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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17430/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 giugno 2021, con la quale l'odierna ricorrente era stata condannata alla pena di mesi uno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 286/1998; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto che sussistere l'elemento soggettivo del reato e che l'imputata non era meritevole delle attenuanti generiche; Considerato, in particolare, che la prova dell'elemento soggettivo è stata desunta, in modo esente da vizi logici, dall'avvenuto matrimonio fittizio di [OSCURATO:PERSONA] con un cittadino extracomunitario al fine di fare ottenere a quest'ultimo il permesso di soggiorno e che le attenuanti generiche le sono state negate per la spregiudicatezza della condotta e per la negativa personalità desunta dai suoi numerosi precedenti penali; Rilevato, infine, che la ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 4 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 giugno 2021, con la quale l'odierna ricorrente era stata condannata alla pena di mesi uno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. 286/1998; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto che sussistere l'elemento soggettivo del reato e che l'imputata non era meritevole delle attenuanti generiche; Considerato, in particolare, che la prova dell'elemento soggettivo è stata desunta, in modo esente da vizi logici, dall'avvenuto matrimonio fittizio di [OSCURATO:PERSONA] con un cittadino extracomunitario al fine di fare ottenere a quest'ultimo il permesso di soggiorno e che le attenuanti generiche le sono state negate per la spregiudicatezza della condotta e per la negativa personalità desunta dai suoi numerosi precedenti penali; Rilevato, infine, che la ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 apr
Sentenza Cassazione n. 17430/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris