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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 19637/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6158/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo elettronico degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 432/2018pubblicata il 23/10/2018 RGN . 7042016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA], fino all’anno 2005, quando veniva loro comunicato il trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA]; in quella occasione stipulavano con le società [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] un accordo sindacale ( in data 23.12.2005) in base al quale,in caso di cessazione di attività della [OSCURATO:PERSONA] o di trasferimento, esse sarebbero state riassunte dalla società [OSCURATO:PERSONA] con il mantenimento dell’anzianità e della retribuzione acquisite presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in esito ad alcune trasformazioni e modifiche di quest’ultima società, che assumeva la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., e, per quanto qui rileva, in esito al passaggio di tutto il personale [OSCURATO:SOCIETA] alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Bartoloni e la Coccato, invocando l’accordo del dicembre 2005, chiedevano che fosse dichiarato risolto il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] condannata a riassumerle, senza pregiudizio per i diritti di precedenza maturati, con la stessa anzianità di servizio e la medesima retribuzione in godimento presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., loroattuale datrice di lavoro;

2. il Giudice di prime cure ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Venezia;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; le intimate Bartoloni e Coccato hanno depositato tempestivo controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva;

4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte rico rrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1369 cod. civ. censurando la interpretazione dell’accordo del dicembre 2005, frutto- assume - della violazione delle regole legali di interpretazione ed in particolare del cri terio testuale e logico sistematico;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2 e 1366 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere valorizzato il fatto che il comportamento delle lavoratrici era stato sempre finalizzato a rivendicare il diritto alla riassunzione in [OSCURATO:PERSONA] a fronte del trasferimento di attività di [OSCURATO:SOCIETA]; assume che tale valorizzazione, ove destinata ad incidere sul procedimento interpretativo del contenuto dell’accordo, si poneva in contrasto con la necessità che, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ,. al fine di determinare la comune intenzione delle parti, occorreva verificare il comportamento complessivo, anche successivo, di entrambe le parti e non di una soltanto, come, viceversa, nello specifico avvenuto;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. omessa pronunzia per mancato esame di un motivo di appello e /o apparenza di motivazione sul punto, censurando la sentenza impugnata per mancata ammissione della prova orale,non espletata in primo grado, e denunziando che la valutazione di superfluità della stessa risultava indefinitiva tautologica;

4. il primo motivo di ricorso è infondato;

4.1. la sentenza impugnata ha interpretato il punto 5 dell’accordo inter partes, secondo il quale “In caso di cessazione della società [OSCURATO:PERSONA] o in caso di trasferimento di attività della stessa le lavoratrici in epigrafe saranno riassunte da [OSCURATO:PERSONA] senza pregiudizio per i diritti in precedenza maturati”, nel senso che il riferimento contestualmente alla “ cessazione di attività” o “al trasferimento di attività” della società [OSCURATO:SOCIETA]. confermava che al termine trasferimento doveva attribuirsi univocamente il significato di trasferimento di azienda; ha ritenuto che in tal modo le parti avevano inteso superare i limiti dell’art. 2112 cod. civ. prevedendo che laddove fosse intervenuta una cessazione dell’attività o trasferimento di attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riassunto le lavoratrici senza pregiudizio per i diritti in precedenza maturati;

4.2. tanto premesso, si osserva che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede dilegittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 9461/2021, Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010);

4.3. orbene, alla luce della richiamata giurisprudenza deve escludersi che la Corte distrettuale sia incorsa nel vizio denunziato stante la plausibilità e logicità del significato attribuito nel contesto dell’accordo alle espressioni utilizzate dalle parti, in particolare nel ricostruire il significato che le stesse avevano inteso attribuire al termine di “ trasferimento”, nel senso di comprendere anche il trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. e non solo il trasferimento geografico di sede di lavoro -come, viceversa, opinato dalla parte ricorrente - quale presupposto di operatività della garanzia della riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; tale interpretazione non rivela alcun contrasto con la finalità di tale garanzia alla quale era preordinato l’accordo in questione e si sottrae alle censure articolate che si risolvono nella prospettazione di un risultato ermeneutico meramente contrappositivo a quello adottato dai giudici di merito;

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che nel contesto della motivazione della Corte di merito ciò che assume rilievo nel ricostruire la comune intenzione delle parti è il significato attribuito alle espressioni utilizzate nel documento contrattuale; a riguardo, infatti, la Corte di merito mostra di condividere la valutazione di prime cure, di scarso valore della condotta tenuta dalle lavoratrici in occasione delle varie modifiche societariee del fatto che tale condotta era sempre stata tesa a rivendicare il diritto alla riassunzione in [OSCURATO:PERSONA] a fronte del trasferimento di attività di [OSCURATO:SOCIETA]; le ulteriori deduzioni articolate, intese a valorizzare la circostanza che in occasione delle precedenti modifiche le lavoratrici non avevano formulato rivendicazioni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’accordo stipulato, risultano inammissibili sostanziandosi nella richiesta di un diverso apprezzamento di circostanze di fatto e quindi nella sollecitazione di un sindacato precluso al giudice di legittimità;

6. il terzo motivo di ricorso è infondato;

6.1. la Corte di merito ha pronunziato sul motivo di appello attinente all’espletamento della prova testimoniale ritenendola implicitamente superflua, stante il significato univoco del dato testuale recato dall’accordo sindacale, circa le condizioni per la operatività della garanzia di riassunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; in tale contesto neppure si configura la denunziata apparenza di motivazione risultando la mancata ammissione della prova orale conseguenza diretta della chiarezza e univocità del testo contrattuale;

7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

7.1. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6 . 0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6158/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo elettronico degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentato e difeso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 432/2018pubblicata il 23/10/2018 RGN . 7042016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agivano nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA], fino all’anno 2005, quando veniva loro comunicato il trasferimento ad [OSCURATO:PERSONA]; in quella occasione stipulavano con le società [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] un accordo sindacale ( in data 23.12.2005) in base al quale,in caso di cessazione di attività della [OSCURATO:PERSONA] o di trasferimento, esse sarebbero state riassunte dalla società [OSCURATO:PERSONA] con il mantenimento dell’anzianità e della retribuzione acquisite presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in esito ad alcune trasformazioni e modifiche di quest’ultima società, che assumeva la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., e, per quanto qui rileva, in esito al passaggio di tutto il personale [OSCURATO:SOCIETA] alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Bartoloni e la Coccato, invocando l’accordo del dicembre 2005, chiedevano che fosse dichiarato risolto il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società [OSCURATO:PERSONA] condannata a riassumerle, senza pregiudizio per i diritti di precedenza maturati, con la stessa anzianità di servizio e la medesima retribuzione in godimento presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., loroattuale datrice di lavoro; 2. il Giudice di prime cure ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Venezia; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; le intimate Bartoloni e Coccato hanno depositato tempestivo controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva; 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte rico rrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1369 cod. civ. censurando la interpretazione dell’accordo del dicembre 2005, frutto- assume - della violazione delle regole legali di interpretazione ed in particolare del cri terio testuale e logico sistematico; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2 e 1366 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere valorizzato il fatto che il comportamento delle lavoratrici era stato sempre finalizzato a rivendicare il diritto alla riassunzione in [OSCURATO:PERSONA] a fronte del trasferimento di attività di [OSCURATO:SOCIETA]; assume che tale valorizzazione, ove destinata ad incidere sul procedimento interpretativo del contenuto dell’accordo, si poneva in contrasto con la necessità che, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ,. al fine di determinare la comune intenzione delle parti, occorreva verificare il comportamento complessivo, anche successivo, di entrambe le parti e non di una soltanto, come, viceversa, nello specifico avvenuto; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. omessa pronunzia per mancato esame di un motivo di appello e /o apparenza di motivazione sul punto, censurando la sentenza impugnata per mancata ammissione della prova orale,non espletata in primo grado, e denunziando che la valutazione di superfluità della stessa risultava indefinitiva tautologica; 4. il primo motivo di ricorso è infondato; 4.1. la sentenza impugnata ha interpretato il punto 5 dell’accordo inter partes, secondo il quale “In caso di cessazione della società [OSCURATO:PERSONA] o in caso di trasferimento di attività della stessa le lavoratrici in epigrafe saranno riassunte da [OSCURATO:PERSONA] senza pregiudizio per i diritti in precedenza maturati”, nel senso che il riferimento contestualmente alla “ cessazione di attività” o “al trasferimento di attività” della società [OSCURATO:SOCIETA]. confermava che al termine trasferimento doveva attribuirsi univocamente il significato di trasferimento di azienda; ha ritenuto che in tal modo le parti avevano inteso superare i limiti dell’art. 2112 cod. civ. prevedendo che laddove fosse intervenuta una cessazione dell’attività o trasferimento di attività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe riassunto le lavoratrici senza pregiudizio per i diritti in precedenza maturati; 4.2. tanto premesso, si osserva che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede dilegittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. 9461/2021, Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 4.3. orbene, alla luce della richiamata giurisprudenza deve escludersi che la Corte distrettuale sia incorsa nel vizio denunziato stante la plausibilità e logicità del significato attribuito nel contesto dell’accordo alle espressioni utilizzate dalle parti, in particolare nel ricostruire il significato che le stesse avevano inteso attribuire al termine di “ trasferimento”, nel senso di comprendere anche il trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. e non solo il trasferimento geografico di sede di lavoro -come, viceversa, opinato dalla parte ricorrente - quale presupposto di operatività della garanzia della riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; tale interpretazione non rivela alcun contrasto con la finalità di tale garanzia alla quale era preordinato l’accordo in questione e si sottrae alle censure articolate che si risolvono nella prospettazione di un risultato ermeneutico meramente contrappositivo a quello adottato dai giudici di merito; 5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che nel contesto della motivazione della Corte di merito ciò che assume rilievo nel ricostruire la comune intenzione delle parti è il significato attribuito alle espressioni utilizzate nel documento contrattuale; a riguardo, infatti, la Corte di merito mostra di condividere la valutazione di prime cure, di scarso valore della condotta tenuta dalle lavoratrici in occasione delle varie modifiche societariee del fatto che tale condotta era sempre stata tesa a rivendicare il diritto alla riassunzione in [OSCURATO:PERSONA] a fronte del trasferimento di attività di [OSCURATO:SOCIETA]; le ulteriori deduzioni articolate, intese a valorizzare la circostanza che in occasione delle precedenti modifiche le lavoratrici non avevano formulato rivendicazioni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dell’accordo stipulato, risultano inammissibili sostanziandosi nella richiesta di un diverso apprezzamento di circostanze di fatto e quindi nella sollecitazione di un sindacato precluso al giudice di legittimità; 6. il terzo motivo di ricorso è infondato; 6.1. la Corte di merito ha pronunziato sul motivo di appello attinente all’espletamento della prova testimoniale ritenendola implicitamente superflua, stante il significato univoco del dato testuale recato dall’accordo sindacale, circa le condizioni per la operatività della garanzia di riassunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; in tale contesto neppure si configura la denunziata apparenza di motivazione risultando la mancata ammissione della prova orale conseguenza diretta della chiarezza e univocità del testo contrattuale; 7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto; 7.1. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6 . 0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore
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