CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33476/21 Pilatti [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato; che le censure del ricorrente risultano manifestamente infondate risolvendosi nella prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza misurarsi realmente con l'iter motivazionale seguito dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, rappresentando che la denuncia sporta dall'imputato era idonea ad instaurare un procedimento penale a carico della Longoni per il reato di ricettazione; che correttamente la Corte ha ricordato che, considerata la prospettazione aperta che si lega al fatto falsamente denunziato, è indifferente che fra i reati riconducibili alla denuncia presentata ve ne siano alcuni condizionati alla querela della persona offesa; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C igu