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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:462
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0785 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 132 – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Articolo 12 – Fornitore del servizio postale universale – Nozioni di “servizio pubblico postale” e “servizio di interesse pubblico”» Nella causa C‑785/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria), con decisione del 18 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2023, nel procedimento Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD, con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura, LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, da M. Bakalova e E. Pavlova; – per la «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD, da V.D.

Gerdzhikov e M. Peneva, advokati; – per la Commissione europea, da M. Herold, M. Ilkova e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ), e dell’articolo 12 della direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( GU 1998, L 15, pag. 14 ), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 ( GU 2008, L 52, pag. 3 ) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direttore della direzione «Contenzioso e gestione fiscale e previdenziale» per la città di Sofia, dell’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») e la «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD in merito a un avviso di accertamento relativo a un supplemento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) richiesto a tale società per il periodo d’imposta compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2015.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/112 3 Il titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», comprende, in particolare, un capo 2, intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», nel quale figura l’articolo 132 di tale direttiva, il quale prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni; (...)».

Direttiva 97/67 4 Il considerando 15 della direttiva 97/67 è così formulato: «considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti». 5 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per: 1) servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; 1 bis) fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali; (...) 13) fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione [europea] a norma dell’articolo 4; (...) 17) utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario; (...) 19) esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali.

Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale.

La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata. 20) servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli». 6 L’articolo 3 di detta direttiva così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno: – una raccolta, – una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev’essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni: – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg; – i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri con peso fino a 20 kg.

6. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale.

7. Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri». 7 L’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della medesima direttiva è del seguente tenore: «Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze: (...) – offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico». 8 L’articolo 12 della direttiva 97/67 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri: – i prezzi devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti e ipovedenti, – i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale.

Ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti a tariffa unitaria e ad altri invii postali, – l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del fornitore o dei fornitori del servizio universale di concludere con gli utenti accordi individuali in materia di prezzi, – le tariffe devono essere trasparenti e non discriminatorie, – qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate.

Le tariffe, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti.

Simili tariffe devono inoltre essere disponibili per gli utenti, specie singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili».

Diritto bulgaro

ZDDS

9 L’articolo 49, punto 2, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZDDS»), stabilisce che la fornitura di servizi postali universali alle condizioni e secondo le modalità previste dallo Zakon za poshtenskite uslugi (legge sui servizi postali) (in prosieguo: lo «ZPU») è una prestazione esente.

Il regolamento di applicazione della legge relativa all’imposta sul valore aggiunto 10 L’articolo 43, paragrafo 2, del Pravilnik za prilagane na Zakona za danak varhu dobavenata stoynost (regolamento di applicazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Il servizio postale universale ai sensi dell’articolo 49, punto 2, dello [ZDDS] è il servizio postale universale ai sensi del capo quattro, sezione I, dello ZPU».

ZPU 11 L’articolo 15 dello ZPU, nella versione applicabile al procedimento principale, così recita: «(1) La [Komisia za regulirane na saobshteniata (Commissione di regolamentazione delle comunicazioni; in prosieguo: la “Commissione di regolamentazione”)] disciplina la fornitura dei servizi postali conformemente alla presente legge e: (...)

7. definisce norme, conformi alle disposizioni bulgare ed europee in vigore, relative alla qualità del servizio postale universale e all’efficienza del servizio e assicura, a sue spese, che la loro attuazione sia valutata annualmente da un’organizzazione indipendente; (...)

20. concorda i prezzi per la fornitura dell’accesso alla rete dell’operatore postale soggetto ad obblighi di servizio postale universale;

21. fornisce, su richiesta scritta motivata del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, le informazioni necessarie all’attuazione della politica statale nel settore dei servizi postali. (...)». 12 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale: «Gli operatori postali garantiscono che gli utenti abbiano pari accesso ai punti di accesso per l’uso dei servizi postali e stabiliscono obbligatoriamente le condizioni generali del contratto con i consumatori.

La firma di contratti individuali con i consumatori non è necessaria». 13 L’articolo 24 di detta legge, nella versione applicabile al procedimento principale, enuncia quanto segue: «Il servizio postale universale è garantito da un operatore postale al quale la legge ha imposto l’obbligo di fornire tale servizio nell’intero territorio del Paese attraverso una rete postale da esso organizzata e gestita». 14 L’articolo 32 della medesima legge, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «Un servizio postale universale è un servizio fornito in modo continuativo durante orari di apertura determinati e la cui qualità è conforme alle norme menzionate all’articolo 15, paragrafo 1, punto 7, a prezzi accessibili, che ogni utente nel territorio del paese può utilizzare indipendentemente dalla sua ubicazione geografica». 15 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, dello ZPU, nella sua versione applicabile al procedimento principale: «Il servizio postale universale è garantito tutti i giorni lavorativi, almeno 5 giorni alla settimana (...)». 16 L’articolo 34, paragrafo 1, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «Il servizio postale universale comprende i seguenti tipi di servizi postali:

1. la ricezione, il trasporto e la distribuzione di invii postali nazionali e internazionali come segue: a) invii di corrispondenza, fino a 2 kg; b) pacchi di piccole dimensioni, fino a 2 kg; (...) d) gli stampati, fino a 5 kg; e) gli invii per le persone non vedenti e ipovedenti, fino a 7 kg;

2. la ricezione, il trasporto e la distribuzione di pacchi postali nazionali e internazionali, fino a 20 kg; (...)

4. i servizi supplementari di “raccomandata” e di “valore dichiarato”». 17 L’articolo 36, paragrafi 1 e 2, di detta legge, nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato: «(1) Gli invii postali e i pacchi postali di cui all’articolo 34 sono distribuiti: nelle cassette postali dei destinatari collocate all’indirizzo di destinazione; negli uffici postali; in altre unità della rete postale; in luoghi o strutture concordati tra gli operatori postali e gli utenti». (2) Le condizioni di distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali di cui al paragrafo 1 sono determinate da regole generali stabilite dalla [Commissione di regolamentazione]». 18 Ai sensi dell’articolo 38 della stessa legge, nella versione applicabile al procedimento principale: «I servizi postali non universali comprendono:

1. la ricezione, l’inoltro e la distribuzione di pubblicità diretta per corrispondenza;

2. I servizi postali ibridi;

3. I servizi di corriere espresso;

4. i mandati postali». 19 L’articolo 66 dello ZPU, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «(1) I prezzi per tipo di servizi che rientrano nel servizio postale universale sono costituiti e applicati secondo norme definite con regolamento del Consiglio dei ministri.

Il progetto di regolamento è elaborato dalla [Commissione di regolamentazione].

2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono subordinate al rispetto dei seguenti principi:

1. prezzi identici per prestazioni identiche su tutto il territorio nazionale;

2. uguaglianza degli utenti;

3. prezzi accessibili;

4. considerazione dei costi della prestazione dei servizi;

5. nesso con la qualità del servizio;

6. garanzia di un profitto economicamente giustificato in linea con la politica di investimento adottata;

7. creazione delle condizioni per stimolare il consumo;

8. considerazione del livello dei prezzi sui mercati internazionali, nella misura in cui le circostanze nazionali lo consentono;

9. pubblicità dei prezzi. (3) Il regolamento di cui al paragrafo 1 determina le condizioni e la procedura in base alle quali l’operatore postale che ha l’obbligo di fornire il servizio postale universale può negoziare prezzi per tipi di servizi che rientrano nel servizio postale universale diversi dai prezzi stabiliti secondo la normativa, nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità di trattamento».

Disposizioni integrative dello ZPU 20 [OSCURATO:PERSONA] razporedbi kam ZPU (disposizioni integrative dello ZPU), nella loro versione applicabile al procedimento principale, prevedono quanto segue: «§

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

1. “Ricezione di invii postali”, l’attività degli operatori postali consistente nel ricevere gli invii postali depositati dai mittenti presso i punti di accesso. (...)

4. “Punto di accesso”: un ufficio postale fisso o mobile, un’agenzia postale o uno sportello postale esterno in cui i mittenti depositano e dove l’operatore riceve gli invii postali e i mandati postali, nonché le cassette postali e gli altri dispositivi per uso pubblico collocati in luoghi accessibili ai mittenti. (...)

18. “Servizio di corriere espresso”: un servizio postale a valore aggiunto rispetto al servizio postale universale.

Il servizio di corriere espresso garantisce, oltre a una maggiore rapidità e affidabilità della ricezione, del trasporto e della consegna a mani proprie degli invii al destinatario, la fornitura di tutti o parte dei seguenti servizi supplementari: a) raccolta all’indirizzo del mittente; b) distribuzione fino a una data determinata; c) possibilità di cambiamento di destinazione e di destinatario durante il trasporto; d) conferma al mittente della consegna del suo invio; e) controllo e tracciamento degli invii; f) servizi personalizzati agli utenti e fornitura di servizi su misura (facoltativo) nei modi e nei tempi richiesti (“su richiesta” e “contrattualmente”). (...)

28. “Ufficio postale fisso”, un elemento essenziale delle reti postali, organizzato in uno spazio separato, in cui tutti i servizi rientranti nel servizio postale universale, i servizi postali non universali e altre attività commerciali sono effettuati dagli agenti dell’operatore postale mediante posti di lavoro tecnologicamente interconnessi.

29. “Ufficio postale mobile”, un elemento delle reti postali, organizzato in uno spazio in mezzi di trasporto specializzati, in cui gli agenti forniscono tutti i servizi postali rientranti nel servizio postale universale in varie località secondo un itinerario e un orario determinati.

30. “Agenzia postale”, un luogo di lavoro in una località senza ufficio postale fisso, organizzato in uno spazio separato, in cui un agente di un operatore postale determinato fornisce taluni servizi postali.

31. “Sportello postale esterno”, un luogo di lavoro organizzato per fornire servizi postali in uno spazio in cui sono offerti anche altri tipi di servizi pubblici.

Il diritto di fornire servizi postali è concesso sulla base di un contratto con un operatore postale determinato. (...)».

Il regolamento che stabilisce le regole di formazione e applicazione del prezzo del servizio postale universale 21 La sezione II della Naredba za opredelyane na pravila za obrazuvane i prilagane na tsentata na universalnata poshtenska usluga (regolamento che stabilisce il regime di fissazione e applicazione del prezzo del servizio postale universale), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolata «Disposizioni per la formazione dei prezzi per tipo di servizio postale universale», contiene un articolo 4, il cui paragrafo 1 così dispone: «I prezzi per tipo di servizio postale universale sono stabiliti sulla base dei costi della fornitura dei servizi risultanti dall’applicazione del sistema di ripartizione dei costi nel rispetto degli atti dell’Unione postale universale». 22 L’articolo 14 di tale regolamento, nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato: «(1) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale può negoziare con gli utenti prezzi diversi da quelli stabiliti a norma della sezione

II. (2) I prezzi di cui al paragrafo 1 sono pubblici, non possono essere inferiori ai costi di fornitura di ciascun tipo di servizio e sono stabiliti applicando sconti di prezzo per tipo di servizio postale universale in funzione delle condizioni soddisfatte dagli utenti e predeterminate dall’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale. (3) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio universale pubblica i prezzi di cui al paragrafo 1 e le condizioni per la loro applicazione ai sensi del paragrafo 2, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli utenti in sede di conclusione di contratti per la loro applicazione. (4) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale fornisce alla [Commissione di regolamentazione] dati contabili relativi alle entrate, alle spese e al numero di invii risultanti dall’esecuzione dei contratti di cui al paragrafo

3. I dati sono forniti per tipo di servizio postale universale contemporaneamente alla richiesta di compensazione dell’onere finanziario eccessivo derivante dall’esecuzione del servizio postale universale di cui all’articolo 29a, paragrafo 1, dello [ZPU]. (5) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale presenta, per informazione, alla [Commissione di regolamentazione] copie certificate conformi dei contratti di cui al paragrafo 3 e di loro modifiche e integrazioni entro 14 giorni dalla data della loro conclusione». [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità del servizio postale universale e sull’efficienza del servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] za kachestvo na universalnata poshtenska usluga i efikasnostta na obsluzhvane (norme sulla qualità del servizio postale universale e sull’efficienza del servizio), nella loro versione applicabile al procedimento principale, sono state adottate con la decisione della Commissione di regolamentazione n. 655 del 14 luglio 2011, pubblicata nel DV n. 64, del 19 agosto 2011. 24 Ai sensi dell’articolo 8 di tali norme, nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] sulla qualità relative alla regolarità della raccolta degli invii postali e dei pacchi postali»: «[OSCURATO:PERSONA] della settimana Numero di raccolte al giorno Sofia dal lunedì al venerdì 2 Sofia sabato e domenica 1 con RSTS dal lunedì al sabato 1 senza RSTS dal lunedì al venerdì 1 [Nota: RSTS – centro di scambio e di cernita]». 25 L’articolo 9 di tali norme, nella loro versione applicabile al procedimento principale, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] sulla qualità relative alla regolarità della distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali», enuncia: «[OSCURATO:PERSONA] della settimana Numero di distribuzioni al giorno Sofia dal lunedì al sabato 2 con RSTS dal lunedì al sabato 1 senza RSTS dal lunedì al venerdì 1» Procedimento principale e questioni pregiudiziali 26 [OSCURATO:PERSONA] posts è una società di diritto bulgaro titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale su tutto il territorio bulgaro. 27 In quanto prestatore del servizio postale universale, tale società è soggetta all’IVA e, nell’esercizio della sua attività economica, effettua operazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA. 28 In occasione di un controllo fiscale, è stato constatato che la [OSCURATO:PERSONA] posts aveva dichiarato, in un periodo non precisato dal giudice del rinvio, la fornitura di talune prestazioni di servizi come parte del servizio postale universale, in regime di esenzione dall’IVA, ai sensi dello ZDDS. 29 Tuttavia, secondo il servizio che ha proceduto al controllo fiscale, le prestazioni di servizi di cui trattasi non potevano essere considerate rientranti nel servizio postale universale.

Infatti, alcune di esse non risponderebbero alla definizione di tale servizio, contenuta nello ZPU, nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

Altre prestazioni di servizi sarebbero previste da contratti contenenti clausole dirette, da un lato, a tenere conto delle esigenze specifiche dei clienti interessati, quali il luogo di raccolta degli invii, il luogo di distribuzione, la frequenza di raccolta, gli orari di apertura e, dall’altro, ad applicare loro prezzi inferiori a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione. 30 Di conseguenza, il 3 agosto 2021, il servizio che ha proceduto al controllo fiscale ha emesso un avviso di accertamento in rettifica, che assoggettava la [OSCURATO:PERSONA] posts ad un importo supplementare di IVA, maggiorato degli interessi. 31 [OSCURATO:PERSONA] posts ha proposto ricorso avverso tale avviso di accertamento dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), che lo ha accolto e ha annullato detto avviso. 32 Secondo tale giudice, il fatto che gli invii siano raccolti al di fuori dei punti di accesso, secondo modalità specifiche e in particolare ad un prezzo inferiore al prezzo approvato dalla Commissione di regolamentazione, non è un elemento che consenta di determinare la natura delle prestazioni di servizi postali di cui trattasi.

Per contro, dal fatto che gran parte di tali prestazioni era fornita ad organismi di diritto pubblico per consentire loro di svolgere la loro missione di servizio pubblico, si potrebbe dedurre che dette prestazioni non erano destinate a soddisfare le esigenze specifiche di tali organismi e che, pertanto, esse potevano beneficiare del regime di esenzione previsto all’articolo 49, punto 2, dello ZDDS. 33 L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), giudice del rinvio.

Quest’ultimo ritiene che, sebbene talune sentenze della Corte relative alla fornitura del servizio postale universale contengano elementi pertinenti per la soluzione della controversia di cui è investito, le circostanze di fatto cui si riferiscono tali sentenze siano comunque diverse da quelle all’origine della presente controversia, cosicché esse non consentirebbero di rispondere a tutte le questioni che tale giudice si pone. 34 In particolare, il giudice del rinvio rileva che il servizio fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] posts non è identico a quello di cui trattasi nella sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), che verterebbe sulla notifica ufficiale di atti provenienti da organi giurisdizionali e da autorità amministrative in forza di specifiche disposizioni del diritto tedesco.

Di conseguenza, esso si chiede in quale misura la soluzione elaborata in tale sentenza sia rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, dato che i contratti individuali conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] posts non sono stati stipulati esclusivamente con enti di diritto pubblico e non hanno ad oggetto la notificazione di atti giudiziari e amministrativi. 35 Ciò premesso, il giudice del rinvio osserva che dalla sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK ( C‑357/07 , EU:C:2009:248 ), risulta che l’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ), la cui formulazione è ripresa in modo identico all’articolo 132 della direttiva 2006/112, non è applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori del servizio postale universale non esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione, indipendentemente dalla loro natura intrinseca.

Orbene, tale sentenza preciserebbe che le prestazioni fornite da un siffatto prestatore e le cui condizioni sono state negoziate individualmente non possono essere esentate dal momento che, per loro stessa natura, prestazioni simili rispondono alle esigenze specifiche degli utenti interessati. 36 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se si possa ritenere che le prestazioni di servizi postali controverse nella causa di cui è investito rispondano alle esigenze specifiche degli utenti interessati e se ne derivi che esse non possono essere esentate in quanto i contratti conclusi individualmente per ottenere tali prestazioni prevedono una o più delle seguenti condizioni: – i prezzi delle prestazioni sono inferiori a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione per la fornitura del servizio postale universale e non è stato dimostrato che essi coprono i costi della loro fornitura; – i prezzi delle prestazioni sono stabiliti applicando uno sconto che non è determinato conformemente alle condizioni accessibili al pubblico per quanto riguarda l’ottenimento di tali sconti; – la raccolta e la distribuzione degli invii postali avvengono all’indirizzo del cliente; – la frequenza delle raccolte degli invii postali è superiore al limite inferiore previsto, al di sotto del quale la frequenza della raccolta e della distribuzione non deve scendere, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, dello ZPU, nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, ed è superiore a quanto previsto dalle norme prescritte per la qualità del servizio postale universale e l’efficienza del servizio; – è altresì prevista una raccolta supplementare, su domanda del cliente, in un momento diverso da quello concordato in precedenza; – in una parte dei contratti conclusi individualmente, è stato convenuto che la ricezione degli invii postali avrebbe avuto luogo anche dopo l’orario di apertura degli uffici postali per le città interessate. 37 In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le prestazioni fornite dal licenziatario per l’erogazione del servizio postale universale sul territorio sovrano della Repubblica di Bulgaria sulla base di contratti individuali con utenti dei servizi postali debbano essere considerate prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali» ai sensi dell’articolo 132, del titolo IX, capo 2, della direttiva [2006/112], nonché «di interesse pubblico», se detti contratti individuali prevedono che la prestazione debba soddisfare una o tutte le seguenti condizioni, segnatamente: raccolta degli invii al di fuori dei punti di accesso (la raccolta e la distribuzione degli invii postali avvengono all’indirizzo del committente); raccolta e distribuzione da effettuarsi in un orario preventivamente concordato con i committenti; frequenza della raccolta e della distribuzione che va oltre la frequenza prevista nelle norme stabilite dalla legge sulla qualità del servizio postale universale e l’efficienza del servizio, anche con previsione di ritiri aggiuntivi rispetto alla frequenza espressamente concordata nel contratto, su richiesta del committente, al di fuori degli orari di apertura degli uffici postali; effettuazione della prestazione di servizi a un prezzo inferiore rispetto a quello approvato dalla [Commissione di regolamentazione] o con sconti superiori a quelli autorizzati [da quest’ultima]. 2) Se dall’articolo 12, secondo trattino, della direttiva [97/67] discenda che le prestazioni erogate da un soggetto licenziatario del servizio postale universale non presentano la qualità di servizio postale universale ai sensi [di tale] direttiva, se sono fornite, in conformità di un contratto individuale, a un prezzo inferiore a quello approvato per il tipo corrispondente di servizio postale universale e non è stato provato che il prezzo così concordato copra i costi dell’erogazione. 3) Se venga[no] violat[i i principi] di trasparenza e non discriminazione sancit[i] dall’articolo 12, quarto trattino, della direttiva [97/67] qualora un soggetto licenziatario del servizio postale universale concluda contratti individuali per l’erogazione del servizio postale universale in cui prevede condizioni diverse di erogazione delle prestazioni, più favorevoli rispetto alle condizioni pubblicate e accessibili a livello generale. 4) In caso di risposta affermativa [alla terza] questione, se ciò costituisca un motivo per non considerare le operazioni esenti da imposta ai sensi dell’articolo 132 della direttiva [2006/112]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 38 [OSCURATO:PERSONA] posts sostiene, in sostanza, che le questioni pregiudiziali sono irricevibili, in quanto, da un lato, esse sarebbero fondate su una premessa errata, vale a dire che il contenuto dei contratti che prevedono le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale e condizioni generali di vendita sia stato esaminato dall’amministrazione tributaria e nel corso del procedimento giudiziario.

Dall’altro lato, poiché, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), un numero elevato di tali contratti sarebbe stato concluso con autorità giudiziarie e amministrative, l’interpretazione fornita dalla Corte in tale sentenza sarebbe trasponibile, cosicché non sarebbe necessaria una nuova interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 39 A tale riguardo, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale.

Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi [sentenza del 24 novembre 2022, Varhoven administrativen sad (Abrogazione della disposizione contestata), ( C‑289/21 , EU:C:2022:920 , punto 24 e giurisprudenza citata]. 40 Pertanto, in primo luogo, potendosi la Corte pronunciare unicamente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, essa non può verificare l’esattezza del quadro fattuale esposto da detto giudice né statuire sulla fondatezza delle affermazioni di alcune delle parti che contestano la pertinenza dell’ipotesi di fatto descritta dal giudice del rinvio nella sua domanda (sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22 , EU:C:2024:638 , punto 31 ). 41 Di conseguenza, non è necessario pronunciarsi sulle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] posts riguardo alla premessa sulla quale sarebbero fondate le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. 42 In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione.

Ne consegue che l’esistenza di una giurisprudenza consolidata su un punto di diritto dell’Unione, sebbene possa portare la Corte ad adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, non può assolutamente compromettere la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale nel caso in cui un giudice nazionale decida, nell’ambito di tale potere discrezionale, di adire la Corte ai sensi di tale articolo 267 (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata, e del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15 , EU:C:2017:74 , punto 34 e giurisprudenza citata). 43 Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, contrariamente alla circostanza evidenziata al punto 59 della sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), menzionata dal giudice del rinvio, le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale non consistono esclusivamente in notifiche formali di atti effettuate per conto di organi giurisdizionali e di autorità amministrative. 44 Le presenti questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.

Nel merito 45 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene, nella formulazione della prima questione, il giudice faccia riferimento a contratti «individuali», dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, con tali termini, esso fa riferimento all’esistenza materiale di contratti distinti, conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei clienti interessati, senza che sia escluso che siffatti contratti possano riguardare prestazioni rientranti in un regime giuridico particolare, né che ne derivi che tali contratti siano il frutto di una trattativa individuale o si riferiscano a obblighi specifici del rapporto contrattuale con essi instaurato. 46 Di conseguenza, occorre intendere che, con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’IVA da esso prevista, qualora siano soddisfatte una o tutte le seguenti condizioni: – la raccolta e la distribuzione degli invii postali sono effettuate all’indirizzo del cliente o in momenti concordati in anticipo con quest’ultimo; – le prestazioni sono fornite senza che sia dimostrato che il prezzo così convenuto copra il costo della prestazione; – le prestazioni sono fornite a condizioni diverse da quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o da quelle previste da norme relative al servizio postale universale. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dall’IVA «quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni (...)». 48 Secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare il significato e la portata di tale disposizione devono di norma essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto della formulazione di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce, e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 13 ottobre 2022, M2Beauté Cosmetics, C‑616/20 , EU:C:2022:781 , punto 40 , e del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑227/23 , EU:C:2024:914 , punto 56 ). 49 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, da un lato, la sintassi della frase che costituisce tale disposizione dimostra chiaramente che i termini «servizi pubblici postali» designano gli organi che effettuano le prestazioni di servizi da esentare.

Per ricadere sotto tale disposizione, è quindi necessario che le prestazioni di cui trattasi vengano effettuate da un operatore che possa essere definito «servizio pubblico postale» nel senso organico del termine (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 27 ). 50 Dall’altro lato, l’uso di tali termini implica che, a differenza degli altri operatori economici, tali organismi sono assoggettati a un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici.

Infatti, la differenza tra i «servizi pubblici postali» e gli altri operatori attiene non già alla natura delle prestazioni effettuate, bensì al fatto che gli operatori che forniscono la totalità o una parte del servizio postale universale sono assoggettati ad un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2015, Commissione/Svezia, C‑114/14 , EU:C:2015:249 , punto 33 , e del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 55 ). 51 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 e gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, dal fatto che essa figura nel capo 2, rubricato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», del titolo IX di tale direttiva, si può dedurre che le esenzioni previste da tale articolo 132 hanno l’obiettivo di favorire le sole attività che rispondono a un interesse pubblico, quali le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali di cui a detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 46 ). 52 Tale obiettivo di carattere generale si traduce, nel settore postale, nello scopo più specifico di offrire, a un costo ridotto, servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione.

Orbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, tale obiettivo coincide, in sostanza, con quello perseguito dalla direttiva 97/67, la quale enuncia regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell’Unione, vale a dire l’obiettivo di offrire un servizio postale universale (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 49 ). 53 Pertanto, in pratica, solo gli operatori, pubblici o privati, che si siano obbligati a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, come definito all’articolo 3 della direttiva 97/67, possono rivendicare il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 50 ). 54 Tuttavia, dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 non si può evincere che tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali e che non sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione siano esentate, indipendentemente dalla loro natura intrinseca (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 43 ). 55 Infatti, poiché i termini di tale esenzione devono essere interpretati restrittivamente e in conformità all’obiettivo perseguito da detta disposizione, solo le prestazioni di servizi volte a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione possono beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 44 ). 56 In particolare, dalla natura di tale obiettivo risulta che detta esenzione non può applicarsi a prestazioni di servizi specifiche che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi che rispondono a particolari esigenze degli utenti interessati (sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 47 ).

Pertanto, per essere coperte dalla formulazione della medesima disposizione, è altresì necessario che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi rientrino nella nozione di «servizi pubblici postali» nel senso materiale che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 attribuisce a tali termini. 57 Pertanto, non possono considerarsi esentate dall’IVA sulla base dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

Infatti, per loro stessa natura, simili prestazioni soddisfano le particolari esigenze degli utenti interessati, in contrasto con l’obiettivo perseguito dal servizio postale universale (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 48 ). 58 Ciò premesso, per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, non è necessario che le prestazioni di cui trattasi siano state formalmente designate dalla normativa nazionale come facenti parte del servizio postale universale, purché siano idonee ad esserlo.

Infatti, la qualificazione nel diritto nazionale di una determinata operazione non può avere l’effetto di garantire l’assoggettamento di quest’ultima all’IVA, mentre un’esenzione dall’IVA è applicabile a tale operazione in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 66 ). 59 Di conseguenza, una prestazione di servizi postali realizzata da un operatore che si sia impegnato a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale può essere esentata dall’IVA, in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, purché, in considerazione delle caratteristiche che le sono proprie, essa sia, in ogni caso, idonea a far parte di tale servizio postale universale. 60 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 definisce il servizio postale universale come corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 61 Ciò premesso, dal momento che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 97/67 si limita ad enunciare un elenco minimo di servizi che devono essere compresi nel servizio postale universale e, di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono estendere la portata di tale servizio per includervi altre prestazioni, ad eccezione tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, di quelle relative ai pacchi postali di peso superiore a 20 kg, solo la definizione della nozione di «servizio postale universale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere considerata rilevante al fine di determinare se una prestazione di servizio possa beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 62 In particolare, poiché i trattini secondo e quarto dell’articolo 12 della direttiva 97/67, menzionati dal giudice del rinvio nelle sue questioni seconda e terza, non determinano elementi costitutivi della nozione di «servizio postale universale», ma fissano principi tariffari di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono imporre il rispetto agli operatori che si sono obbligati a garantire la totalità o una parte di tale servizio, il fatto che un operatore non rispetti tali principi non può escludere le prestazioni di cui trattasi dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 63 Per quanto riguarda le ipotesi considerate dal giudice del rinvio nelle sue questioni, anzitutto, si può rilevare che esso parte dalla premessa che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale siano effettuate da un operatore titolare di una licenza individuale di fornitore del servizio postale universale. 64 Occorre poi constatare che la circostanza che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale siano effettuate conformemente a contratti distinti non è, di per sé, tale da escludere che tali prestazioni rientrino nella nozione di «servizio postale universale», come definita all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67.

Infatti, come già sottolineato al punto 45 della presente sentenza, l’esistenza di contratti distinti conclusi dall’operatore con ciascuno dei suoi clienti, né consente di ritenere che tali prestazioni non possano essere assoggettate a un regime giuridico particolare, né implica che gli obblighi reciproci convenuti in tali contratti siano il frutto di una trattativa individuale, dal momento che la formalizzazione di tali contratti può avere lo scopo di dimostrare l’accettazione da parte del cliente interessato dell’offerta di prestazioni di servizi postali di cui trattasi e di ricordare a tale cliente gli aspetti importanti di tale regime. 65 Dato che, come constatato al punto 61 della presente sentenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono includere nel servizio postale universale prestazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 97/67, che devono essere previste come prestazioni minime, tali [OSCURATO:PERSONA] possono prevedere che la raccolta e la distribuzione degli invii postali siano effettuate all’indirizzo del cliente o in momenti previamente concordati con il cliente, purché siffatte condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi postali siano quelle previste per il servizio postale universale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale. 66 Quanto al fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale sono effettuate senza che sia dimostrato che il prezzo convenuto tra le parti copra il loro costo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 esige, certamente, come condizione per l’inclusione di prestazioni di servizi postali nel servizio postale universale, che l’offerta relativa a tali prestazioni sia economicamente accessibile.

Tuttavia, l’accessibilità economica di una siffatta offerta dipende non già dalla questione se il prezzo richiesto per una siffatta prestazione ne copra il costo, bensì se persone fisiche o giuridiche che dispongono di risorse limitate possano permettersi di pagarlo, tenuto conto del tenore di vita prevalente nello Stato membro di cui trattasi.

Di conseguenza, tale circostanza non può, di per sé, giustificare che una prestazione di servizi postali che, in ragione delle caratteristiche che le sono proprie, debba essere considerata come facente parte del servizio postale universale, sia esclusa da quest’ultimo. 67 Qualora, invece, una prestazione di servizi postali non risulti dall’attuazione di un regime giuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori che assicurano la totalità o parte del servizio postale universale quando forniscono una siffatta prestazione, ma sia effettuata a condizioni diverse e più favorevoli di quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare prestazioni di tale natura o di quelle previste in norme relative a tali prestazioni, quali, ad esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, in ore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da tale autorità o previsti da dette norme, questa stessa prestazione deve essere considerata esclusa dal beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 68 Infatti, da ciascuna di tali circostanze si può dedurre che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, una siffatta prestazione non è fornita «a tutti gli utenti», ma mira a rispondere alle esigenze particolari degli utenti interessati. 69 Orbene, anche se, anzitutto, il considerando 15 della direttiva 97/67 consente ai fornitori del servizio postale universale di negoziare individualmente contratti con i clienti, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, di tale direttiva prevede espressamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono far sì che agli utenti che si trovano in condizioni analoghe sia offerto un servizio postale universale identico, cosicché tale considerando 15 deve essere inteso nel senso che si riferisce al diritto dei fornitori di tale servizio di negoziare contratti individuali con i loro clienti al di fuori di detto servizio e, quindi, aventi ad oggetto prestazioni che non rientrano in quest’ultimo. 70 Inoltre, il diritto per il fornitore o i fornitori del servizio postale universale di concludere accordi tariffari individuali con gli utenti, enunciato all’articolo 12, terzo trattino, della direttiva 97/67, non implica che prestazioni le cui condizioni di realizzazione, comprese quelle tariffarie, siano state negoziate, e che, di conseguenza, non sarebbero identiche a quelle proposte a qualsiasi utente che si trovi in una situazione analoga, debbano essere considerate rientranti in tale servizio.

Infatti, la conclusione di accordi tariffari individuali può essere necessaria quando in particolare sono proposti, nelle condizioni generali di vendita, quali approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, e quindi offerti a tutti, sconti quantitativi affinché i destinatari del servizio si impegnino ad affidare un determinato volume di corrispondenza in cambio di una tariffa vantaggiosa, senza tuttavia che ciò implichi necessariamente che tale volume e/o tale sconto siano stati negoziati a favore soltanto di taluni utenti. 71 Infine, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] posts, occorre sottolineare che l’interpretazione delineata al punto 70 della presente sentenza vale anche quando talune prestazioni di servizi postali sono fornite su richiesta di enti pubblici. 72 È vero che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punti da 59 a 61 ), che una prestazione postale consistente nella notifica di atti giudiziari e amministrativi ed effettuata in esecuzione di mandati emessi da organismi pubblici nell’ambito dell’attività di questi ultimi volta non già a soddisfare esigenze loro proprie, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, deve essere considerata come effettuata per conto di tutti coloro che sono interessati dalla possibilità di notificare tali atti, ivi compresi i destinatari di questi ultimi, e quindi fornita a tutti gli utenti di una siffatta offerta di servizio ai sensi dell’articolo 2, punto 17, della direttiva 97/67.

È sulla base di tali considerazioni che la Corte ha concluso che le citate prestazioni di notifica potevano essere considerate come fornite «a tutti gli utenti» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e, pertanto, come idonee ad essere esentate dall’IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 73 Tuttavia, non se ne può dedurre che una prestazione di servizi postali fornita a condizioni diverse e più favorevoli di quelle proposte nelle condizioni generali di vendita, come approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, possa beneficiare di una siffatta esenzione per il solo fatto che essa è fornita su richiesta di un ente pubblico.

Spetterà, se del caso, al giudice nazionale verificare se si possa ritenere che una siffatta prestazione soddisfi la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, secondo cui il servizio postale universale è fornito «a tutti gli utenti». 74 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67, deve essere interpretato nel senso che osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, dal titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’IVA prevista da tale articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio.

Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0785 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 132 – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Articolo 12 – Fornitore del servizio postale universale – Nozioni di “servizio pubblico postale” e “servizio di interesse pubblico”» Nella causa C‑785/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte amministrativa suprema, Bulgaria), con decisione del 18 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2023, nel procedimento Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD, con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura, LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, da M. Bakalova e E. Pavlova; – per la «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD, da V.D. Gerdzhikov e M. Peneva, advokati; – per la Commissione europea, da M. Herold, M. Ilkova e J. Szczodrowski, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ), e dell’articolo 12 della direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( GU 1998, L 15, pag. 14 ), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 ( GU 2008, L 52, pag. 3 ) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direttore della direzione «Contenzioso e gestione fiscale e previdenziale» per la città di Sofia, dell’amministrazione centrale dell’Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») e la «[OSCURATO:PERSONA] posts» EAD in merito a un avviso di accertamento relativo a un supplemento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) richiesto a tale società per il periodo d’imposta compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2015. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2006/112 3 Il titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», comprende, in particolare, un capo 2, intitolato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», nel quale figura l’articolo 132 di tale direttiva, il quale prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti: a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni; (...)». Direttiva 97/67 4 Il considerando 15 della direttiva 97/67 è così formulato: «considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti». 5 L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva s’intende per: 1) servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; 1 bis) fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali; (...) 13) fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione [europea] a norma dell’articolo 4; (...) 17) utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario; (...) 19) esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale. La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata. 20) servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa è fissata nei termini e nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per invii postali singoli». 6 L’articolo 3 di detta direttiva così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. (...) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, e che includa almeno: – una raccolta, – una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev’essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione. 4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni: – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg; – i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato. 5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali. Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri con peso fino a 20 kg. 6.   Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall’Unione postale universale. 7.   Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri». 7 L’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della medesima direttiva è del seguente tenore: «Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze: (...) – offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico». 8 L’articolo 12 della direttiva 97/67 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri: – i prezzi devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. [OSCURATO:PERSONA] membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti e ipovedenti, – i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale. Ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme in tutto il territorio nazionale e/o oltre frontiera ai servizi forniti a tariffa unitaria e ad altri invii postali, – l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del fornitore o dei fornitori del servizio universale di concludere con gli utenti accordi individuali in materia di prezzi, – le tariffe devono essere trasparenti e non discriminatorie, – qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attività commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili tariffe devono inoltre essere disponibili per gli utenti, specie singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili». Diritto bulgaro ZDDS 9 L’articolo 49, punto 2, dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZDDS»), stabilisce che la fornitura di servizi postali universali alle condizioni e secondo le modalità previste dallo Zakon za poshtenskite uslugi (legge sui servizi postali) (in prosieguo: lo «ZPU») è una prestazione esente. Il regolamento di applicazione della legge relativa all’imposta sul valore aggiunto 10 L’articolo 43, paragrafo 2, del Pravilnik za prilagane na Zakona za danak varhu dobavenata stoynost (regolamento di applicazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «Il servizio postale universale ai sensi dell’articolo 49, punto 2, dello [ZDDS] è il servizio postale universale ai sensi del capo quattro, sezione I, dello ZPU». ZPU 11 L’articolo 15 dello ZPU, nella versione applicabile al procedimento principale, così recita: «(1) La [Komisia za regulirane na saobshteniata (Commissione di regolamentazione delle comunicazioni; in prosieguo: la “Commissione di regolamentazione”)] disciplina la fornitura dei servizi postali conformemente alla presente legge e: (...) 7. definisce norme, conformi alle disposizioni bulgare ed europee in vigore, relative alla qualità del servizio postale universale e all’efficienza del servizio e assicura, a sue spese, che la loro attuazione sia valutata annualmente da un’organizzazione indipendente; (...) 20. concorda i prezzi per la fornitura dell’accesso alla rete dell’operatore postale soggetto ad obblighi di servizio postale universale; 21. fornisce, su richiesta scritta motivata del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, le informazioni necessarie all’attuazione della politica statale nel settore dei servizi postali. (...)». 12 Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale: «Gli operatori postali garantiscono che gli utenti abbiano pari accesso ai punti di accesso per l’uso dei servizi postali e stabiliscono obbligatoriamente le condizioni generali del contratto con i consumatori. La firma di contratti individuali con i consumatori non è necessaria». 13 L’articolo 24 di detta legge, nella versione applicabile al procedimento principale, enuncia quanto segue: «Il servizio postale universale è garantito da un operatore postale al quale la legge ha imposto l’obbligo di fornire tale servizio nell’intero territorio del Paese attraverso una rete postale da esso organizzata e gestita». 14 L’articolo 32 della medesima legge, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue: «Un servizio postale universale è un servizio fornito in modo continuativo durante orari di apertura determinati e la cui qualità è conforme alle norme menzionate all’articolo 15, paragrafo 1, punto 7, a prezzi accessibili, che ogni utente nel territorio del paese può utilizzare indipendentemente dalla sua ubicazione geografica». 15 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, dello ZPU, nella sua versione applicabile al procedimento principale: «Il servizio postale universale è garantito tutti i giorni lavorativi, almeno 5 giorni alla settimana (...)». 16 L’articolo 34, paragrafo 1, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «Il servizio postale universale comprende i seguenti tipi di servizi postali: 1. la ricezione, il trasporto e la distribuzione di invii postali nazionali e internazionali come segue: a) invii di corrispondenza, fino a 2 kg; b) pacchi di piccole dimensioni, fino a 2 kg; (...) d) gli stampati, fino a 5 kg; e) gli invii per le persone non vedenti e ipovedenti, fino a 7 kg; 2. la ricezione, il trasporto e la distribuzione di pacchi postali nazionali e internazionali, fino a 20 kg; (...) 4. i servizi supplementari di “raccomandata” e di “valore dichiarato”». 17 L’articolo 36, paragrafi 1 e 2, di detta legge, nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato: «(1)   Gli invii postali e i pacchi postali di cui all’articolo 34 sono distribuiti: nelle cassette postali dei destinatari collocate all’indirizzo di destinazione; negli uffici postali; in altre unità della rete postale; in luoghi o strutture concordati tra gli operatori postali e gli utenti». (2)   Le condizioni di distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali di cui al paragrafo 1 sono determinate da regole generali stabilite dalla [Commissione di regolamentazione]». 18 Ai sensi dell’articolo 38 della stessa legge, nella versione applicabile al procedimento principale: «I servizi postali non universali comprendono: 1. la ricezione, l’inoltro e la distribuzione di pubblicità diretta per corrispondenza; 2. I servizi postali ibridi; 3. I servizi di corriere espresso; 4. i mandati postali». 19 L’articolo 66 dello ZPU, nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «(1) I prezzi per tipo di servizi che rientrano nel servizio postale universale sono costituiti e applicati secondo norme definite con regolamento del Consiglio dei ministri. Il progetto di regolamento è elaborato dalla [Commissione di regolamentazione]. 2. Le norme di cui al paragrafo 1 sono subordinate al rispetto dei seguenti principi: 1. prezzi identici per prestazioni identiche su tutto il territorio nazionale; 2. uguaglianza degli utenti; 3. prezzi accessibili; 4. considerazione dei costi della prestazione dei servizi; 5. nesso con la qualità del servizio; 6. garanzia di un profitto economicamente giustificato in linea con la politica di investimento adottata; 7. creazione delle condizioni per stimolare il consumo; 8. considerazione del livello dei prezzi sui mercati internazionali, nella misura in cui le circostanze nazionali lo consentono; 9. pubblicità dei prezzi. (3) Il regolamento di cui al paragrafo 1 determina le condizioni e la procedura in base alle quali l’operatore postale che ha l’obbligo di fornire il servizio postale universale può negoziare prezzi per tipi di servizi che rientrano nel servizio postale universale diversi dai prezzi stabiliti secondo la normativa, nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità di trattamento». Disposizioni integrative dello ZPU 20 [OSCURATO:PERSONA] razporedbi kam ZPU (disposizioni integrative dello ZPU), nella loro versione applicabile al procedimento principale, prevedono quanto segue: «§ 1. Ai sensi della presente legge si intende per: 1. “Ricezione di invii postali”, l’attività degli operatori postali consistente nel ricevere gli invii postali depositati dai mittenti presso i punti di accesso. (...) 4. “Punto di accesso”: un ufficio postale fisso o mobile, un’agenzia postale o uno sportello postale esterno in cui i mittenti depositano e dove l’operatore riceve gli invii postali e i mandati postali, nonché le cassette postali e gli altri dispositivi per uso pubblico collocati in luoghi accessibili ai mittenti. (...) 