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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23914/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 19/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi i ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta gravemente indiziata del rato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata n'drangheta.

L'indagata, moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale - detenuto - all'interno del sodalizio, avrebbe avuto un ruolo di collegamento tra il capo e il gruppo, veicolando abitualmente i messaggi tra lo stesso Presta e gli altri sodali e ricevendo lo stipendio.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.

Dall'ordinanza impugnata non emergerebbe nessun elemento volto a comprovare la condotta contestata, e cioè che la donna avrebbe avuto il ruolo di veicolare messaggi da e per il carcere, considerato anche il regime detentivo al quale è sottoposto Presta dal 2012.

2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziara formulato innanzitutto sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non avrebbe mai chiarito il ruolo ricoperto dall'indagata.

Il collaboratore avrebbe addirittura paventato la possibilità di provare a far uscire dal carcere il marito dell'indagata e ciò sarebbe inverosimile, considerato lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], derivante da condanne irrevocabili a tre ergastoli; il collaboratore avrebbe in realtà affermato di non aver mai saputo di messaggi o contatti tra la donna e gli altri partecipi all'associazione Gli elementi indizianti sarebbero costituiti da intercettazioni ambientali ma l'ordinanza non offrirebbe elementi giustificativi della intraneità della ricorrente al sodalizio mafioso.

Le telefonate, quanto alle somme di denaro che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero state destinate a Pellegrino, non sarebbero univoche riferendosi gli interlocutori non solo alla ricorrente ma anche alla di lei figlia e genero.

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe considerato che la presunzione di pericolosità sarebbe superata nella specie in ragione del modello di vita adottato dalla ricorrente dopo la moglie del foglio, avvenuta nel 2021; né si sarebbe tenuto coni:o che l'imputazione avrebbe come termine finale l'anno 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Il Tribunale, con una motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, ha spiegato, indicando puntualmente il contenuto delle conversazioni intercetatte, come la ricorrente: a) ricevesse lo stipendio dall'associazione mafiosa, oltre ad altre somme di denaro; b) fosse direttamente coinvolta nella gestione delle dinamiche interne del gruppo.

Si è chiarito inoltre perché anche l'uccisione del figlio dell'indagata non assuma decisiva valenza al fine di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.

In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità perché generici; essi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e non spiegano in nessun modo perché quelle conversazioni, dal contenuto obiettivamente chiaro, non sarebbero rivelatrici del ruolo e dell'appartenenza della ricorrente all'interno del sodalizio mafioso e neppure perché detta appartenenza dovrebbe ritenersi, allo stato, superata.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dli fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del:e ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 19/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi i ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta gravemente indiziata del rato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata n'drangheta. L'indagata, moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale - detenuto - all'interno del sodalizio, avrebbe avuto un ruolo di collegamento tra il capo e il gruppo, veicolando abitualmente i messaggi tra lo stesso Presta e gli altri sodali e ricevendo lo stipendio.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Dall'ordinanza impugnata non emergerebbe nessun elemento volto a comprovare la condotta contestata, e cioè che la donna avrebbe avuto il ruolo di veicolare messaggi da e per il carcere, considerato anche il regime detentivo al quale è sottoposto Presta dal 2012. 2.2. Con il secondo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziara formulato innanzitutto sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non avrebbe mai chiarito il ruolo ricoperto dall'indagata. Il collaboratore avrebbe addirittura paventato la possibilità di provare a far uscire dal carcere il marito dell'indagata e ciò sarebbe inverosimile, considerato lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA], derivante da condanne irrevocabili a tre ergastoli; il collaboratore avrebbe in realtà affermato di non aver mai saputo di messaggi o contatti tra la donna e gli altri partecipi all'associazione Gli elementi indizianti sarebbero costituiti da intercettazioni ambientali ma l'ordinanza non offrirebbe elementi giustificativi della intraneità della ricorrente al sodalizio mafioso. Le telefonate, quanto alle somme di denaro che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero state destinate a Pellegrino, non sarebbero univoche riferendosi gli interlocutori non solo alla ricorrente ma anche alla di lei figlia e genero. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato che la presunzione di pericolosità sarebbe superata nella specie in ragione del modello di vita adottato dalla ricorrente dopo la moglie del foglio, avvenuta nel 2021; né si sarebbe tenuto coni:o che l'imputazione avrebbe come termine finale l'anno 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale, con una motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, ha spiegato, indicando puntualmente il contenuto delle conversazioni intercetatte, come la ricorrente: a) ricevesse lo stipendio dall'associazione mafiosa, oltre ad altre somme di denaro; b) fosse direttamente coinvolta nella gestione delle dinamiche interne del gruppo. Si è chiarito inoltre perché anche l'uccisione del figlio dell'indagata non assuma decisiva valenza al fine di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità perché generici; essi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e non spiegano in nessun modo perché quelle conversazioni, dal contenuto obiettivamente chiaro, non sarebbero rivelatrici del ruolo e dell'appartenenza della ricorrente all'interno del sodalizio mafioso e neppure perché detta appartenenza dovrebbe ritenersi, allo stato, superata. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi dli fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del:e ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc
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