CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di danneggiamento; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di corrette argomentazioni logiche e giuridiche, ha ravvisato nel contegno posto in essere dall'odierno ricorrente tanto l'elemento materiale del reato di danneggiamento, quanto quello soggettivo (si veda pag. 2 della impugnata sentenza); che, infatti, come osservato dai giudici di appello, non assumono rilevanza, ai fini della esclusione della responsabilità penale, il movente e lo stato d'ira che hanno determinato il soggetto ad agire (art. 90 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto i giudici di appello, con motivazione scevra da vizi censurabili in questa sede, hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), ritenendo assenti i presupposti per l'operatività dell'istituto in considerazione del particolare disvalore della condotta e del danno economicamente non irrisorio da essa derivato, nonché della presenza di plurime condanne per reati della stessa indole a carico dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore I