quale è stata sollecitata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ha ribadito la denuncia di violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, terzo comma, e 273 cod. proc. pen., nonché 73 e 74 d.P.R. 309/90, con riferimento alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo a), sottolineando la mancata dimostrazione della stabilità del rapporto di fornitura e anche della sua funzionalità agli scopi del sodalizio, e anche a proposito della mancata dimostrazione della consapevolezza del ricorrente di far parte di detto sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure prive della necessaria specificità e fondate su rilievi in ordine alla lettura e alla valutazione degli elementi indiziari che non sono consentiti nel giudizio di legittimità.

2. Il primo motivo, con il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per difetto di specificità, sia intrinseca, non essendo stato illustrato il contenuto di dette dichiarazioni e, soprattutto, la loro incidenza nell'ambito del complesso degli elementi indiziari a carico valutati ai fini della emissione della misura cautelare; sia estrinseca, essendo privo del prescritto e necessario confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e, soprattutto, della illustrazione della rilevanza di tali dichiarazioni all'interno della struttura giustificativa del provvedimento impugnato.Deve, infatti, rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; conf.

Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01).

Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 , n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02, in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; nel medesimo senso Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01).

Nel caso in esame, alcuna deduzione è stata sviluppata in ordine alla suddetta prova di resistenza, nel senso che il ricorrente si è limitato ad eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo illustrarne l'incidenza nel complesso degli elementi indiziari a carico considerati e valutati all'atto della emissione dell'ordinanza applicativa della misura e, successivamente, nella valutazione della sua richiesta di riesame, omettendo di considerare la pluralità degli altri elementi a carico (costituiti dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori Oliva, Ambrosio, Masi e [OSCURATO:PERSONA]; e dal contenuto, del tutto univoco, delle conversazioni intercettate, di cui sono stati riportati ampi stralci nell'ordinanza impugnata, in particolare alle pagine 8 e 9, proprio a sottolinearne l'univoca valenza dimostrativa, non certamente smentita e nemmeno sminuita dalla eventuale espunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente genericità della sua eccezione di inutilizzabilità, che ne comporta l'inammissibilità per difetto di specificità, sia intrinseca sia estrinseca (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; nonché Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202 - 01, sulla applicabilità del principio al giudizio di riesame in materia di misure cautelari personali, e Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, I., Rv. 284718 - 01).3.

Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla valutazione degli elementi indiziari a carico e alla loro concludenza, sia in ordine al reato associativo di cui al capo a), sia a proposito dei reati fine di cui ai capi 39) e 40), sono inammissibili, essendo entrambi volti a censurare l'apprezzamento e la valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate, sottolineandone alcune discrepanze, ma su aspetti marginali e 'di contorno, non incidenti sul nucleo essenziali di detti elementi indiziari e sulla loro idoneità dimostrativa della realizzazione delle condotte contestate, Premesso che le doglianze concernenti le conversazioni intercettate, riportate alle pagine da 5 a 9 del ricorso, non riguardano il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rammentato che le Sezioni Unite, con la sentenza Sebbar, hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conf.

Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01).

Entrambi i motivi sollecitano, invece, una rilettura degli elementi indiziari considerati e posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, però, riservata in via esclusiva ai giudici del merito, senza che possa integrare alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), senza neppure concretamente confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha evidenziato puntualmente i molteplici, e invero univoci, elementi dimostrativi del rapporto di stabile fornitura di droga dal clan Gallo.

In particolare, nell'ordinanza impugnata sono stati richiamati i plurimi e convergenti elementi indicativi della gestione da lungo tempo da parte del ricorrente di una "piazza di spaccio" in Caivano, in via Atellana, coincidente con la sua abitazione, dalla quale svolgeva detta attività, come riferito concordemente da tutti i collaboratori di giustizia (compreso, ma non solo, [OSCURATO:PERSONA]), sottolineando come dalle conversazioni intercettate, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] (capo, promotore e organizzatore del sodalizio di cui al capo A), emerga lo stretto vincolo tra il ricorrente e il sodalizio, caratterizzato dalla stabile fornitura del ricorrente per la sua attività di spaccio, tanto da imporre a [OSCURATO:PERSONA] la fornitura esclusiva da parte del suo sodalizio, in cambio della sua protezione, onde essere tutelato dalle possibili ritorsioni di clan avversi (dai quali in precedenza si era rifornito di stupefacenti).

Analogamente la gravità indiziaria della realizzazione dei reati fine di cui ai capi 39) e 40) è stata desunta in modo logico dal contenuto univoco di alcune delle conversazioni intercettate, il cui contenuto è stato riportato per estratto a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, sottolineando come da esse si ricavi lo stabile rapporto di fornitura tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e indicando gli elementi dimostrativi del perfezionamento di due cessioni e non una sola, come sostenuto nel ricorso, in quanto nelle conversazioni si dà atto del solo parziale pagamento da parte del ricorrente di una fornitura di 100 grammi di cocaina e della conseguente riduzione della successiva fornitura.

Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici e idonee a giustificare la gravità indiziaria in ordine a tutti e tre i reati contestati al ricorrente, che quest'ultimo ha censurato esclusivamente sul piano dell'apprezzamento e della valutazione degli elementi a carico, proponendone una lettura alternativa, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

4. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità del primo motivo e del contenuto non consentito del secondo e del terzo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. % • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del 12 settembre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, di cui al capo a), e a due contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, di cui ai capi 39) e 40). 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito, a norma degli artt. 192, terzo, comma 335, 405 e 407, terzo comma, cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2024 in altro procedimento, perché rese successivamente alla scadenza del termine stabilito per la conclusione delle indagini preliminari, in quanto il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati il 3 maggio 2020. Tali dichiarazioni, inoltre, sarebbero prive della prescritta valutazione sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, essendo, tra l'altro, prive di qualsiasi riferimento ai rapporti di partecipazione del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] (al quale, secondo la contestazione, il ricorrente si sarebbe associato). 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, primo comma, e 273 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione e alla considerazione del contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbero, in realtà, rapporti di sfiducia e mendaci tra i conversanti, incompatibili con l'esistenza del contestato vincolo associativo. 2.3. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, terzo comma, e 273 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.P.R. 309/90, con riferimento alla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo a), ricavata da una sola condotta di acquisto di stupefacenti, in assenza della dimostrazione di continuità di acquisti di stupefacenti, senza considerare che all'epoca dei fatti contestati il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari in relazione alle contestazioni mossegli in altro procedimento, e senza neppure valutare la mancanza di stabilità degli acquisiti, la consistenza qualitativa e quantitativa degli stessi, la loro rilevanza economica e, soprattutto, la loro incidenza sulla operatività del sodalizio, onde poter desumere da essi la partecipazione alla associazione di cui al capo a).Dalle conversazioni intercettate emergerebbe, infatti, un rapporto solo clientelare e non anche associativo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in quanto i singoli spacciatori (quale il ricorrente) venivano considerati fungibili dai vertici del sodalizio, e le dichiarazioni su tale punto dei collaboratori di giustizia (Masi, Vasapollo, Oliva, Ambrosio, [OSCURATO:PERSONA]) risultavano del tutto generiche e prive della necessaria concludenza. Ha censurato anche la lettura degli elementi indiziari, in particolare delle conversazioni tra Gallo e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati fine di cui ai capi 39) e 40), in quanto dalle stesse non si desumerebbero elementi idonei a far ritenere che in occasione dei loro incontri il Gallo, tramite il Pagnano, avesse effettivamente ceduto sostanza stupefacente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ha quindi eccepito la genericità ed equivocità degli elementi di prova ritenuti dimostrativi di dette cessioni, in quanto da essi non si ricavava affatto il perfezionamento delle cessioni contestate ai suddetti capi 39) e 40). 2.4. Con memoria del 16 gennaio 2025 il ricorrente, nel replicare alla memoria depositata dal Procuratore Generale, con la quale è stata sollecitata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ha ribadito la denuncia di violazione degli artt. 125, terzo comma, 192, terzo comma, e 273 cod. proc. pen., nonché 73 e 74 d.P.R. 309/90, con riferimento alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo a), sottolineando la mancata dimostrazione della stabilità del rapporto di fornitura e anche della sua funzionalità agli scopi del sodalizio, e anche a proposito della mancata dimostrazione della consapevolezza del ricorrente di far parte di detto sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure prive della necessaria specificità e fondate su rilievi in ordine alla lettura e alla valutazione degli elementi indiziari che non sono consentiti nel giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo, con il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per difetto di specificità, sia intrinseca, non essendo stato illustrato il contenuto di dette dichiarazioni e, soprattutto, la loro incidenza nell'ambito del complesso degli elementi indiziari a carico valutati ai fini della emissione della misura cautelare; sia estrinseca, essendo privo del prescritto e necessario confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e, soprattutto, della illustrazione della rilevanza di tali dichiarazioni all'interno della struttura giustificativa del provvedimento impugnato.Deve, infatti, rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; conf. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01). Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 , n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02, in tema di acquisizione di elementi istruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; nel medesimo senso Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). Nel caso in esame, alcuna deduzione è stata sviluppata in ordine alla suddetta prova di resistenza, nel senso che il ricorrente si è limitato ad eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo illustrarne l'incidenza nel complesso degli elementi indiziari a carico considerati e valutati all'atto della emissione dell'ordinanza applicativa della misura e, successivamente, nella valutazione della sua richiesta di riesame, omettendo di considerare la pluralità degli altri elementi a carico (costituiti dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori Oliva, Ambrosio, Masi e [OSCURATO:PERSONA]; e dal contenuto, del tutto univoco, delle conversazioni intercettate, di cui sono stati riportati ampi stralci nell'ordinanza impugnata, in particolare alle pagine 8 e 9, proprio a sottolinearne l'univoca valenza dimostrativa, non certamente smentita e nemmeno sminuita dalla eventuale espunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente genericità della sua eccezione di inutilizzabilità, che ne comporta l'inammissibilità per difetto di specificità, sia intrinseca sia estrinseca (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; nonché Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202 - 01, sulla applicabilità del principio al giudizio di riesame in materia di misure cautelari personali, e Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, I., Rv. 284718 - 01).3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla valutazione degli elementi indiziari a carico e alla loro concludenza, sia in ordine al reato associativo di cui al capo a), sia a proposito dei reati fine di cui ai capi 39) e 40), sono inammissibili, essendo entrambi volti a censurare l'apprezzamento e la valutazione degli elementi indiziari a carico, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate, sottolineandone alcune discrepanze, ma su aspetti marginali e 'di contorno, non incidenti sul nucleo essenziali di detti elementi indiziari e sulla loro idoneità dimostrativa della realizzazione delle condotte contestate, Premesso che le doglianze concernenti le conversazioni intercettate, riportate alle pagine da 5 a 9 del ricorso, non riguardano il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rammentato che le Sezioni Unite, con la sentenza Sebbar, hanno chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; conf. Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), e che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01). Entrambi i motivi sollecitano, invece, una rilettura degli elementi indiziari considerati e posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, però, riservata in via esclusiva ai giudici del merito, senza che possa integrare alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), senza neppure concretamente confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che ha evidenziato puntualmente i molteplici, e invero univoci, elementi dimostrativi del rapporto di stabile fornitura di droga dal clan Gallo. In particolare, nell'ordinanza impugnata sono stati richiamati i plurimi e convergenti elementi indicativi della gestione da lungo tempo da parte del ricorrente di una "piazza di spaccio" in Caivano, in via Atellana, coincidente con la sua abitazione, dalla quale svolgeva detta attività, come riferito concordemente da tutti i collaboratori di giustizia (compreso, ma non solo, [OSCURATO:PERSONA]), sottolineando come dalle conversazioni intercettate, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] (capo, promotore e organizzatore del sodalizio di cui al capo A), emerga lo stretto vincolo tra il ricorrente e il sodalizio, caratterizzato dalla stabile fornitura del ricorrente per la sua attività di spaccio, tanto da imporre a [OSCURATO:PERSONA] la fornitura esclusiva da parte del suo sodalizio, in cambio della sua protezione, onde essere tutelato dalle possibili ritorsioni di clan avversi (dai quali in precedenza si era rifornito di stupefacenti). Analogamente la gravità indiziaria della realizzazione dei reati fine di cui ai capi 39) e 40) è stata desunta in modo logico dal contenuto univoco di alcune delle conversazioni intercettate, il cui contenuto è stato riportato per estratto a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, sottolineando come da esse si ricavi lo stabile rapporto di fornitura tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], e indicando gli elementi dimostrativi del perfezionamento di due cessioni e non una sola, come sostenuto nel ricorso, in quanto nelle conversazioni si dà atto del solo parziale pagamento da parte del ricorrente di una fornitura di 100 grammi di cocaina e della conseguente riduzione della successiva fornitura. Si tratta di valutazioni immuni da vizi logici e idonee a giustificare la gravità indiziaria in ordine a tutti e tre i reati contestati al ricorrente, che quest'ultimo ha censurato esclusivamente sul piano dell'apprezzamento e della valutazione degli elementi a carico, proponendone una lettura alternativa, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 4. Il ricorso in esame deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità del primo motivo e del contenuto non consentito del secondo e del terzo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 10435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris