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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45881/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze - la pena da loro concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati - con un unico atto - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, censurando il provvedimento impugnato nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.2. Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 133-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull'accordo delle parti, riducendo l'entità della pena pecuniaria.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi non solo generici, ma anche non consentiti dalla legge, essendo la loro deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che ha determinato non solo la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma anche la rinuncia a far valere, pure nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che - fatta eccezione per l'irrogazione di una pena illegale e per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze - la pena da loro concordata con il Procuratore generale. 2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati - con un unico atto - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, censurando il provvedimento impugnato nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2. Con un secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno dedotto il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 133-bis cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull'accordo delle parti, riducendo l'entità della pena pecuniaria. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi non solo generici, ma anche non consentiti dalla legge, essendo la loro deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che ha determinato non solo la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma anche la rinuncia a far valere, pure nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che - fatta eccezione per l'irrogazione di una pena illegale e per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci
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