18. “Servizio di corriere espresso”: un servizio postale a valore aggiunto rispetto al servizio postale universale. Il servizio di corriere espresso garantisce, oltre a una maggiore rapidità e affidabilità della ricezione, del trasporto e della consegna a mani proprie degli invii al destinatario, la fornitura di tutti o parte dei seguenti servizi supplementari: a) raccolta all’indirizzo del mittente; b) distribuzione fino a una data determinata; c) possibilità di cambiamento di destinazione e di destinatario durante il trasporto; d) conferma al mittente della consegna del suo invio; e) controllo e tracciamento degli invii; f) servizi personalizzati agli utenti e fornitura di servizi su misura (facoltativo) nei modi e nei tempi richiesti (“su richiesta” e “contrattualmente”). (...) 28. “Ufficio postale fisso”, un elemento essenziale delle reti postali, organizzato in uno spazio separato, in cui tutti i servizi rientranti nel servizio postale universale, i servizi postali non universali e altre attività commerciali sono effettuati dagli agenti dell’operatore postale mediante posti di lavoro tecnologicamente interconnessi. 29. “Ufficio postale mobile”, un elemento delle reti postali, organizzato in uno spazio in mezzi di trasporto specializzati, in cui gli agenti forniscono tutti i servizi postali rientranti nel servizio postale universale in varie località secondo un itinerario e un orario determinati. 30. “Agenzia postale”, un luogo di lavoro in una località senza ufficio postale fisso, organizzato in uno spazio separato, in cui un agente di un operatore postale determinato fornisce taluni servizi postali. 31. “Sportello postale esterno”, un luogo di lavoro organizzato per fornire servizi postali in uno spazio in cui sono offerti anche altri tipi di servizi pubblici. Il diritto di fornire servizi postali è concesso sulla base di un contratto con un operatore postale determinato. (...)». Il regolamento che stabilisce le regole di formazione e applicazione del prezzo del servizio postale universale 21 La sezione II della Naredba za opredelyane na pravila za obrazuvane i prilagane na tsentata na universalnata poshtenska usluga (regolamento che stabilisce il regime di fissazione e applicazione del prezzo del servizio postale universale), nella versione applicabile al procedimento principale, intitolata «Disposizioni per la formazione dei prezzi per tipo di servizio postale universale», contiene un articolo 4, il cui paragrafo 1 così dispone: «I prezzi per tipo di servizio postale universale sono stabiliti sulla base dei costi della fornitura dei servizi risultanti dall’applicazione del sistema di ripartizione dei costi nel rispetto degli atti dell’Unione postale universale». 22 L’articolo 14 di tale regolamento, nella versione applicabile al procedimento principale, è così formulato: «(1) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale può negoziare con gli utenti prezzi diversi da quelli stabiliti a norma della sezione II. (2) I prezzi di cui al paragrafo 1 sono pubblici, non possono essere inferiori ai costi di fornitura di ciascun tipo di servizio e sono stabiliti applicando sconti di prezzo per tipo di servizio postale universale in funzione delle condizioni soddisfatte dagli utenti e predeterminate dall’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale. (3) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio universale pubblica i prezzi di cui al paragrafo 1 e le condizioni per la loro applicazione ai sensi del paragrafo 2, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli utenti in sede di conclusione di contratti per la loro applicazione. (4) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale fornisce alla [Commissione di regolamentazione] dati contabili relativi alle entrate, alle spese e al numero di invii risultanti dall’esecuzione dei contratti di cui al paragrafo 3. I dati sono forniti per tipo di servizio postale universale contemporaneamente alla richiesta di compensazione dell’onere finanziario eccessivo derivante dall’esecuzione del servizio postale universale di cui all’articolo 29a, paragrafo 1, dello [ZPU]. (5) L’operatore soggetto a un obbligo di servizio postale universale presenta, per informazione, alla [Commissione di regolamentazione] copie certificate conformi dei contratti di cui al paragrafo 3 e di loro modifiche e integrazioni entro 14 giorni dalla data della loro conclusione». [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità del servizio postale universale e sull’efficienza del servizio 23 [OSCURATO:PERSONA] za kachestvo na universalnata poshtenska usluga i efikasnostta na obsluzhvane (norme sulla qualità del servizio postale universale e sull’efficienza del servizio), nella loro versione applicabile al procedimento principale, sono state adottate con la decisione della Commissione di regolamentazione n. 655 del 14 luglio 2011, pubblicata nel DV n. 64, del 19 agosto 2011. 24 Ai sensi dell’articolo 8 di tali norme, nella versione applicabile al procedimento principale, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] sulla qualità relative alla regolarità della raccolta degli invii postali e dei pacchi postali»: «[OSCURATO:PERSONA] della settimana Numero di raccolte al giorno Sofia dal lunedì al venerdì 2 Sofia sabato e domenica 1 con RSTS dal lunedì al sabato 1 senza RSTS dal lunedì al venerdì 1 [Nota: RSTS – centro di scambio e di cernita]». 25 L’articolo 9 di tali norme, nella loro versione applicabile al procedimento principale, intitolato «[OSCURATO:PERSONA] sulla qualità relative alla regolarità della distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali», enuncia: «[OSCURATO:PERSONA] della settimana Numero di distribuzioni al giorno Sofia dal lunedì al sabato 2 con RSTS dal lunedì al sabato 1 senza RSTS dal lunedì al venerdì 1» Procedimento principale e questioni pregiudiziali 26 [OSCURATO:PERSONA] posts è una società di diritto bulgaro titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale su tutto il territorio bulgaro. 27 In quanto prestatore del servizio postale universale, tale società è soggetta all’IVA e, nell’esercizio della sua attività economica, effettua operazioni che danno diritto a detrazione dell’IVA. 28 In occasione di un controllo fiscale, è stato constatato che la [OSCURATO:PERSONA] posts aveva dichiarato, in un periodo non precisato dal giudice del rinvio, la fornitura di talune prestazioni di servizi come parte del servizio postale universale, in regime di esenzione dall’IVA, ai sensi dello ZDDS. 29 Tuttavia, secondo il servizio che ha proceduto al controllo fiscale, le prestazioni di servizi di cui trattasi non potevano essere considerate rientranti nel servizio postale universale. Infatti, alcune di esse non risponderebbero alla definizione di tale servizio, contenuta nello ZPU, nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale. Altre prestazioni di servizi sarebbero previste da contratti contenenti clausole dirette, da un lato, a tenere conto delle esigenze specifiche dei clienti interessati, quali il luogo di raccolta degli invii, il luogo di distribuzione, la frequenza di raccolta, gli orari di apertura e, dall’altro, ad applicare loro prezzi inferiori a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione. 30 Di conseguenza, il 3 agosto 2021, il servizio che ha proceduto al controllo fiscale ha emesso un avviso di accertamento in rettifica, che assoggettava la [OSCURATO:PERSONA] posts ad un importo supplementare di IVA, maggiorato degli interessi. 31 [OSCURATO:PERSONA] posts ha proposto ricorso avverso tale avviso di accertamento dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria), che lo ha accolto e ha annullato detto avviso. 32 Secondo tale giudice, il fatto che gli invii siano raccolti al di fuori dei punti di accesso, secondo modalità specifiche e in particolare ad un prezzo inferiore al prezzo approvato dalla Commissione di regolamentazione, non è un elemento che consenta di determinare la natura delle prestazioni di servizi postali di cui trattasi. Per contro, dal fatto che gran parte di tali prestazioni era fornita ad organismi di diritto pubblico per consentire loro di svolgere la loro missione di servizio pubblico, si potrebbe dedurre che dette prestazioni non erano destinate a soddisfare le esigenze specifiche di tali organismi e che, pertanto, esse potevano beneficiare del regime di esenzione previsto all’articolo 49, punto 2, dello ZDDS. 33 L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), giudice del rinvio. Quest’ultimo ritiene che, sebbene talune sentenze della Corte relative alla fornitura del servizio postale universale contengano elementi pertinenti per la soluzione della controversia di cui è investito, le circostanze di fatto cui si riferiscono tali sentenze siano comunque diverse da quelle all’origine della presente controversia, cosicché esse non consentirebbero di rispondere a tutte le questioni che tale giudice si pone. 34 In particolare, il giudice del rinvio rileva che il servizio fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] posts non è identico a quello di cui trattasi nella sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), che verterebbe sulla notifica ufficiale di atti provenienti da organi giurisdizionali e da autorità amministrative in forza di specifiche disposizioni del diritto tedesco. Di conseguenza, esso si chiede in quale misura la soluzione elaborata in tale sentenza sia rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, dato che i contratti individuali conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] posts non sono stati stipulati esclusivamente con enti di diritto pubblico e non hanno ad oggetto la notificazione di atti giudiziari e amministrativi. 35 Ciò premesso, il giudice del rinvio osserva che dalla sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK ( C‑357/07 , EU:C:2009:248 ), risulta che l’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ), la cui formulazione è ripresa in modo identico all’articolo 132 della direttiva 2006/112, non è applicabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori del servizio postale universale non esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione, indipendentemente dalla loro natura intrinseca. Orbene, tale sentenza preciserebbe che le prestazioni fornite da un siffatto prestatore e le cui condizioni sono state negoziate individualmente non possono essere esentate dal momento che, per loro stessa natura, prestazioni simili rispondono alle esigenze specifiche degli utenti interessati. 36 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se si possa ritenere che le prestazioni di servizi postali controverse nella causa di cui è investito rispondano alle esigenze specifiche degli utenti interessati e se ne derivi che esse non possono essere esentate in quanto i contratti conclusi individualmente per ottenere tali prestazioni prevedono una o più delle seguenti condizioni: – i prezzi delle prestazioni sono inferiori a quelli approvati dalla Commissione di regolamentazione per la fornitura del servizio postale universale e non è stato dimostrato che essi coprono i costi della loro fornitura; – i prezzi delle prestazioni sono stabiliti applicando uno sconto che non è determinato conformemente alle condizioni accessibili al pubblico per quanto riguarda l’ottenimento di tali sconti; – la raccolta e la distribuzione degli invii postali avvengono all’indirizzo del cliente; – la frequenza delle raccolte degli invii postali è superiore al limite inferiore previsto, al di sotto del quale la frequenza della raccolta e della distribuzione non deve scendere, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, dello ZPU, nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, ed è superiore a quanto previsto dalle norme prescritte per la qualità del servizio postale universale e l’efficienza del servizio; – è altresì prevista una raccolta supplementare, su domanda del cliente, in un momento diverso da quello concordato in precedenza; – in una parte dei contratti conclusi individualmente, è stato convenuto che la ricezione degli invii postali avrebbe avuto luogo anche dopo l’orario di apertura degli uffici postali per le città interessate. 37 In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le prestazioni fornite dal licenziatario per l’erogazione del servizio postale universale sul territorio sovrano della Repubblica di Bulgaria sulla base di contratti individuali con utenti dei servizi postali debbano essere considerate prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali» ai sensi dell’articolo 132, del titolo IX, capo 2, della direttiva [2006/112], nonché «di interesse pubblico», se detti contratti individuali prevedono che la prestazione debba soddisfare una o tutte le seguenti condizioni, segnatamente: raccolta degli invii al di fuori dei punti di accesso (la raccolta e la distribuzione degli invii postali avvengono all’indirizzo del committente); raccolta e distribuzione da effettuarsi in un orario preventivamente concordato con i committenti; frequenza della raccolta e della distribuzione che va oltre la frequenza prevista nelle norme stabilite dalla legge sulla qualità del servizio postale universale e l’efficienza del servizio, anche con previsione di ritiri aggiuntivi rispetto alla frequenza espressamente concordata nel contratto, su richiesta del committente, al di fuori degli orari di apertura degli uffici postali; effettuazione della prestazione di servizi a un prezzo inferiore rispetto a quello approvato dalla [Commissione di regolamentazione] o con sconti superiori a quelli autorizzati [da quest’ultima]. 2) Se dall’articolo 12, secondo trattino, della direttiva [97/67] discenda che le prestazioni erogate da un soggetto licenziatario del servizio postale universale non presentano la qualità di servizio postale universale ai sensi [di tale] direttiva, se sono fornite, in conformità di un contratto individuale, a un prezzo inferiore a quello approvato per il tipo corrispondente di servizio postale universale e non è stato provato che il prezzo così concordato copra i costi dell’erogazione. 3) Se venga[no] violat[i i principi] di trasparenza e non discriminazione sancit[i] dall’articolo 12, quarto trattino, della direttiva [97/67] qualora un soggetto licenziatario del servizio postale universale concluda contratti individuali per l’erogazione del servizio postale universale in cui prevede condizioni diverse di erogazione delle prestazioni, più favorevoli rispetto alle condizioni pubblicate e accessibili a livello generale. 4) In caso di risposta affermativa [alla terza] questione, se ciò costituisca un motivo per non considerare le operazioni esenti da imposta ai sensi dell’articolo 132 della direttiva [2006/112]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 38 [OSCURATO:PERSONA] posts sostiene, in sostanza, che le questioni pregiudiziali sono irricevibili, in quanto, da un lato, esse sarebbero fondate su una premessa errata, vale a dire che il contenuto dei contratti che prevedono le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale e condizioni generali di vendita sia stato esaminato dall’amministrazione tributaria e nel corso del procedimento giudiziario. Dall’altro lato, poiché, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), un numero elevato di tali contratti sarebbe stato concluso con autorità giudiziarie e amministrative, l’interpretazione fornita dalla Corte in tale sentenza sarebbe trasponibile, cosicché non sarebbe necessaria una nuova interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 39 A tale riguardo, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale, nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi [sentenza del 24 novembre 2022, Varhoven administrativen sad (Abrogazione della disposizione contestata), ( C‑289/21 , EU:C:2022:920 , punto 24 e giurisprudenza citata]. 40 Pertanto, in primo luogo, potendosi la Corte pronunciare unicamente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, essa non può verificare l’esattezza del quadro fattuale esposto da detto giudice né statuire sulla fondatezza delle affermazioni di alcune delle parti che contestano la pertinenza dell’ipotesi di fatto descritta dal giudice del rinvio nella sua domanda (sentenza del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a., C‑298/22 , EU:C:2024:638 , punto 31 ). 41 Di conseguenza, non è necessario pronunciarsi sulle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] posts riguardo alla premessa sulla quale sarebbero fondate le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. 42 In secondo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione. Ne consegue che l’esistenza di una giurisprudenza consolidata su un punto di diritto dell’Unione, sebbene possa portare la Corte ad adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, non può assolutamente compromettere la ricevibilità di un rinvio pregiudiziale nel caso in cui un giudice nazionale decida, nell’ambito di tale potere discrezionale, di adire la Corte ai sensi di tale articolo 267 (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , punti 48 e 49 e giurisprudenza citata, e del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15 , EU:C:2017:74 , punto 34 e giurisprudenza citata). 43 Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, contrariamente alla circostanza evidenziata al punto 59 della sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 ), menzionata dal giudice del rinvio, le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale non consistono esclusivamente in notifiche formali di atti effettuate per conto di organi giurisdizionali e di autorità amministrative. 44 Le presenti questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili. Nel merito 45 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene, nella formulazione della prima questione, il giudice faccia riferimento a contratti «individuali», dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, con tali termini, esso fa riferimento all’esistenza materiale di contratti distinti, conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e ciascuno dei clienti interessati, senza che sia escluso che siffatti contratti possano riguardare prestazioni rientranti in un regime giuridico particolare, né che ne derivi che tali contratti siano il frutto di una trattativa individuale o si riferiscano a obblighi specifici del rapporto contrattuale con essi instaurato. 46 Di conseguenza, occorre intendere che, con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’IVA da esso prevista, qualora siano soddisfatte una o tutte le seguenti condizioni: – la raccolta e la distribuzione degli invii postali sono effettuate all’indirizzo del cliente o in momenti concordati in anticipo con quest’ultimo; – le prestazioni sono fornite senza che sia dimostrato che il prezzo così convenuto copra il costo della prestazione; – le prestazioni sono fornite a condizioni diverse da quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o da quelle previste da norme relative al servizio postale universale. 47 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano dall’IVA «quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni (...)». 48 Secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare il significato e la portata di tale disposizione devono di norma essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto della formulazione di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce, e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 13 ottobre 2022, M2Beauté Cosmetics, C‑616/20 , EU:C:2022:781 , punto 40 , e del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑227/23 , EU:C:2024:914 , punto 56 ). 49 Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, da un lato, la sintassi della frase che costituisce tale disposizione dimostra chiaramente che i termini «servizi pubblici postali» designano gli organi che effettuano le prestazioni di servizi da esentare. Per ricadere sotto tale disposizione, è quindi necessario che le prestazioni di cui trattasi vengano effettuate da un operatore che possa essere definito «servizio pubblico postale» nel senso organico del termine (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 27 ). 50 Dall’altro lato, l’uso di tali termini implica che, a differenza degli altri operatori economici, tali organismi sono assoggettati a un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici. Infatti, la differenza tra i «servizi pubblici postali» e gli altri operatori attiene non già alla natura delle prestazioni effettuate, bensì al fatto che gli operatori che forniscono la totalità o una parte del servizio postale universale sono assoggettati ad un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2015, Commissione/Svezia, C‑114/14 , EU:C:2015:249 , punto 33 , e del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 55 ). 51 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 e gli obiettivi perseguiti da tale disposizione, dal fatto che essa figura nel capo 2, rubricato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», del titolo IX di tale direttiva, si può dedurre che le esenzioni previste da tale articolo 132 hanno l’obiettivo di favorire le sole attività che rispondono a un interesse pubblico, quali le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali di cui a detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 46 ). 52 Tale obiettivo di carattere generale si traduce, nel settore postale, nello scopo più specifico di offrire, a un costo ridotto, servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione. Orbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, tale obiettivo coincide, in sostanza, con quello perseguito dalla direttiva 97/67, la quale enuncia regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali dell’Unione, vale a dire l’obiettivo di offrire un servizio postale universale (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 49 ). 53 Pertanto, in pratica, solo gli operatori, pubblici o privati, che si siano obbligati a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, come definito all’articolo 3 della direttiva 97/67, possono rivendicare il beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 50 ). 54 Tuttavia, dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 non si può evincere che tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali e che non sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione siano esentate, indipendentemente dalla loro natura intrinseca (v., per analogia, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 43 ). 55 Infatti, poiché i termini di tale esenzione devono essere interpretati restrittivamente e in conformità all’obiettivo perseguito da detta disposizione, solo le prestazioni di servizi volte a rispondere ai bisogni essenziali della popolazione possono beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C‑357/07 , EU:C:2009:248 , punto 44 ). 56 In particolare, dalla natura di tale obiettivo risulta che detta esenzione non può applicarsi a prestazioni di servizi specifiche che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi che rispondono a particolari esigenze degli utenti interessati (sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 47 ). Pertanto, per essere coperte dalla formulazione della medesima disposizione, è altresì necessario che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi rientrino nella nozione di «servizi pubblici postali» nel senso materiale che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 attribuisce a tali termini. 