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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in, parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di YanefflOrtiz [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) [cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla gravità del fatto e all'intervenuta latitanza dell'imputato]; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è parimenti inammissibile per aspecificità, essendo affidato a doglianze che si caratterizzano per l'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (cfr., in particolare, quanto argomentato circa il difetto di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza e circa l'assoluto disinteresse per il processo, pag. 4 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondate, avuto riguardo, per un verso, al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), e, per altro verso, al consolidato approdo interpretativo secondo cui il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice da tale norma, può basarsi su ogni circostanza di fatto, che implica la valutazione negativa sulla personalità dell'autore ed esclude la presunzione che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978, Rv. 140018); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in, parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di YanefflOrtiz [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) [cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla gravità del fatto e all'intervenuta latitanza dell'imputato]; manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, è parimenti inammissibile per aspecificità, essendo affidato a doglianze che si caratterizzano per l'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (cfr., in particolare, quanto argomentato circa il difetto di qualsivoglia manifestazione di resipiscenza e circa l'assoluto disinteresse per il processo, pag. 4 della sentenza impugnata), e, comunque, manifestamente infondate, avuto riguardo, per un verso, al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), e, per altro verso, al consolidato approdo interpretativo secondo cui il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., nell'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice da tale norma, può basarsi su ogni circostanza di fatto, che implica la valutazione negativa sulla personalità dell'autore ed esclude la presunzione che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, n. 11394 del 24/04/1978, Rv. 140018); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere est
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