CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto e di tentato furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha chiarito come la personalità dell'imputato - già gravato da precedenti penali - non potesse giustificare una ulteriore riduzione della pena irrogata dal primo giudice di merito, peraltro ampiamente al di sotto della media edittale); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso