CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06528/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33403/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna per il reato di furto in abitazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio ad horas a causa del legittimo impedimento del difensore dovuto a problemi di viabilità e pone una questione giuridica sulla imprescindibilità della presenza del difensore nell'udienza camerale (=h appello e sulla rilevanza del legittimo impedimento del medesimo quale causa di rinvio del processo; Considerato che, prima di addentrarsi nel tema giuridico articolato dal ricorrente, occorre verificare se l'impedimento dedotto dal difensore fosse assoluto e se esso fosse documentato, trattandosi di precondizioni per poi discutere del rilievo dell'impedimento — qualora legittimo — quale causa di rinvio dell'udienza camerale di appello; Considerato che, su questo versante, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo; con la conseguenza che il Giudice di legittimità, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Considerato che la scelta della Corte di appello di trattare il processo appare legittima, laddove 1) il ricorrente non risulta aver documentato l'esistenza di una situazione non preventivabile e non controllabile che gli abbia impedito di presentarsi in udienza all'orario fissato, avendo solo allegato al ricorso un'attestazione di Cancelleria circa la sua presentazione alle ore 14.30 (che comprova solo che egli si è presentato in Corte a quell'ora, ma non che il ritardo fosse dovuto ad un impedimento assoluto); 2) di fronte alla mancata allegazione di una situazione impeditiva straordinaria, il solo riferimento alle condizioni di traffico non conforta la prospettazione del ricorrente, giacché esse non costituiscono un impedimento assoluto, trattandosi di situazione diffusa e prevedibile, rispetto alla quale è possibile pianificare P un'organizzazione degli spostamenti che consenta l'arrivo puntuale nell'aula di udienza; 3) nel caso di specie, peraltro, come si evince dall'attestazione di Cancelleria allegata al ricorso, la Corte di appello ha assecondato la richiesta del difensore inviata via pec la stessa mattina, in quanto il processo non è stato trattato alle ore 9.00, ma, per ultimo, alle ore 12.10. Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso