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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 20780/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nell'assolvere l'imputata dal reato di cui al capo b) dell'imputazione, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.

Letta la memoria difensiva pervenuta in data 18 marzo con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente rileva ed allega l'intervenuta remissione di querela in relazione al capo a) dell'imputazione - è fondato; risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., in applicazione del principio diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità — secondo cui la remissione di querela ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso (come avvenuto nella specie) sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n.24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01) —, il reato per cui si procede, perseguibile a istanza della persona offesa, risulta estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14 maggio 2025 IJ-eon igliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, nell'assolvere l'imputata dal reato di cui al capo b) dell'imputazione, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 18 marzo con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente rileva ed allega l'intervenuta remissione di querela in relazione al capo a) dell'imputazione - è fondato; risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., in applicazione del principio diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità — secondo cui la remissione di querela ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso (come avvenuto nella specie) sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01) —, il reato per cui si procede, perseguibile a istanza della persona offesa, risulta estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14 maggio 2025 IJ-eon igliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 20780/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris