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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04919/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni presentate, con la memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (/ì' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021 (dep. il 19 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Domenico PEPE - ha confermato l'ordinanza 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata: - della partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - per quel che qui rileva - con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare una associazione di tipo mafioso (capo di incolpazione n. 29); - dell'offerta in vendita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente (capo n. 31).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza a carico del ricorrente dei gravi indizi dei delitti sopra indicati.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice - sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990.

2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice - sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capo 31).

2.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e, cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti.

3. Con la propria requisitoria scritta il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato che il ricorso avrebbe riproposto le medesime doglianza già avanzate innanzi ai Giudici di merito relative sia al difetto dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e alla sua identificazione, ignorando la motivazione del provvedimento impugnato; ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

La difesa, nel corpo della memoria presentata, ha ribadito quanto dedotto con il ricorso a confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (richiamando altresì il tenore di una conversazione intrattenuta il 20 dicembre 2017 dalla coindagata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con Angelo IORIO, che dimostrerebbe che costei e il padre si occupassero della vendita di materiale edile) e, comunque, a dimostrazione che Domenico PEPÈ avrebbe svolto il proprio ruolo per un tempo circoscritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - la difesa ha dedotto che il compendio a carico del PEPÈ, cui è ascritto il delitto associativo poiché avrebbe messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i propri contatti criminali, si fonderebbe solo sui dati tratti da conversazioni telefoniche, da cui si sarebbe inferito il suo concorso in un unico reato fine che, a sua volta, costituirebbe la prova logica della partecipazione alla societas; e ciò in violazione dei principi giurisprudenziali relativi alla valutazione degli elementi probatori e ai presupposti perché possa ravvisarsi il delitto associativo in incolpazione.

Difatti, il PEPÈ non ha avuto contatti con nessuno dei soggetti ritenuti associati, se non con l'amico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha accompagnato a Roma in occasione di un'udienza presso questa Suprema Corte, e la figlia di lui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e i collaboratori di giustizia escussi non hanno mai fatto riferimento al ricorrente.

Né l'ordinanza di prima istanza né quella emessa dal Collegio distrettuale avrebbero indicato indizi gravi precisi e concordanti dai quali trarre la messa a disposizione del PEPÈ, in maniera permanente e duratura, per ogni attività del sodalizio.

Invero: - il PEPÈ sarebbe stato identificato nel soggetto appellato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come «mastro Mimmo muratore» sulla scorta di una mera illazione fondata sul luogo in cui si trova l'abitazione della madre del [OSCURATO:PERSONA] (quantunque si tratti di una zona molto popolata e sia assurdo che quello fosse il luogo dove il PEPÈ si nascondeva durante la latitanza); - l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato - nonostante quanto addotto dalla difesa - che il PEPÈ alla data in cui ha avuto luogo la conversazione da cui è stato tratto tale dato (il 9 dicembre 2017) non fosse edotto dell'esito dell'udienza presso il Giudice di legittimità (celebrata il 29 novembre 2017 e a lui noto soltanto il 1° dicembre 2017); - dalla stessa conversazione del 29 novembre 2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PIROMALLI risulterebbe che in Roma non vi fu alcun incontro con quest'ultimo; - le rimanenti intercettazioni dovrebbero riferirsi in effetti a lavori edili, in quanto la diversa interpretazione, secondo cui avrebbero a oggetto il traffico di stupefacenti, sarebbe frutto di un'inferenza illogica e anzi di una vera e propria illazione, i dialoghi non sarebbero riferibili al PEPÈ (che non è stato direttamente intercettato) e comunque avrebbero contenuto neutro (anche a ritenere che il ricorrente sia il soggetto captato il 3 dicembre 2017, quando con il telefono del [OSCURATO:PERSONA] viene contattato [OSCURATO:PERSONA] SURIANO che è proprietario di un ristorante a Policoro); - l'apporto del PEPE non potrebbe dirsi fondamentale perché sarebbe rimasto quasi occulto e avrebbe avuto luogo in un arco di tempo ridottissimo di meno di un mese (dal novembre al dicembre 2017), come riconosciuto in maniera contraddittoria dalla stessa ordinanza impugnata; - gli elementi relativi all'arresto del PEPE non sarebbero dimostrativi della sua partecipazione all'associazione, al più potendo deporre per la sussistenza del reato di favoreggiamento, ovviamente non perpetrato dal ricorrente ma dai suoi presunti sodali; - non è stata compiuta nessuna attività di riscontro del presunto trasporto di stupefacente (di cui al capo 31) nonostante tramite le intercettazioni fosse emersa l'organizzazione del viaggio de quo due giorni prima che esso avesse luogo.

Inoltre, l'ordinanza impugnata difetterebbe del tutto di motivazione nella parte relativa al delitto di cui all'art. 497 cod. pen. pure ascritto al PEPE (capo di incolpazione n. 36).

Infine, non sarebbe stata «data prova del fatto che l'associazione fosse armata il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole».

1.2. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capo 31), richiamando le medesime argomentazioni appena esposte.

1.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che non può ravvisarsi quando l'impugnazione si limiti a reiterare le allegazioni già sottoposte al Giudice del gravame; - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero 4 (r ( si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.).

1.4. In forza dei princìpi di diritto appena esposti, i motivi in esame sono inammissibili.

Il ricorrente ha reiterato il medesimo ordine di deduzioni già sottoposte al Collegio del riesame (riportando testualmente in amplissima misura quanto già rappresentato nella memoria presentata in quella sede) e ha prospettato in questa sede di legittimità - ove non è consentito - una diversa interpretazione del compendio che ha condotto il Tribunale a ravvisare in capo al PEPÈ i gravi indizi di colpevolezza dei delitti di cui agli artt. 74 (aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.) e 73 D.P.R. cit. (e, perciò, a confermare la decisione di prima istanza).

Invero, il ricorso non si è confrontato in effetti con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, nell'ottica della gravità indiziaria che qui rileva, oltre a dare conto degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, con più diretto riferimento alla partecipazione ad essa del PEPE, all'identificazione in lui del soggetto indicato nel corso dei dialoghi captati come «mastro Mimmo» e all'impiego di espressioni riferite a lavori edili per dissimulare il riferimento alla sostanza stupefacente.

Difatti, il provvedimento impugnato ha argomentato in maniera congrua e logica, alla luce delle espressioni intercettate, da cui ha tratto plurimi convergenti elementi (e non soltanto l'ubicazione dell'abitazione del ricorrente, come invece ha assunto la difesa, la quale pure ha erroneamente dedotto - al fine di denunciare l'illogicità della motivazione - che al tempo del dialogo in cui si fa riferimento a tale luogo, intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il PEPÈ fosse già latitante), tra cui: il fatto che Giuseppina LOPRETE, moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprio nel periodo in cui quest'ultima attendeva la visita del PEPÈ, avesse espresso avviso contrario a ricevere il ricorrente (dalla [OSCURATO:PERSONA] indicato proprio con il cognome) la loro casa, temendo che ne seguissero perquisizioni, e il ricorrente in effetti, come concordato, si sia ivi presentato; il riferimento all'arresto dei figli del PEPÈ e le conseguenti iniziative dei coindagati (una volta divenuta definitiva una decisione impugnata in forza della quale il ricorrente doveva essere ristretto) per curarne la latitanza (evidenziando come sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a indicare in «Mimmo PEPÈ» il soggetto in discorso); la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse avvisato il coindagato Angelo CACCAMO dell'imminente trasferta del PEPÈ a Battipaglia (per contattare un fornitore); il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a Policoro dove il PEPÈ «stava prendendo un lavoro»; le preoccupazioni dopo il suo arresto da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha informato Salvatore PISANO - vertice della cosca di 'ndrangheta di cui l'associazione dedita al traffico di stupefacenti è stata ritenuta articolazione; che anche dopo l'arresto del PEPÈ i sodali avessero continuato a intrattenere rapporti illeciti con i medesimi soggetti con i quali il ricorrente si era relazionato per i traffici illeciti e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] continuasse a riconoscere a quest'ultimo una quota degli introiti illeciti; e quanto, infine, al reato di cui all'art. 73 cit. commesso il 17 novembre 2017, traendo sempre in maniera logica dai dialoghi intercettati (in particolare tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) i gravi indizi del fatto che il PEPÈ avesse consegnato in tale da parte di un più ampio carico di stupefacenti, che in parte sarebbe stato recapitato il giorno successivo.