57 Pertanto, non possono considerarsi esentate dall’IVA sulla base dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Infatti, per loro stessa natura, simili prestazioni soddisfano le particolari esigenze degli utenti interessati, in contrasto con l’obiettivo perseguito dal servizio postale universale (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 48 ). 58 Ciò premesso, per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, non è necessario che le prestazioni di cui trattasi siano state formalmente designate dalla normativa nazionale come facenti parte del servizio postale universale, purché siano idonee ad esserlo. Infatti, la qualificazione nel diritto nazionale di una determinata operazione non può avere l’effetto di garantire l’assoggettamento di quest’ultima all’IVA, mentre un’esenzione dall’IVA è applicabile a tale operazione in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis, C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punto 66 ). 59 Di conseguenza, una prestazione di servizi postali realizzata da un operatore che si sia impegnato a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale può essere esentata dall’IVA, in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, purché, in considerazione delle caratteristiche che le sono proprie, essa sia, in ogni caso, idonea a far parte di tale servizio postale universale. 60 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 definisce il servizio postale universale come corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 61 Ciò premesso, dal momento che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 97/67 si limita ad enunciare un elenco minimo di servizi che devono essere compresi nel servizio postale universale e, di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono estendere la portata di tale servizio per includervi altre prestazioni, ad eccezione tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, di tale direttiva, di quelle relative ai pacchi postali di peso superiore a 20 kg, solo la definizione della nozione di «servizio postale universale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere considerata rilevante al fine di determinare se una prestazione di servizio possa beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 62 In particolare, poiché i trattini secondo e quarto dell’articolo 12 della direttiva 97/67, menzionati dal giudice del rinvio nelle sue questioni seconda e terza, non determinano elementi costitutivi della nozione di «servizio postale universale», ma fissano principi tariffari di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono imporre il rispetto agli operatori che si sono obbligati a garantire la totalità o una parte di tale servizio, il fatto che un operatore non rispetti tali principi non può escludere le prestazioni di cui trattasi dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 63 Per quanto riguarda le ipotesi considerate dal giudice del rinvio nelle sue questioni, anzitutto, si può rilevare che esso parte dalla premessa che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale siano effettuate da un operatore titolare di una licenza individuale di fornitore del servizio postale universale. 64 Occorre poi constatare che la circostanza che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale siano effettuate conformemente a contratti distinti non è, di per sé, tale da escludere che tali prestazioni rientrino nella nozione di «servizio postale universale», come definita all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67. Infatti, come già sottolineato al punto 45 della presente sentenza, l’esistenza di contratti distinti conclusi dall’operatore con ciascuno dei suoi clienti, né consente di ritenere che tali prestazioni non possano essere assoggettate a un regime giuridico particolare, né implica che gli obblighi reciproci convenuti in tali contratti siano il frutto di una trattativa individuale, dal momento che la formalizzazione di tali contratti può avere lo scopo di dimostrare l’accettazione da parte del cliente interessato dell’offerta di prestazioni di servizi postali di cui trattasi e di ricordare a tale cliente gli aspetti importanti di tale regime. 65 Dato che, come constatato al punto 61 della presente sentenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono includere nel servizio postale universale prestazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 97/67, che devono essere previste come prestazioni minime, tali [OSCURATO:PERSONA] possono prevedere che la raccolta e la distribuzione degli invii postali siano effettuate all’indirizzo del cliente o in momenti previamente concordati con il cliente, purché siffatte condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi postali siano quelle previste per il servizio postale universale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare nel procedimento principale. 66 Quanto al fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, che le prestazioni di servizi postali di cui trattasi nel procedimento principale sono effettuate senza che sia dimostrato che il prezzo convenuto tra le parti copra il loro costo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67 esige, certamente, come condizione per l’inclusione di prestazioni di servizi postali nel servizio postale universale, che l’offerta relativa a tali prestazioni sia economicamente accessibile. Tuttavia, l’accessibilità economica di una siffatta offerta dipende non già dalla questione se il prezzo richiesto per una siffatta prestazione ne copra il costo, bensì se persone fisiche o giuridiche che dispongono di risorse limitate possano permettersi di pagarlo, tenuto conto del tenore di vita prevalente nello Stato membro di cui trattasi. Di conseguenza, tale circostanza non può, di per sé, giustificare che una prestazione di servizi postali che, in ragione delle caratteristiche che le sono proprie, debba essere considerata come facente parte del servizio postale universale, sia esclusa da quest’ultimo. 67 Qualora, invece, una prestazione di servizi postali non risulti dall’attuazione di un regime giuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori che assicurano la totalità o parte del servizio postale universale quando forniscono una siffatta prestazione, ma sia effettuata a condizioni diverse e più favorevoli di quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare prestazioni di tale natura o di quelle previste in norme relative a tali prestazioni, quali, ad esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, in ore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da tale autorità o previsti da dette norme, questa stessa prestazione deve essere considerata esclusa dal beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 68 Infatti, da ciascuna di tali circostanze si può dedurre che, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, una siffatta prestazione non è fornita «a tutti gli utenti», ma mira a rispondere alle esigenze particolari degli utenti interessati. 69 Orbene, anche se, anzitutto, il considerando 15 della direttiva 97/67 consente ai fornitori del servizio postale universale di negoziare individualmente contratti con i clienti, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, di tale direttiva prevede espressamente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono far sì che agli utenti che si trovano in condizioni analoghe sia offerto un servizio postale universale identico, cosicché tale considerando 15 deve essere inteso nel senso che si riferisce al diritto dei fornitori di tale servizio di negoziare contratti individuali con i loro clienti al di fuori di detto servizio e, quindi, aventi ad oggetto prestazioni che non rientrano in quest’ultimo. 70 Inoltre, il diritto per il fornitore o i fornitori del servizio postale universale di concludere accordi tariffari individuali con gli utenti, enunciato all’articolo 12, terzo trattino, della direttiva 97/67, non implica che prestazioni le cui condizioni di realizzazione, comprese quelle tariffarie, siano state negoziate, e che, di conseguenza, non sarebbero identiche a quelle proposte a qualsiasi utente che si trovi in una situazione analoga, debbano essere considerate rientranti in tale servizio. Infatti, la conclusione di accordi tariffari individuali può essere necessaria quando in particolare sono proposti, nelle condizioni generali di vendita, quali approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, e quindi offerti a tutti, sconti quantitativi affinché i destinatari del servizio si impegnino ad affidare un determinato volume di corrispondenza in cambio di una tariffa vantaggiosa, senza tuttavia che ciò implichi necessariamente che tale volume e/o tale sconto siano stati negoziati a favore soltanto di taluni utenti. 71 Infine, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] posts, occorre sottolineare che l’interpretazione delineata al punto 70 della presente sentenza vale anche quando talune prestazioni di servizi postali sono fornite su richiesta di enti pubblici. 72 È vero che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 16 ottobre 2019, Winterhoff e Eisenbeis ( C‑4/18 e C‑5/18 , EU:C:2019:860 , punti da 59 a 61 ), che una prestazione postale consistente nella notifica di atti giudiziari e amministrativi ed effettuata in esecuzione di mandati emessi da organismi pubblici nell’ambito dell’attività di questi ultimi volta non già a soddisfare esigenze loro proprie, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, deve essere considerata come effettuata per conto di tutti coloro che sono interessati dalla possibilità di notificare tali atti, ivi compresi i destinatari di questi ultimi, e quindi fornita a tutti gli utenti di una siffatta offerta di servizio ai sensi dell’articolo 2, punto 17, della direttiva 97/67. È sulla base di tali considerazioni che la Corte ha concluso che le citate prestazioni di notifica potevano essere considerate come fornite «a tutti gli utenti» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e, pertanto, come idonee ad essere esentate dall’IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. 73 Tuttavia, non se ne può dedurre che una prestazione di servizi postali fornita a condizioni diverse e più favorevoli di quelle proposte nelle condizioni generali di vendita, come approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale o previste in norme relative a tale servizio, possa beneficiare di una siffatta esenzione per il solo fatto che essa è fornita su richiesta di un ente pubblico. Spetterà, se del caso, al giudice nazionale verificare se si possa ritenere che una siffatta prestazione soddisfi la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, secondo cui il servizio postale universale è fornito «a tutti gli utenti». 74 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67, deve essere interpretato nel senso che osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, dal titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’IVA prevista da tale articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio. Sulle spese 75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che prestazioni di servizi postali effettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di una licenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficino dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale articolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto a quelle previste da norme relative a tale servizio. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris