CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11623/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31252-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2452/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2016, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Sala convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le rispettive mogli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta degli atti di donazione contenuti nelle convenzioni matrimoniali concluse tra i predetti coniugi in data 27.12.2011 con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Camposampiero; in subordine, chiese la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei medesimi atti. A fondamento della domanda l'attore dedusse che: a) aveva promosso procedimento per A.T.P., iscritto al n. R.G. 10281/2009, davanti al Tribunale di Venezia, al fine di accertare le cause dei gravi vizi di costruzione degli immobili condominiali e i costi delle opere necessarie per la loro eliminazione, nei confronti dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, della società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di società venditrice degli immobili, dell'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di società costruttrice (incorporata in data 11.05.2010 per fusione nella [OSCURATO:SOCIETA].), e dei suoi soci illimitatamente responsabili Gianfranco, Costantino, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA]; b) al procedimento per A.T.P. aveva fatto seguito la causa di merito promossa dal Condominio e dai singoli condomini per ottenere il risarcimento del Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- danno derivante dai vizi di costruzione del fabbricato; c) il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 3249/15, pubblicata in data 8.10.15 e passata in giudicato, aveva accertato la responsabilità ex art. 1669 c.c. di tutti i convenuti secondo le rispettive quote individuate dal C.T.U., condannandoli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati complessivamente in euro 312.505,00, oltre accessori e spese di lite e di c.t.u.; d) aveva notificato atto di precetto per l'importo complessivo di euro 412.402,05 (comprensivo di capitale, IVA, interessi e spese legali e di rimborso dei costi della C.T.U.) e soltanto la compagnia assicuratrice dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva versato l'importo di euro 130.000,00, pari alla quota di responsabilità dell'assicurato accertata con la predetta sentenza, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] nonché i Salviato avevano comunicato, il tramite il loro difensore, di «non essere in grado di far fronte al debito» e non avevano effettuato alcun pagamento. Si costituirono Sergio, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistendo alle domande, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. I convenuti eccepirono, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e di interesse del condominio attore, in quanto titolare di un modestissimo credito nei loro confronti e non legittimato ad agire a tutela del credito personale dei condomini, nonché la prescrizione dell'azione revocatoria e chiesero, comunque, il rigetto nel merito di entrambe le domande. Con sentenza n. 1418/2018, pubblicata il 11/07/2018, il Tribunale di Venezia rigettò la domanda di simulazione e accolse la domanda ex art. 2901 c.c., dichiarando l'inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] degli atti di donazione intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenuti nella "Convenzione, matrimoniale di scelta del regime patrimoniale di separazione dei berli_ Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 .-.) -3- e donazioni" conclusa in data 27.12/011 a rogito Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Camposampiero (PD) Rep. n. 88100 - Racc. 35509, e condannando i soccombenti al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado Sergio, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame del quale l'appellato [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2452/2020, pubblicata il 21/09/2020 rigettò l'impugnazione e condannò gli appellanti, in solido, alle spese in favore dell'appellato Condominio. Avverso la sentenza della Corte di merito Tiziano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto evidenziato che, nella proposta del relatore, risulta indicato per mero lapsus calami, "primi tre motivi fondati" invece che, correttamente, "primi tre motivi infondati", come peraltro emerge chiaramente dalla formulata proposta di "manifesta infondatezza del ricorso" e dall'indicazione "quarto motivo inammissibile". Tale errore risulta del tutto irrilevante, in quanto la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380-bis, primo comma, c.p.c., ha rilievo ai soli fini del rito applicabile ma non determina alcun vincolo per la decisione per il collegio, che può sempre assumere una decisione di segno (anche diametralmente) contrario (Cass., ord., n. 27305 del 7/10/2021). Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- 2. Con il primo motivo, rubricato «Violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di appello sia incorsa nella violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. laddove non ha accertato il difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire del [OSCURATO:PERSONA]. Deducono i ricorrenti che: a) il Condominio avrebbe agito in proprio e non anche per conto dei 28 condomini, i quali pure erano creditori in base alla sentenza n. 3249/2015, non avendo allegato alcun atto di cessione del credito, procura o altro documento da cui risulti la legittimazione ad agire per i singoli condomini, alcuni ormai ex condomini; b) il riferimento generico da parte di quella Corte alla c.t.u. depositata in corso di causa sarebbe irrilevante, in quanto dalla relazione dell'ausiliare del giudice non si ricaverebbe alcun criterio per quantificare il credito risarcitorio sicché non risulterebbe provato l'assunto della Corte di merito - secondo cui la maggior parte dei vizi e difetti accertati riguarda le parti comuni del fabbricato e solo in minima parte le proprietà esclusive dei singoli condomini - con la conseguenza che la quota parte del credito spettante al Condominio sarebbe pari ad euro 9.738,00 (euro 282.402:29 = euro 9.738,00); pertanto, a fronte dell'esiguità del credito a tutela del quale il Condominio ha promosso il giudizio, le domande attoree difetterebbero sia sotto il profilo della legittimazione ad agire (quanto meno per i singoli condomini) che sotto quello dell'interesse ad agire. Inoltre, essendo i beni oggetto della domanda revocatoria avanzata dal Condominio gravati da ipoteche per complessivi euro 2.148.278,00, sicché il ricavato di un'eventuale vendita forzata delle quote di 1/2 dei beni oggetto delle donazioni in parola sarebbe comunque destinato a soddisfare il credito dei creditori ipotecari, l'azione proposta dal Condominio sarebbe priva di ogni utilità pratica e difetterebbe sotto il profilo dell'interesse ad agire, tenuto conto del Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -5- già evidenziato esiguo credito dell'attuale controricorrente, sicché le domande proposte dovrebbero essere dichiarate inammissibili o comunque rigettate. Lamentano i ricorrenti che tali eccezioni non sarebbero state considerate dalla Corte territoriale. 2.1. Il motivo va disatteso. La Corte di merito, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, ha esaminato le eccezioni proposte dagli appellanti e le ha motivatamente disattese, evidenziando che dalla relazione dell'arch. Bartoloni, nominato C.T.U. in primo grado, emerge che la maggior parte dei difetti accertati riguarda le parti comuni del fabbricato, sicché non è dubitabile l'interesse del Condominio ad agire per la tutela del proprio (e non dei singoli condomini) credito derivante dai vizi di costruzione riguardanti le parti comuni e che l'interesse ad agire non è escluso neppure dalla presenza di ipoteche su beni oggetto della donazione, richiamando, a tale riguardo, giurisprudenza di legittimità ed evidenziando che il Condominio ha documentato che alcune di tali ipoteche sono successive alla trascrizione delle donazioni impugnate e altre sono relative a debiti già estinti, a parte un'ipoteca di euro 60.000,00. Orbene, così decidendo, risulta evidente che la Corte di merito ha ritenuto che il condominio abbia agito esclusivamente per il suo credito, e non anche per quello dei singoli condomini, come sembrerebbero adombrare i ricorrenti; inoltre, questi ultimi riconoscono la sussistenza di un credito del ricorrente - il che già di per sé legittima quest'ultimo ad agire ex art. 2901 c.c. - pur se lo quantificano in euro 9.378,00 sulla base di una mera operazione matematica, limitandosi sul punto a contestare genericamente il richiamo alla c.t.u. operato nella sentenza, con conseguente difetto di specificità del mezzo sul punto (v. invece controricorso p. 8-11), e Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -6- ponendo, in sostanza, al riguardo questioni di fatto inammissibili in questa sede. Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass. n. 16793 del 13/08/2015, Cass. n. 11892 del 10/06/2016 e Cass. n. 21102 del 19/10/2016, tutte richiamate dalla Corte di merito; v. anche Cass., ord., n. 20671 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). A tali principi si è espressamente uniformata la Corte territoriale. A quanto precede va pure aggiunto che i ricorrenti, neppure hanno in alcun modo censurato quanto affermato nella sentenza impugnata (v. p. 7) in relazione alla tempistica delle ipoteche e all'inerenza delle stesse, tranne una, a debiti già estinti. 3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione di norme di diritto ex art. 360,1- comma, n. 3, c. in relazione all'art. 2901 c.c.», i ricorrenti deducono che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 2901 c.c. laddove ha affermato la sussistenza dell'eventus damni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo irrilevante, nella valutazione del pregiudizio per il creditore, la disamina della solvibilità degli altri coobbligati. Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -7- Assumono i ricorrenti che l'eventus damni va stimato al momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione e che, in caso di condebitori solidali, occorre valutare la garanzia patrimoniale complessiva offerta da tutti i condebitori al momento dell'atto dispositivo e sostengono che gli atti dispositivi del 27.12.2011 non avrebbero determinato il venir meno della garanzia patrimoniale offerta da Tiziano, Costantino e [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri coobbligati [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e arch. [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre non convenuti in giudizio, e ciò anche in considerazione dell'esiguo credito del Condominio. 3.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019; Cass., ord., n. 19207 del 19/07/2018); ha pure precisato che, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. n. 8315 del 31/03/2017; Cass. n. 6486 del 22/03/2011). Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -8- A tali principi la Corte di merito si è espressamente e condivisibilmente attenuta, evidenziando pure che l'alienazione da parte di Sergio, Tiziano e [OSCURATO:PERSONA] del loro residuo patrimonio immobiliare in favore delle rispettive mogli era sicuramente idonea ad incidere negativamente sul soddisfacimento coattivo delle ragioni di credito dell'appellato Condominio, comportandone una maggiore incertezza e difficoltà, nonostante le partecipazioni societarie detenute dai debitori, e rimarcando l'irrilevanza dei patrimoni di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA] (quest'ultima peraltro inattiva dal 2011) e dell'arch. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 2901 c.c.», i ricorrenti sostengono che la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 2901 c.c. laddove ha affermato la sussistenza del consilium fraudis in capo a Tiziano, Costantino e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi erano rimasti contumaci nel procedimento per A.T.P. avente N.R.G. 10281/2009 sicché, secondo i ricorrenti, al momento degli atti di donazione in questione non erano a conoscenza dell'avvenuto deposito, in data 20.04.2011, della relazione del C.T.U. incaricato. Sostengono, altresì, i ricorrenti che la perizia di parte richiamata ex adverso, in quanto atto a formazione unilaterale, è privo di efficacia probatoria e che gli atti contestati precedono di molti mesi la notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa risarcitoria proposta dal Condominio, conclusasi con la sentenza n. 3249/2015 con cui, unitamente [OSCURATO:PERSONA], sono stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti del Condominio. 4.1. Il motivo va disatteso. Anzitutto il motivo neppure si correla con la sentenza impugnata che ha ritenuto sufficiente la mera scientia damni in capo agli alienanti non ricadendosi, nella specie, nell'ipotesi di atto anteriore al Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -9- sorgere del credito, sicché, sotto tale profilo, la censura risulta inammissibile. In ogni caso, la Corte di merito, pur non ritenendolo necessario, ha comunque ritenuto sussistente nella specie il presupposto del consilium fraudis sulla scorta di elementi presuntivi, gravi precisi e concordanti (v. sentenza impugnata p. 9-10). Al riguardo, tra l'altro, ha evidenziato in particolare che la relazione del c.t.u. nel procedimento per A.T.P. aveva confermato l'esistenza dei vizi denunciati, quantificando il costo delle opere per la loro eliminazione in euro 233.963,00, oltre IVA, ed aveva accertato la prevalente responsabilità del costruttore, facendo specifico riferimento all'estratto di tale relazione; ha pure precisato che la contumacia degli appellanti in tale procedimento è irrilevante, ben potendo essi, come convenuti, avere accesso agli atti contenuti nel fascicolo, senza contare che Costantino e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita in giudizio) nella quale era stata incorporata l'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci tutti i Salviati. La Corte di merito, quindi, ha valutando le emergenze agli atti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, pur se ne ha tratto conclusioni diverse da quelle auspicate da questi ultimi. 5. Con il quarto motivo, rubricato «violazione di norme di diritto ex art. 360, i comma, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c.» i ricorrenti sostengono che la riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei suesposti motivi, comporterà anche la riforma del capo sulle spese, con conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese dei tre gradi di giudizio. 5.1. Il motivo così come formulato è inammissibile. Si tratta di un "non motivo" e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso è inammissibile, atteso che, in realtà, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese ° Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -10- non con riferimento all'esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese, laddove, peraltro, detta sentenza non risulta, per quanto sopra evidenziato, censurata con esito positivo (Cass., ord., 10/11/2020 n. 25278; Cass., ord., 15/05/2018, n. 11813; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass.30/6/2015, n. 13314; Cass. 27/10/2012, n. 17492; v. pure Cass., ord., 15/11/2017, n.26959). 6. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. 8. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla parte controricorrente ex art. 96 cod. proc. civ.. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Ric. 2020 n. 31252 sez. M3 - ud. 07-12-2021 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titol