CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azionie le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate pressol’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]Romagna, in persona del legale rappr esentante pro22877287/2019tempore, e Unione di [OSCURATO:PERSONA] di Castelli, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese, in vRi.rGtù. Nd.i procura11368/2017speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualechiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata indicato-controricorrente –1 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2321/2024,depositata il 19/12/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di adesione alprogramma di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE2078/1992, in data 14/3/1996, per il quinquennio 1/11/95-31/10/2000.In particolare, si impegnava a coltivare i terreni con metodi diagricoltura biologica (misura A2) e a mantenere parte della superficieallo stato boschivo naturale (misura D1).Successivamente presentava domande in data 29/10/1996 (conriferimento all’anno 1996-1997) ed in data 28/10/1997 (conriferimento all’anno 1997-1998), anche per le successive dueannualità.Con riferimento al triennio 1995/1996-1997/1998 l’attricericeveva l’aiuto comunitario pari a lire 76.757.390,00, pari ad euro39.641,88.Successivamente presentava la domanda delle 15/12/1998 pergli anni 1998/1999 e 1999/2000, concludendo dunque ilquinquennio, e ricevendo l’ulteriore contributo di lire 11.787.800(pari ad euro 6087,89) esclusivamente per i terreni seminativi,mentre nulla ve le veniva riconosciuto per i castagneti.L’attrice poi comunicava il 16/9/1999 talune imprecisioni nelleindicazioni delle superficie e veniva, dunque, sottoposta a duplicecontrollo (il 2/3/2000 ed il 18/10/2018).2 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con la determina dirigenziale n. 367 del 22/12/2000 la ComunitàMontana disponeva la decadenza totale dal contributo ai sensidell’art. 5 del D.M. n. 159 del 1998.Ciò, sia in quanto parte della superficie non era coltivata ad erbamedica, ma trattavasi di bosco o tara, mentre i castagneti da fruttetonon erano presenti, trattandosi di boschi cedui.2. [OSCURATO:PERSONA] declinava la propria giurisdizione, in favore del giudiceordinario, in ordine alle domande presentate dall’attrice nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] est (ora Unione TerreDei Castelli) e della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna, al fine di ottenere ladichiarazione di inefficacia e la disapplicazione dei provvedimentiamministrativi emanati dalla [OSCURATO:PERSONA].3. Il Tribunale di Modena rigettava le domande.4. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2321/2024,depositata il 19/12/2024, rigettava l’appello della Pasini.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale respingeva ilprimo motivo di gravame, in quanto, in base all’art. 7, comma 3, delD.M. n. 159 del 1998, era stato stipulato un accordo operativo tra laRegione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, in base alquale, in linea di principio, i controlli sarebbero stati effettuaticongiuntamente da personale appartenente al corpo forestale e dapersonale della regione o delle amministrazioni competenti perterritorio, ma «per il primo anno di applicazione del presente accordo[…] sarebbe stata consentita l’effettuazione di controlli da parte dinuclei composti da almeno due unità designate esclusivamente dallaregione o dalle amministrazioni competenti per territorio».Nel caso di specie, il controllo del 2/3/2000 era stata eseguita adopera di un nucleo composto da quattro accertatori, di cui duedesignati dalla regione e due della [OSCURATO:PERSONA].3 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il controllo del 18/10/2000 era stato effettuato, invece, da unnucleo composto da tre funzionari, di cui due membri del corpoforestale e un tecnico della [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo al secondo motivo di gravame, la Corte d’appellorichiamava le risultanze della CTU, da cui risultava che i castagnetida frutto, in realtà, avevano natura di boschi misti, non possedendoalcune delle caratteristiche del castagno da frutto produttivo.Tra l’altro la stessa appellante, nella domanda di adesione adaltro programma di aiuti comunitari presentata il 30/8/99, avevadichiarato che i terreni erano inizialmente interessati da castagnetoda frutto, nel corso degli anni, però, completamente abbandonati.Quanto allo scostamento percentuale (terzo motivo) tra superficiconformi alla dichiarazione d’uso e superfici di cui era stata verificatala non rispondenza alla destinazione dichiarata, si rimandava allerisultanze della CTU, che aveva confermato lo scostamento del33,1%.Era infondato anche il motivo relativo al margine di tolleranza(quarto motivo) nel calcolo delle percentuali di difformità,richiamandosi le risultanze della CTU, in assenza «di apprezzabilimargini di incertezza», dovendosi ritenere dunque inapplicabile ilmargine di tolleranza.Quanto, poi, alla decadenza totale dal contributo (quintomotivo), risultava dalla domanda di adesione al programma del14/3/1996 che gli aiuti erano stati erogati nell’ambito di unprogramma quinquennale, sicché la decadenza totale dagli aiutidoveva necessariamente comportare l’obbligo di restituzione di tuttigli aiuti percepiti o maturati nel contesto del programma.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’attrice Pasini, depositando anche memoria.4 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/20266. Hanno resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagnae l’Unione di [OSCURATO:PERSONA] di Castelli, con il medesimo difensore.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa interpretazione dell’art. 7, comma 3, del D.M. 27/3/1998 n.159 (Politiche agricole e forestali), in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello dovrebberinvenirsi nella circostanza che i controlli dovevano essere svolticongiuntamente da personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato e daquello della Regione, non potendo un accordo operativo successivoal D.M. n. 159 del 1998, art. 7, derogare a tale disposizione,ancorché in via temporanea.Non sarebbe stato mai possibile escludere totalmente dellapartecipazione al controllo il corpo forestale dello Stato.2. Il motivo è infondato.La Corte d’appello, in realtà, con approfondita argomentazione,ha fornito una interpretazione plausibile sia dell’art. 7 del D.M. n.159 del 1998, sia dell’accordo regionale attuativo successivo.L’art. 7, comma 2, del D.M. richiamato, prevede, infatti, che «lefunzioni di controllo vengono esercitate dal corpo forestale delloStato e dalla regione», mentre il comma 3 stabilisce che «[i] controllisono espletati dal corpo forestale dello Stato e dalla regione secondospecifici accordi operativi stabiliti a livello regionale, tenendo contodella specificità tecnica di alcune delle misure previste dalregolamento (CEE) n. 2078/92, così come applicate nei programmiregionali di attuazione».La Corte territoriale, dunque, ha affermato, correttamente, cheera ben possibile che l’accordo regionale attuativo, di cui al comma3 dell’art. 7, del D.M. n. 159 del 1998, regolamentasse, in piena5 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026autonomia, le modalità di svolgimento del controllo, ivi compresal’individuazione dei soggetti che dovevano, nel corso degli anni,svolgere il ruolo dei controllori.In base a tale accordo regionale, nel primo anno di applicazionedella nuova normativa, il controllo ben poteva essere svoltoesclusivamente da personale della regione o delle amministrazionicompetenti per territorio, senza la partecipazione di personale delcorpo forestale dello Stato.Nella specie, il controllo del 2/3/2000, avvenuto oltre tre mesiprima della scadenza annuale di applicazione dell’accordo operativotra Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e corpo forestale dello Stato del28/7/1999, è stato espletato da un nucleo composto da quattroaccertatori, di cui due designati dalla regione, e due dalla ComunitàMontana.Mentre il controllo successivo del 18/10/2000 è stato eseguito daun nucleo composto da tre funzionari, di cui due membri del corpoforestale ed un tecnico della [OSCURATO:PERSONA].Per la Corte distrettuale, «la semplice lettura dei relativi verbalidi controllo conferma che il tribunale ha correttamente concluso,sulla base delle argomentazioni sopra esposte che “entrambi icontrolli” erano “stati eseguiti dalle amministrazioni competenti protempore”».3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione dell’art. 2909 c.c. e/o 324 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.: mancato rilievo del giudicato esternoproiettantesi sulla fattispecie dalla sentenza definitiva del giudice dipace di Vignola n. 571/10 del 29/1/2010».Per la ricorrente esisteva il giudicato esterno costituito dallasentenza del giudice di pace di Vignola n. 571/10 del 29/1/2010, ovesi era affermato che «non c’è motivo sufficiente per ritenere la6 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026porzione di terreno, ritenuta non conforme, bosco e non frutteto dicastagno, coltivato con i metodi dell’agricoltura biologica».Tale sentenza non era stata impugnata dal Ministero dellepolitiche agricole e forestali, avente ad oggetto l’impugnazioneavverso la sanzione amministrativa irrogata.3.1. Il motivo è inammissibile.Deve premettersi che la sentenza pronunciata dal giudice di paceè stata emessa in una controversia cui non hanno partecipato né laRegione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna, né la [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, per questa Corte, con riferimento al rapporto tra ilgiudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitariindebitamente percepiti e il giudizio pendente relativo all'opposizionealla irrogazione della sanzione - che può porsi quandol'amministrazione non ha proceduto all'emissione congiuntadell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e dellasomma irrogata per la sanzione amministrativa - deve escludersiogni efficacia vincolante del giudicato formatosi nel primo giudiziosul secondo, non sussistendo tra i due giudizi un nesso dipregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché unrapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nellafattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), ilquale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti disoggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionalidel contraddittorio e di difesa. Infatti, nella sentenza del giudiziorelativo all'indebita percezione degli aiuti, improntato al principiodispositivo, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento dellaliceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato e,comunque, essa non contiene una affermazione obiettiva di veritàche non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto,la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza o7 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecitoil cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione allasanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicatonel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elementodella fattispecie oggetto dell'altro (Cass., Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.6523; Cass., sez. 2, 25/1/2023, n. 2322).L’efficacia riflessa riguarda, poi, un riscontro oggettivo di verità,ma non le valutazioni, come nella specie.4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa interpretazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27/3/1998 n.159, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente la decadenza totale dei benefici sarebbe stataerroneamente disposta, in quanto tale sanzione estrema potevaessere adottata solo nel caso in cui vi fosse stato uno scostamentosuperiore al 20%.Nella specie, però, la [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna avevano affermato che oltre il 33,1% delle superfici per lequali era stato richiesto l’aiuto comunitario risultavano non coltivatead «erba medica» né a «castagneto da frutto», ma a «bosco».Tale metodologia di computo sarebbe erronea, in quanto i dueenti avrebbero considerato unitariamente sia la domanda presentatail 14/3/1996, che però concerneva esclusivamente la coltivazione dei«medicai», sia la successiva domanda presentata il 15/12/1998 cheriguardava i castagneti, ed era stata avanzata per l’annata agraria1998/1999, senza peraltro che per quest’ultima le fosse mai statoerogato alcun contributo.In assenza di versamento effettivo di contributo, per ilcastagneto, non poteva essere considerata la superficie dedicata aicastagneti unitamente a quella che doveva essere coltivata ad erbamedica.8 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Non si era verificata, allora, la fattispecie in cui la somma degliimporti dei premi indebitamente «erogati» ad una medesima aziendadi più misure superava il 20%, con conseguente possibilità diadottare il provvedimento di decadenza totale per tutte le misure, inquanto nulla era stato erogato alla Pasini per i castagneti, mentre,quanto alle annate agrarie antecedenti, vi erano stati scostamentiminimi di inferiore al 3% per le coltivazioni a seminativo (medicai).La domanda di aiuto relativa alla coltivazione dei medicai e quellarelativa alla coltivazione dei castagneti da frutto, sarebbero stateillegittimamente considerate come un unicum.Inoltre, come detto, non vi era stato mai alcun pagamento per icastagneti.5. Il motivo è inammissibile.La ricorrente chiede, in realtà, una nuova valutazione deglielementi istruttori, correttamente effettuata dalla Corte d’appello,non consentita in questa sede.Tra l’altro, anche l’interpretazione della normativa risultacoerente sia con la normativa comunitaria, sia nell’ambito di unainterpretazione sistematica.Deve muoversi dall’art. 5, comma 2, del D.M. n. 159 del 1998, amente del quale «[s]e l’aiuto viene calcolato per superficie, ladecadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che ladifferenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione allaquale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibileall’aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato».6. La Corte d’appello, infatti, correttamente, ha ritenuto che ledue domande, la prima presentata il 14/3/1996, in relazione allecoltivazioni, la seconda presentata il 15/12/1998, anche in relazioneai castagneti, non potevano che essere considerate come unadomanda unitaria, in quanto si trattava di aderire al programma9 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026quinquennale relativo all’agricoltura biologica di cui al regolamentoCEE n. 2078 del 1992 («in particolare il CTU ha confermato che loscostamento del 33,1% posto dall’amministrazione alla base delprovvedimento di decadenza totale degli aiuti era correttamentericonducibile alla media ponderale delle superfici difformi rispettoall’intera superficie ascritta tutte le misure A2, ovvero le misure A2C,A2N e A2P»; «tale riscontro è avvenuto non in base a discordanzeipotetiche ma sul rilievo effettivo dell’errata ed indebita denunciadella destinazione a cultura agricola - erba medica, castagneto dafrutto, fascia di rispetto e via dicendo - di superfici in realtà adibitea bosco»).Si è chiarito che «come risulta dalla domanda dell’appellante diadesione al programma acqua ambientale del 14 marzo 1996, gliaiuti in oggetto erano erogati nell’ambito di un programma d’aiutoquinquennale».7. Del pari corretta è l’interpretazione della normativa, laddovela Corte di merito ha ritenuto che la percentuale del 20% discostamento dovesse essere considerata, non solo all’interno delledue domande presentate, ma dovendosi tenere conto delle sommecomplessive, sia ricevute sia maturate.Non poteva conteggiarsi la percentuale del 20% tenendo contoesclusivamente delle somme erogate, sia perché si era all’interno diun programma quinquennale, sia perché - diversamente ragionando- la mera circostanza del mancato avvenuto pagamento dell’aiutocomunitario avrebbe consentito scostamenti di notevole rilevanza,senza la possibilità di adottare il provvedimento di decadenza totale(«la decadenza totale dagli aiuti doveva necessariamentecomportare l’obbligo di restituzione di tutti gli aiuti percepiti omaturati nel contesto del programma»).10 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Pertanto, la locuzione «in relazione alla quale è stato corrispostoil premio» va correttamente interpretata facendosi riferimento allesomme oggetto dell’aiuto comunitario quinquennale, a prescinderedalla concreta erogazione.In caso contrario, l’amministrazione si troverebbe espostaall’obbligo di pagamento di contributi calcolati in base alla superficiedichiarata in domanda, pur avendo conoscenza del fatto che talesuperficie è superiore a quella concretamente rilevata in sede dicontrollo.L’accertamento della violazione prima della concreta erogazionedegli aiuti impedirebbe l’assunzione del provvedimento di decadenzatotale previsto dalla norma.8. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionedell’art. 4, comma 1, del D.M. 27/3/1998 n. 159, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente, l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 159 del 1998,limita i casi di pronuncia della decadenza totale alle ipotesi di «falsedichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave», mentreil comma 2 dell’art. 4 prevede che, in ipotesi di irregolarità riportatenegli articoli 5 e 6, l’organo regionale potrebbe adottare sia unprovvedimento di decadenza parziale sia un provvedimento didecadenza totale.Nel caso di specie, non potrebbe farsi luogo alla decadenzatotale, in assenza di false dichiarazioni rese intenzionalmente o pernegligenza grave dalla Pasini.9. Il motivo è infondato.È vero, infatti, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 159del 1998, è prevista l’ipotesi della decadenza totale nel caso in cui«siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per11 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026negligenza grave», ma questa non è la fattispecie esclusiva didecadenza totale.L’art. 5, comma 1, del medesimo D.M. individua come causa didecadenza totale quella della «perdita sopravvenuta dei requisiti diconcessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l’adesione alprogramma regionale».Il comma 2 dell’art. 5 poi chiarisce che «se l’aiuto viene calcolatoper superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quandosi accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, inrelazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertataed ammissibile all’aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato».Ben diversa è l’ipotesi di decadenza parziale che, ai sensi delcomma 5 dell’art. 5 del regolamento suddetto, «comporta il ricalcolodegli importi spettanti a beneficiari».Inoltre, la decadenza totale trova collocazione anche nel comma10 dell’art. 5 del D.M. n. 159 del 1998, per il quale «[l]e cause didecadenza per la difformità producono i loro effetti nei confronti dellesingole misure nelle quali si sono verificate; tuttavia se la sommadegli importi dei premi indebitamente erogati ad una medesimaazienda per più misure supera il 20% dell’importo complessivo diciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per tutte lemisure».10. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duoledella «violazione e falsa interpretazione dell’art. 5, comma 2, delD.M. 27 3998, n. 159, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Mancata applicazione delle tolleranze previste dalla norma».La ricorrente prospetta una diversa interpretazione dell’art. 5,comma 2, del D.M. n. 159 del 1998, nel senso che, ai finidell’adozione del provvedimento di decadenza totale, non potrebbetenersi conto delle somme non concretamente erogate. Nella specie,12 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026con riferimento al castagneto, non sarebbe stata erogata alcunasomma, mentre la differenza del 33,1%, posta alla base delladecadenza totale, sarebbe stata calcolata sulla somma delle superficiper cui è stato chiesto l’aiuto, cioè quelle coltivate a medicaio e quellecoltivate a castagneto da frutto, riscontrandosi solo una minimadifformità delle prime.Per i castagneti da frutto, invece, non era stato erogato alcuncontributo.11. Il motivo è infondato.Come già detto, l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 159 del 1998,deve essere correttamente interpretato nel senso che, ai fini dellaindividuazione della difformità complessiva, deve farsi riferimento altotale delle superfici per cui è stato chiesto l’aiuto, a prescinderedalla circostanza che il contributo sia stato o meno concretamenteerogato, dovendosi valutare il contributo maturato, come affermatodalla Corte d’appello.La Corte d’appello ha poi spiegato in modo analitico le ragioni percui la tolleranza non poteva essere applicata, stante la precisionedegli accertamenti («deve, quindi, ritenersi corretta la motivazionedel primo giudice nella parte in cui, non risultando la sussistenza diapprezzabili margini di incertezza in ordine alla superficie dei terrenicontestazioni, ha correttamente ritenuto inapplicabile immaginitolleranza più volte richiamata…dal momento che dalla consulenzaespletata risulta confermato che al momento dei controlli non vi eramotivo di introdurre deroghe di sorta ai rilievi eseguiti in sede diverifica»).12. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa interpretazione dell’art. 5, comma 9, del D.M. 27/3/1998 n.159, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».13 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Tale disposizione, prevedrebbe che ove in occasione del controllosi accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti, siprocederà al «ricalcolo del premio» ed al recupero delle somme nondovute.Pertanto, anche ove si volesse considerare la domanda diammissione agli aiuti per i castagneti da frutto, unitariamente aquella relativa ai soli terreni seminativi, ed anche sommando lerelative superfici, con il superamento della soglia del 33,1%dell’intero, tale calcolo non potrebbe estendersi alle annateprecedenti, per le quali lo scostamento era stato del solo 0,70%.13. Il motivo è infondato.Risulta chiaro che il disposto del comma 9 dell’art. 5 del D.M. n.159 del 1998, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di decadenzaparziale, e non a quelle di decadenza totale.Il comma 9 dell’art. 5, infatti, stabilisce che «[q]ualora inoccasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alleannualità precedenti si procederà al recupero delle sommeindebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premiocome descritte nei precedenti punti».Si fa, infatti, riferimento al «ricalcolo» che attiene, dunque, alladecadenza parziale, come pure il comma 5 dell’art. 5 del medesimoD.M.Il provvedimento di decadenza totale trova collocazione alcomma 10 dell’art. 5 del D.M. n. 159 del 1998.14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.14 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14587/2025Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 15982/2026Data pubblicazione 24/05/2026Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio2026.Il PresidenteLuigi Abete15 RG n. 14587/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio