CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 19 ottobre 2021, confermava la • responsabilità del ricorrente per i reati di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla determinazione della pena detentiva ed alla entità dell'aumento di pena in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte territoriale era stata investita con l'atto di appello della violazione di legge consistente nel fatto che il primo giudice, pur avendo sottolineato di voler contenere la pena nel minimo edittale per il reato di rapina tentata (cfr. 5 della sentenza del Giudice per le indagini preliminari), aveva, poi, determinato una sanzione superiore al minimo. In effetti, così è, posto che attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, la pena minima per il reato di rapina - partendo, secondo il primo giudice, dalla ipotesi base consumata di cui all'art. 628, primo comma, cod.pen. pari di anni cinque di reclusione diminuita nella massima misura per il tentativo - era pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione e non ad anni quattro di reclusione, come stabilito dai giudici di merito. Tuttavia, più che di una violazione di legge si è trattato di una contraddittorietà della motivazione di primo grado, superata dalla motivazione offerta dalla Corte di appello, che non ha ritenuto la pena eccessiva in quanto comunque prossima al minimo edittale (per la particolare violenza esercitata e per il fatto che il tentativo compiuto aveva raggiunto un livello prossimo alla piena consumazione del reato), così non potendosi ritenere viziata la decisione impugnata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte motivato adeguatamente l'entità dell'aumento in continuazione, pari a mesi sei di reclusione ed euro 1000 di multa, in considerazione delle modalità del fatto, richiamando il contesto di riferimento nel quale era avvenuto il reato del quale il ricorso non fa menzione e non solo l'entità delle lesioni subite dalla vittima. (,) o m m Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese • -o o z o processuali. CD —71 cnrn O N E P.Q.M. z > m z m [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. -o o z 2» I- r rr, 111 Così deliberato in Roma, udienza pubblica d