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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 23145/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen.

Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta: ViolazIone di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. peri.; contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta insussstenza dei presupposti per formulare un diverso giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze .attenuanti generiche e del risarcimento del danno rispetto alla recidiva contestata. .

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sei. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez.

U., n. 10713 dei 25/02/2010, Rv. 245931-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta: ViolazIone di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. peri.; contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta insussstenza dei presupposti per formulare un diverso giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze .attenuanti generiche e del risarcimento del danno rispetto alla recidiva contestata. . Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sei. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 dei 25/02/2010, Rv. 245931-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris