CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 44105/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale; FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di cassazione il 18.3.2021 (n. sez. 561/2021, depositata il 15.4.2021), nel procedimento iscritto al n. 50343/2019 R.G. in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - considerato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile e che il ricorrente è stato condannato, fra le altre cose, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita; - che nella suddetta sentenza il nominativo della parte civile costituita è stato erroneamente indicato in "[OSCURATO:PERSONA]", mentre il nominativo corretto è "[OSCURATO:PERSONA]"; - considerato che tale indicazione nominativa, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretta in tutte le parti in cui ricorre nella sentenza ai sensi dell'art. art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questa Corte il 18 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 50343/2019), nel senso che il nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA] deve essere corretto in [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e per le annotazioni di legge. Così deciso il 24 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA]*