CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura a margine delricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,Lungotevere dei Mellini n.10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Marinese, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026CO.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore;- intimata -avverso la sentenza n. n. 2692/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,pubblicata il 31/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del controricorrente.1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 26 febbraio2014, notificato il 25 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], chiedendonela condanna al pagamento della somma di euro 130.000,00 qualeprezzo dell’appartamento di sua proprietà a lui venduto con attopubblico del 3 novembre 2011.1.1. [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla domanda, eccependo che,con preliminare di vendita di cosa futura del 2 aprile 2010, egli aveva,in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., pattuitocon l’attore un’operazione di vendita mista a permuta a favore di terzo,o «permuta a catena»; in particolare, quale rappresentante dellasocietà egli aveva promesso in vendita, al prezzo di euro 350.000,00,una casa unifamiliare da costruirsi e con la stessa scrittura, si eraimpegnato a vendere un appartamento in proprietà del promissarioacquirente per un prezzo «non inferiore a euro 135.000 e non superiorea euro 145.000» ovvero, qualora, alla data di stipula del definitivo,questo appartamento risultasse ancora invenduto (e così eraaccaduto), ad accettarlo in permuta in proprio per un importo pari adeuro 130.000,00, da scomputarsi dal prezzo di acquisto della villaunifamiliare. Quindi, con separati atti di vendita del 3 novembre 2011,Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’operazione aveva trovato realizzazione nei due atti pubblici per notaioGiuseppe Palmisano del 3/11/2011, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. avevavenduto all’attore [OSCURATO:PERSONA] la casa unifamiliare al prezzodi euro 225.000,00 e quest’ultimo aveva fittiziamente a lui venduto ilsuo appartamento al prezzo di euro 130.000,00.Aggiunse che la ricostruzione dell’operazione era stata effettuatadallo stesso Moramarco nella lettera raccomandata dell’11 luglio 2013con cui quest’ultimo, a distanza di due anni, invece di reclamare ilprezzo dell’appartamento, aveva lamentato che la casa unifamiliare glifosse stata venduta a prezzo di libero mercato e non di ediliziaagevolata, asseritamente applicabile e aveva reclamato la restituzionedi circa euro 120.000 quale somma corrisposta in esubero rispetto alprezzo calmierato.1.2. Costituendosi tardivamente, [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto quidi interesse, confermò di aver concluso con l’attore, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],un contratto preliminare di compravendita misto a permuta, poieseguito mediante le compravendite consecutive per notaio GiuseppePalmisano del 3/11/2011, rep. 17748 (vendita da Moramarco aBaccelliere) e rep. 17749 (acquisto di Moramarco dell'immobile da leicostruito) e produsse copia della scrittura preliminare.2. Con ordinanza n. 4068/2015, il Tribunale di Bari rigettò ladomanda di [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 2692/2019, la Corted’appello di Bari rigettò il suo appello.2.1. Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello confermòche, con la vendita dell’appartamento di Moramarco a [OSCURATO:PERSONA], fossestato attuato dalle parti il programma negoziale contenuto nelpreliminare di vendita del 2 aprile 2010, secondo cui sarebbe statatraferita a Moramarco la casa unifamiliare indicata come lotto 6 alprezzo di euro 350.000,00, oltre IVA, ma di cui euro 130.000,00sarebbero stati pagati con la permuta dell’appartamento di proprietàRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’acquirente in Binetto; ne sarebbe conseguita una «simulazionerelativa parziale dei due contratti di vendita del 3/11/11».4. Avverso la sentenza n. 2692/2019 della Corte d’appello di BariGiuseppe Moramarco ha proposto ricorso per cassazione affidandolo aotto motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,depositando successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione s.r.l. non hasvolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentatola violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2722 e 2729 cod.civ., per non avere la Corte d’appello considerato che AngeloBaccelliere, quale parte della compravendita asseritamente simulata,avrebbe potuto fornire la prova della simulazione solamente mediantel’allegazione di una controdichiarazione.1.2. Subordinatamente al primo motivo di censura il ricorrente,con il secondo motivo, ha denunciato, in riferimento al n. 5 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, per non avere la Corte d’appello considerato che ilconvenuto/appellato [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova dellasimulazione mediante la produzione della controdichiarazione scritta.1.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2735 cod. civ. per avere la Corteerroneamente attribuito valore indiziario alla raccomandata dell’11luglio 2013, nonostante la stessa non fosse stata sottoscritta daGiuseppe Moramarco, valorizzando come elemento di provaun’ammissione stragiudiziale in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ha riconosciuto valore indiziario soltanto alle ammissionicontenute negli scritti difensivi di causa (ha indicato, quali precedenti,Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -4-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026le pronunce di questa Corte n. 3686/1987, n. 19165/2005 e n.20701/2007); in assenza di prova dell’esistenza del contrattopreliminare, invece, l’unico elemento che rimane provatodocumentalmente sarebbe la stipula dell’atto pubblico dicompravendita del 3 novembre 2011, da cui deriverebbe l’obbligo diAngelo [OSCURATO:PERSONA] di pagare la somma di euro 130.000,00 a titolo diprezzo.1.4. Subordinatamente al terzo motivo di censura, con il quartomotivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento al n. 5 del primocomma dell’art. 360 cod. proc. civ., l’erroneità dell’attribuzione dellavalenza di ammissione stragiudiziale alla raccomandata dell’11 luglio2013, nonostante la stessa non fosse stata da lui sottoscritta.1.5. Con il quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere laCorte d’appello posto a fondamento della propria decisione ilpreliminare di vendita del 2 aprile 2010, che, tuttavia, risulta esserestato prodotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non tempestivamentein primo grado, ma in sede di costituzione in appello e quinditardivamente; sul punto, la Corte avrebbe violato il principio dispositivodella prova di cui all’art. 115 cod. proc. civ., ponendo alla base dellapropria decisione un documento che non risulta essere statoritualmente prodotto in giudizio, ancor più perché il Tribunale, inun’ordinanza pronunciata fuori udienza, aveva dichiarato inammissibilela richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di ordinare a Moramarcol’esibizione del preliminare perché non vi era prova della sua esistenza.1.6. Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato, in riferimentoal n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità dellasentenza per avere la Corte d’appello violato l’art. 345 cod. proc. civ.,ritenendo ammissibile la produzione tardiva, soltanto in grado diRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -5-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026appello, del contratto preliminare di vendita del 2 aprile 2010, sebbeneil primo Giudice avesse respinto l’istanza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] diordinarne l’esibizione, per difetto di prova sull’esistenza di questodocumento.1.7. Con il settimo motivo [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., peravere la Corte d’appello erroneamente posto a fondamento dellapropria decisione il preliminare di vendita del 2 aprile 2010, nonprodotto tempestivamente in giudizio, così disattendendo l’unica provadocumentale tempestivamente prodotta e acquisita e, cioè, l’attopubblico di compravendita del 3 novembre 2011, da cui risultaval’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di pagare il prezzo di euro 130.000,00.1.8. Infine, con l’ottavo motivo, proposto subordinatamente alsettimo motivo di censura, il ricorrente ha prospettato, in riferimentoal n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice d’appello svoltoun erroneo apprezzamento sull’esito della prova, non considerando cheAngelo [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di parte del contratto simulato,soggiaceva alle limitazioni di cui all’art. 1417 cod. civ. e avrebbedovuto, perciò, provvedere al tempestivo deposito di unacontrodichiarazione scritta; in mancanza, la Corte d’appello avrebbesoltanto dovuto considerare la mancata consegna dell’assegnobancario con l’importo dovuto e l’atto pubblico quale provadocumentale dell’obbligo di corresponsione del prezzodell’appartamento.2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono in parte infondati e in parteinammissibili.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -6-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il ricorrente ha rappresentato di aver chiesto, con la citazione, ilpagamento del prezzo dell’appartamento con autorimessa, sito nelComune di Binetto, da lui venduto ad [OSCURATO:PERSONA], in proprio,con atto per notar Palmisano del 3/11/2011.[OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa la societàCO.[OSCURATO:SOCIETA]., di cui egli era amministratore unico e, perciò, a lui«riconducibile» (così in controricorso), aveva eccepito che, concontratto preliminare del 2/4/2010, era stata convenuta«un’operazione di vendita mista a permuta in favore di terzo» o«permuta a catena», consistente in un accordo trilaterale con la societàchiamata, secondo cui quest’ultima avrebbe ceduto a Moramarco unacasa unifamiliare, da lei costruita sul lotto 6 e, al verificarsi di alcunieventi, il prezzo sarebbe stato in parte pagato con la cessionedell’appartamento di proprietà dello stesso Moramarco: nessunasomma, pertanto, era dovuta perché il valore dell’appartamentocedutogli da Moramasco era già stato scomputato dal prezzo dacorrispondersi per l’acquisto della casa unifamiliare costruita dallasocietà.Per quel che ancora qui rileva, il preliminare è stato prodotto dallaterza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado, con la sua costituzione tardivae, poi da [OSCURATO:PERSONA], in appello.2.1. Ciò posto, come risulta dalla sentenza impugnata, ilTribunale aveva ricostruito, sulla base del preliminare prodotto, siapure tardivamente, da CO.E.B.A, l’accordo trilatero intervenuto traMoramarco e [OSCURATO:PERSONA] anche quale legale rappresentante dellaCO.E.BA.: aveva ritenuto che le parti, in realtà, avessero intesoavvincere in collegamento negoziale la vendita della casa unifamiliaree la vendita dell’appartamento già in proprietà di Moramarco che,pertanto, dissimulava una permuta quale parziale pagamento delprezzo.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -7-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026Con l’unico motivo di appello, Moramarco aveva lamentatosoltanto che il Tribunale avesse erroneamente fondato la sua decisionesulle previsioni del preliminare di compravendita del 2/4/2010 e sulcontenuto della lettera raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata dall’avv.Depalo, invece di considerare che il contratto definitivo costituival'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negoziovoluto; aveva, infatti, sostenuto che il contratto preliminare determinasoltanto l'obbligo reciproco alla futura stipulazione del definitivo e restasuperato dall’accordo contenuto in quest’ultimo; aveva, infine, criticatoche fosse stato dato rilievo alle dichiarazioni contenute in attistragiudiziali sottoscritti unicamente dal difensore, prive perciò, alcontrario, di qualsiasi valore, confessorio e indiziario.Dal contenuto del motivo si evince dunque che non era statasottoposta al Giudice di appello la questione della tardività dellaproduzione della copia della scrittura contenente il preliminare da partedi [OSCURATO:SOCIETA].Pertanto, questa scrittura e, soprattutto, come si vedrà, il suocontenuto dovevano e devono ritenersi ormai acquisiti al processo,prima ancora della produzione che ne aveva fatto l’appellatoBaccelliere, costituendosi in appello.Sul punto, infatti, questa Corte ha già stabilito che la violazionedel regime delle preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., purpotendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d'ufficio dal giudice diprime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, è comunque«ancorata all'esistenza del potere officioso del giudice», sicché sigiustifica temporalmente soltanto fino a quando il potere officioso delgiudice sussista e sia esercitabile come quello della parte, cioè soltantonel grado in cui si verifica o, nel grado successivo, soltanto seconvertita in motivo di impugnazione, restando altrimenti preclusaRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -8-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026(Cass. Sez. 3 n. 21529 del 27/07/2021, con indicazione dei precedentirilevanti).Questo principio, per altro verso, implica che l’esistenza dellacontroscrittura contenente il programma negoziale voluto dalle treparti, l’attore Moramarco, il convenuto [OSCURATO:PERSONA] e la societàCO.E.BA., in assenza di impugnazione sul punto, era divenuta un fattostorico ormai acquisito in quanto il documento che lo conteneva,indicato come «preliminare», risultava già utilizzato dal primo Giudice,seppure prodotto tardivamente e, come tale, stabilmente inserito nelprocesso perché già posto a fondamento della decisione di primo grado(sul principio di acquisizione o non dispersione della prova v., in ultimo,Cass., Sez. Un., n. 4835 del 16/02/2023; Cass. Sez. 3, n. 7923 del23/03/2024).In tal senso, dunque, sono infondati il quinto e il sesto motivo dicensura concernenti la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e laconseguente erroneità della decisione in quanto motivata in riferimentoa una produzione tardiva: come detto, infatti, la produzione in appellodella copia del «preliminare» risultava del tutto irrilevante perché ildocumento era già stato acquisito al giudizio con il suo contenuto.2.2. Inammissibili, per loro formulazione, risultano, quindi, ilprimo, il secondo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, in quanto nonconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.La Corte d’appello ha esaminato la scrittura preliminare e, ariscontro della simulazione dei due atti pubblici come eccepita daAngelo [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, ha affermato che «correttamente ilTribunale, nel ricostruire l'effettiva volontà dei contraenti, sia partitodalle pattuizioni contenute nel preliminare di compravendita del 2aprile 2010 di cui non è stata contestata l'esistenza. Il programmanegoziale previsto nell’atto preliminare era chiaramente quello ditrasferire a Moramarco la casa unifamiliare indicata come lotto 6 alRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -9-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026prezzo di euro 350.000 oltre IVA, di cui euro 130.000 sarebbero statipoi pagati con la permuta dell'appartamento di sua proprietà in Binetto,via della Repubblica. Questo programma fu attuato mediante ilcollegamento negoziale di due contratti, entrambi conclusi il 3/11/2011innanzi al medesimo notaio, uno avente ad oggetto la vendita aMoramarco del lotto 6 al prezzo di euro 225.000 oltre IVA e l'altro lavendita, da parte di Moramarco, del suo appartamento, al prezzopattuito all'articolo 5 del preliminare, di euro 130.000. In tal modoMoramarco ha conseguito la proprietà dell'immobile promesso invendita dalla COEBA e quest'ultima ha ottenuto il pagamento delprezzo di euro 350.000 di cui euro 225.000 oltre IVA dichiarati nell'attodi vendita ed euro 130.000 tramite l'accettazione in permuta da partedel suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento delMoramarco al prezzo di euro 130.000. […] In definitiva attraverso lacomplessa operazione negoziale sin qui descritta, che ha comportatoanche la simulazione relativa parziale dei due contratti di vendita del 3novembre 2011, Moramarco da un lato e COEBA dall'altro hanno datopiena attuazione alle pattuizioni contenute nel preliminare di venditadel 2.4.2010» (così nella sentenza di appello, a pag.3).In altri termini, la Corte d’appello ha confermato il rigetto delladomanda di adempimento del contratto di vendita dell’appartamentoin Binetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perchéha confermato la sussistenza di una «simulazione relativa parziale deidue contratti di vendita del 3/11/11» in riferimento a un collegamentonegoziale riscontrato nella scrittura preliminare: ha ritenuto, infatti,interpretando quell’accordo, che la compravendita dell’appartamentodi Moramarco a [OSCURATO:PERSONA] è stata attuazione del programma negozialecontenuto nel preliminare di vendita del 2 aprile 2010, secondo cui ilprezzo della casa unifamiliare indicata come lotto 6 venduta aMoramarco sarebbe stato in realtà convenuto in euro 350.000 oltreRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -10-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026IVA, ma sarebbe stato pagato dall’acquirente, quanto ad euro130.000,00, tramite la permuta dell’appartamento di sua proprietà inBinetto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in proprio.In conseguenza, come rimarcato nella sentenza impugnata (pag.4), «resta inconferente rispetto al caso di specie la giurisprudenzainvocata dall'appellante in materia di difformità tra preliminaredefinitivo essendo emersa la prova del contrario e cioè dell'assolutaconformità del secondo al primo ancorché per il tramite dellasimulazione»; resta, cioè, non invocabile la prevalenza del contenutodei due atti pubblici sul cosiddetto preliminare, questione riproposta inogni motivo di censura, perché la Corte d’appello – come, primaancora, il Tribunale - ha ravvisato nella specie, interpretando lascrittura preliminare, la sussistenza di un collegamento negoziale cheha avvinto i successivi due atti pubblici stipulati dalle tre parti.2.3. Sul punto, in diritto, occorre qui ribadire che, per principioconsolidato, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale,possono dar vita, contestualmente o non, a diversi e distinti contratti iquali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa econservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale - alla cuidisciplina rimangono rispettivamente sottoposti -, vengano tuttaviaconcepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati traloro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicendedell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità el'efficacia; a tal fine è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo,costituito dal nesso teleologico tra i negozi, sia il requisito soggettivo,costituito dal comune intento pratico delle parti - pur se nonmanifestato in forma espressa ma che può risultare anche tacitamente- di volere non soltanto l'effetto tipico dei singoli negozi in concretoposti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi perla realizzazione di un fine ulteriore.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -11-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il detto collegamento è configurabile anche quando i singolinegozi siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepitie voluti come funzionalmente connessi ed interdipendenti, al fine di uncompleto e complessivo regolamento di interessi; non è, perciò,neppure necessario che i soggetti siano i medesimi in ciascuno deinegozi collegati (Cass. Sez. 2, n. 6586 del 15/12/1984; Cass. Sez. 1,n. 1358 del 08/09/1970). In tal senso non è rilevante – per di più indifetto di allegazioni sul punto – che [OSCURATO:PERSONA] sia stato partecontrattuale in proprio nella compravendita dell’appartamento inBinetto e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. quale firmatario delpreliminare.2.3.1. Ciò precisato, deve ancora aggiungersi che il collegamentocd. funzionale fra negozi ravvisato dal Giudice di merito, nell’eserciziodel suo potere di accertamento della volontà delle parti in applicazionedei canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.,costituisce comunque un giudizio di fatto sindacabile in sede dilegittimità unicamente ex n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.per violazione delle norme di interpretazione stabilite dal codice di ritoo, secondo il successivo n. 5, per vizio di motivazione (Cass. Sez. 2, n.7524 del 27/03/2007; Sez. 6 - 1, n. 20634 del 07/08/2018 Sez. 2, n.28324 del 10/10/2023).Nella specie, invece, nessuna di queste due censure è stataproposta avverso la ricostruzione della sussistenza di un collegamentonegoziale tra i due atti pubblici: sul punto, il ricorrente si è limitato ainvocare il difetto di prova della simulazione e la non utilizzabilità delpreliminare per sua tardiva produzione: come chiarito al punto 2.1.,tuttavia, il preliminare, firmato dallo stesso ricorrente e dallacontroparte che aveva opposto la simulazione, risultava acquisito sindal primo grado, sicché era già nel giudizio una controscritturacontenente la vendita/permuta.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -12-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026Le censure, pertanto, non colgono nel segno.2.4. Per le stesse ragioni – e, per altro verso – il terzo e il quartomotivo di ricorso risultano ugualmente inammissibili.La raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],per conto di Moramarco a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] è stata utilizzatadalla Corte d’appello, infatti, soltanto quale ulteriore supporto dellacorretta ricostruzione del collegamento negoziale voluto dalle parti,non quale diretta prova della simulazione degli atti pubblici quantoall’ammontare del prezzo della compravendita [OSCURATO:SOCIETA]./Moramarco equanto alla natura di permuta della compravenditaMoramarco/[OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, sul punto, la Corte d’appello, dopo aver ritenuto lasuddetta raccomandata «significativo avallo» e ulteriore supporto del«già sufficientemente chiaro quadro probatorio» (così in sentenza), haprecisato in diritto che non «giovava» all’appellante «far leva sul fattoche la lettera non fosse da lui firmata» per escluderne il valore«finanche indiziario», perché egli stesso l’aveva prodotta, sub all. 3)del fasc. di primo grado, senza contestare la qualità di suo mandatariospesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] firmatario, così integrando con il suo contenutole proprie allegazioni (pag. 5 della sentenza, primi due capoversi): intal senso la lettera conservava un suo valore indiziario.Questa affermazione, conforme al principio stabilito da questaCorte secondo cui le affermazioni del legale della parte, contenute inscritti non firmati da quest'ultima, non hanno efficacia di confessione,ma possono fornire elementi di giudizio integrativi in relazione alle altrerisultanze probatorie quando la redazione sia stata effettuata nellaqualità, non contestata dalla parte, di procuratore della medesima (cfr.Cass. Sez. L, Sentenza n. 5892 del 07/11/1981) non è stata neppurecensurata in diritto.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -13-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Infine, questa Corte deve prendere atto e puntualizzare chenon risulta rilevato nella sentenza impugnata che sia stato dedotto eaccertato in fatto che alla compravendita del lotto 6, ceduto daCO.E.BA., fosse applicabile il limite del prezzo predeterminato per lecostruzioni realizzate in edilizia agevolata; questo fatto, invero,avrebbe reso illegittimo l’accordo simulatorio, ma sul punto, alcontrario, il controricorrente ha negato (v. controricorso, pag. 3,)l’operatività nella fattispecie di un prezzo calmierato come invocato dalricorrente in diverso e separato giudizio e quest’ultimo nulla hareplicato né in fatto né in diritto.Sul punto, allora, seppure sia vero che il rilievo della nullità,trattandosi di adempimento del contratto, è operabile d'ufficio (Cass.,Sez. Un., n. 7294/2017; Cass. Sez. 6, n. 8841/2017; Cass. Sez. 6, n.19251/2018), è vero altresì che una tale nullità intanto potrebbe essereoggetto di rilievo in questa sede in quanto risultassero allegati eacquisiti nei precedenti gradi di merito i presupposti di fatto checostituiscono fondamento della questione (cfr. Cass. Sez. 2,n. 21243 del 09/08/2019): come detto, invece, la sussistenza diun’ipotesi di edilizia agevolata non risulta prospettata dal ricorrente inquesto giudizio come accertata nei gradi di merito.3. Il ricorso è, perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di AngeloBaccelliere, delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo inrelazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Ric. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -14-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11172/2020Numero sezionale 577/2025Numero di raccolta generale 10385/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 11172 sez. S2 - ud. 19-2-2020 -15-