In conclusione, il Collegio in maniera logica e conforme al diritto (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01: «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01: «Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata»), ha ritenuto tali dati - relativi a un arco temporale comunque significativo - dimostrativi dell'impiego da parte del sodalizio, ivi compreso il PEPÈ, di un modulo operativo collaudato e del consapevole contributo del ricorrente alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01).

Infine, del tutto inconducenti sono le censure difensive relativa al difetto di motivazione, da parte dell'ordinanza impugnata, in relazione al delitto di cui all'art. 497 cod. pen. pure ascritto al PEPÈ (capo di incolpazione n. 36), per il quale egli non è stato sottoposto a misura già dal primo Giudice; e alla sussistenza - sotto il profilo soggettivo - dell'aggravante dell'essere l'associazione armata (verosimilmente frutto di un refuso dato il riferimento del ricorso al «[OSCURATO:PERSONA]» e non al PEPE), non ritenuta (né, per vero, oggetto di incolpazione): si tratta, dunque, di profili estranei al thema devoluto al Tribunale.

2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

La difesa ha allegato che già la descrizione della condotta da parte del Pubblico ministero nel capo di incolpazione n. 29, in termini di costante contributo fornito dal PEPE al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, smentirebbe la correttezza dell'ordinanza, che avrebbe inferito in maniera presuntiva, la condotta partecipativa dell'indagato dagli indizi relativi a un solo reato-fine, nonostante il tempo ridottissimo dell'agire a lui attribuito che già costituirebbe negazione dello stabile apporto prescritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare in tema di partecipazione a un'associazione mafiosa) cui il provvedimento impugnato non si sarebbe uniformato neppure sotto il profilo dell'a ffectio societatis.

Di conseguenza non ricorrerebbero neppure i gravi indizi, per quel che qui rileva alla luce della censura in esame, della circostanza aggravante in discorso.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile per più ordini di ragioni.

Difatti, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01).

Nel caso in esame: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez.

U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01); - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato (che rientra tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante in parola; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni, nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.).

In secondo luogo, la questione non è stata prospettata al Collegio del riesame.

Al riguardo, deve considerarsi: - che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01); - e che, quantunque il riesame di una misura cautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, tanto che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, quando l'impugnazione sia limitata solo a taluni dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03).

3. Con il quarto motivo sono state addotte la violazione della e l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti.

Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre più pronunce di legittimità relative all'applicazione della presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari, ma non avrebbe in alcun modo apprezzato il dato «dell'unicità del presunto contributo associativo che si è comunque arrestato al dicembre 2017 ed è durato appena un mese», elemento che - come aveva evidenziato la difesa - avrebbe potuto e dovuto essere interpretato come «prova positiva dell'interruzione del preteso rapporto associativo».Il Tribunale avrebbe del tutto omesso di argomentare sul terzo e il quarto motivo di riesame con i quali si era denunciata l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione; e avrebbe omesso di motivare sull'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso (quasi quattro anni) dalla commissione dei fatti all'emissione ed esecuzione dell'ordinanza cautelare.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga: - quanto al primo, rilevando come il PEPÈ sì sia adoperato per rafforzare i legami criminali della consorteria e garantirne l'operatività, richiamando al riguardo i contatti criminali dell'imputato e la sua capacità di ricostituirli agevolmente (da cui ha tratto la sua non comune capacità criminale), nonché facendo riferimento ai plurimi precedenti per gravi reati,; - quanto al secondo, deducendolo dalla sua sottrazione all'esecuzione di un'ordinanza cautelare (come già rilevato) giovandosi di una stabile e fidata rete di contatti disposti a garantirne la latitanza.

Si tratta di argomentazioni congrue, logiche e per nulla lacunose - che vanno ben oltre le presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operanti per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 - rispetto alle quali il ricorso ha mosso censure del tutto generiche (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni presentate, con la memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (/ì' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021 (dep. il 19 marzo 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Domenico PEPE - ha confermato l'ordinanza 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata: - della partecipazione a un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - per quel che qui rileva - con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare una associazione di tipo mafioso (capo di incolpazione n. 29); - dell'offerta in vendita, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di sostanza stupefacente (capo n. 31). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. - sono stati dedotti la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza a carico del ricorrente dei gravi indizi dei delitti sopra indicati. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice - sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990. 2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice - sono state dedotte la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capo 31). 2.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e, cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti. 3. Con la propria requisitoria scritta il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato che il ricorso avrebbe riproposto le medesime doglianza già avanzate innanzi ai Giudici di merito relative sia al difetto dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e alla sua identificazione, ignorando la motivazione del provvedimento impugnato; ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. La difesa, nel corpo della memoria presentata, ha ribadito quanto dedotto con il ricorso a confutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (richiamando altresì il tenore di una conversazione intrattenuta il 20 dicembre 2017 dalla coindagata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con Angelo IORIO, che dimostrerebbe che costei e il padre si occupassero della vendita di materiale edile) e, comunque, a dimostrazione che Domenico PEPÈ avrebbe svolto il proprio ruolo per un tempo circoscritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - la difesa ha dedotto che il compendio a carico del PEPÈ, cui è ascritto il delitto associativo poiché avrebbe messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i propri contatti criminali, si fonderebbe solo sui dati tratti da conversazioni telefoniche, da cui si sarebbe inferito il suo concorso in un unico reato fine che, a sua volta, costituirebbe la prova logica della partecipazione alla societas; e ciò in violazione dei principi giurisprudenziali relativi alla valutazione degli elementi probatori e ai presupposti perché possa ravvisarsi il delitto associativo in incolpazione. Difatti, il PEPÈ non ha avuto contatti con nessuno dei soggetti ritenuti associati, se non con l'amico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha accompagnato a Roma in occasione di un'udienza presso questa Suprema Corte, e la figlia di lui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; e i collaboratori di giustizia escussi non hanno mai fatto riferimento al ricorrente. Né l'ordinanza di prima istanza né quella emessa dal Collegio distrettuale avrebbero indicato indizi gravi precisi e concordanti dai quali trarre la messa a disposizione del PEPÈ, in maniera permanente e duratura, per ogni attività del sodalizio. Invero: - il PEPÈ sarebbe stato identificato nel soggetto appellato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come «mastro Mimmo muratore» sulla scorta di una mera illazione fondata sul luogo in cui si trova l'abitazione della madre del [OSCURATO:PERSONA] (quantunque si tratti di una zona molto popolata e sia assurdo che quello fosse il luogo dove il PEPÈ si nascondeva durante la latitanza); - l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato - nonostante quanto addotto dalla difesa - che il PEPÈ alla data in cui ha avuto luogo la conversazione da cui è stato tratto tale dato (il 9 dicembre 2017) non fosse edotto dell'esito dell'udienza presso il Giudice di legittimità (celebrata il 29 novembre 2017 e a lui noto soltanto il 1° dicembre 2017); - dalla stessa conversazione del 29 novembre 2017 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PIROMALLI risulterebbe che in Roma non vi fu alcun incontro con quest'ultimo; - le rimanenti intercettazioni dovrebbero riferirsi in effetti a lavori edili, in quanto la diversa interpretazione, secondo cui avrebbero a oggetto il traffico di stupefacenti, sarebbe frutto di un'inferenza illogica e anzi di una vera e propria illazione, i dialoghi non sarebbero riferibili al PEPÈ (che non è stato direttamente intercettato) e comunque avrebbero contenuto neutro (anche a ritenere che il ricorrente sia il soggetto captato il 3 dicembre 2017, quando con il telefono del [OSCURATO:PERSONA] viene contattato [OSCURATO:PERSONA] SURIANO che è proprietario di un ristorante a Policoro); - l'apporto del PEPE non potrebbe dirsi fondamentale perché sarebbe rimasto quasi occulto e avrebbe avuto luogo in un arco di tempo ridottissimo di meno di un mese (dal novembre al dicembre 2017), come riconosciuto in maniera contraddittoria dalla stessa ordinanza impugnata; - gli elementi relativi all'arresto del PEPE non sarebbero dimostrativi della sua partecipazione all'associazione, al più potendo deporre per la sussistenza del reato di favoreggiamento, ovviamente non perpetrato dal ricorrente ma dai suoi presunti sodali; - non è stata compiuta nessuna attività di riscontro del presunto trasporto di stupefacente (di cui al capo 31) nonostante tramite le intercettazioni fosse emersa l'organizzazione del viaggio de quo due giorni prima che esso avesse luogo. Inoltre, l'ordinanza impugnata difetterebbe del tutto di motivazione nella parte relativa al delitto di cui all'art. 497 cod. pen. pure ascritto al PEPE (capo di incolpazione n. 36). Infine, non sarebbe stata «data prova del fatto che l'associazione fosse armata il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole». 1.2. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (capo 31), richiamando le medesime argomentazioni appena esposte. 1.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che non può ravvisarsi quando l'impugnazione si limiti a reiterare le allegazioni già sottoposte al Giudice del gravame; - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero 4 (r ( si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 1.4. In forza dei princìpi di diritto appena esposti, i motivi in esame sono inammissibili. Il ricorrente ha reiterato il medesimo ordine di deduzioni già sottoposte al Collegio del riesame (riportando testualmente in amplissima misura quanto già rappresentato nella memoria presentata in quella sede) e ha prospettato in questa sede di legittimità - ove non è consentito - una diversa interpretazione del compendio che ha condotto il Tribunale a ravvisare in capo al PEPÈ i gravi indizi di colpevolezza dei delitti di cui agli artt. 74 (aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.) e 73 D.P.R. cit. (e, perciò, a confermare la decisione di prima istanza). Invero, il ricorso non si è confrontato in effetti con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, nell'ottica della gravità indiziaria che qui rileva, oltre a dare conto degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, con più diretto riferimento alla partecipazione ad essa del PEPE, all'identificazione in lui del soggetto indicato nel corso dei dialoghi captati come «mastro Mimmo» e all'impiego di espressioni riferite a lavori edili per dissimulare il riferimento alla sostanza stupefacente. Difatti, il provvedimento impugnato ha argomentato in maniera congrua e logica, alla luce delle espressioni intercettate, da cui ha tratto plurimi convergenti elementi (e non soltanto l'ubicazione dell'abitazione del ricorrente, come invece ha assunto la difesa, la quale pure ha erroneamente dedotto - al fine di denunciare l'illogicità della motivazione - che al tempo del dialogo in cui si fa riferimento a tale luogo, intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il PEPÈ fosse già latitante), tra cui: il fatto che Giuseppina LOPRETE, moglie di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprio nel periodo in cui quest'ultima attendeva la visita del PEPÈ, avesse espresso avviso contrario a ricevere il ricorrente (dalla [OSCURATO:PERSONA] indicato proprio con il cognome) la loro casa, temendo che ne seguissero perquisizioni, e il ricorrente in effetti, come concordato, si sia ivi presentato; il riferimento all'arresto dei figli del PEPÈ e le conseguenti iniziative dei coindagati (una volta divenuta definitiva una decisione impugnata in forza della quale il ricorrente doveva essere ristretto) per curarne la latitanza (evidenziando come sia stato proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a indicare in «Mimmo PEPÈ» il soggetto in discorso); la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse avvisato il coindagato Angelo CACCAMO dell'imminente trasferta del PEPÈ a Battipaglia (per contattare un fornitore); il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si sia recato a Policoro dove il PEPÈ «stava prendendo un lavoro»; le preoccupazioni dopo il suo arresto da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha informato Salvatore PISANO - vertice della cosca di 'ndrangheta di cui l'associazione dedita al traffico di stupefacenti è stata ritenuta articolazione; che anche dopo l'arresto del PEPÈ i sodali avessero continuato a intrattenere rapporti illeciti con i medesimi soggetti con i quali il ricorrente si era relazionato per i traffici illeciti e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] continuasse a riconoscere a quest'ultimo una quota degli introiti illeciti; e quanto, infine, al reato di cui all'art. 73 cit. commesso il 17 novembre 2017, traendo sempre in maniera logica dai dialoghi intercettati (in particolare tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) i gravi indizi del fatto che il PEPÈ avesse consegnato in tale da parte di un più ampio carico di stupefacenti, che in parte sarebbe stato recapitato il giorno successivo. In conclusione, il Collegio in maniera logica e conforme al diritto (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01: «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»; Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01: «Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata»), ha ritenuto tali dati - relativi a un arco temporale comunque significativo - dimostrativi dell'impiego da parte del sodalizio, ivi compreso il PEPÈ, di un modulo operativo collaudato e del consapevole contributo del ricorrente alla realizzazione degli scopi dell'organismo (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01). Infine, del tutto inconducenti sono le censure difensive relativa al difetto di motivazione, da parte dell'ordinanza impugnata, in relazione al delitto di cui all'art. 497 cod. pen. pure ascritto al PEPÈ (capo di incolpazione n. 36), per il quale egli non è stato sottoposto a misura già dal primo Giudice; e alla sussistenza - sotto il profilo soggettivo - dell'aggravante dell'essere l'associazione armata (verosimilmente frutto di un refuso dato il riferimento del ricorso al «[OSCURATO:PERSONA]» e non al PEPE), non ritenuta (né, per vero, oggetto di incolpazione): si tratta, dunque, di profili estranei al thema devoluto al Tribunale. 2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza, in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. La difesa ha allegato che già la descrizione della condotta da parte del Pubblico ministero nel capo di incolpazione n. 29, in termini di costante contributo fornito dal PEPE al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, smentirebbe la correttezza dell'ordinanza, che avrebbe inferito in maniera presuntiva, la condotta partecipativa dell'indagato dagli indizi relativi a un solo reato-fine, nonostante il tempo ridottissimo dell'agire a lui attribuito che già costituirebbe negazione dello stabile apporto prescritto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare in tema di partecipazione a un'associazione mafiosa) cui il provvedimento impugnato non si sarebbe uniformato neppure sotto il profilo dell'a ffectio societatis. Di conseguenza non ricorrerebbero neppure i gravi indizi, per quel che qui rileva alla luce della censura in esame, della circostanza aggravante in discorso. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile per più ordini di ragioni. Difatti, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura» (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01). Nel caso in esame: - la pena massima per il reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) - per il quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima - «va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.» (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656 - 01; Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262519 - 01); - dunque, in ogni caso sussisterebbero i limiti edittali per disporre una misura cautelare personale e, in relazione al titolo di reato (che rientra tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), opererebbero le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante in parola; - il termine di durata massima della custodia cautelare, sia qualora sussistano i gravi indizi dell'aggravante sia allorché essi non ricorrano, è di un anno nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di un delitto contemplato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.), per cui rileva soltanto che la pena edittale massima sia superiore a sei anni, nonché di un anno e sei mesi nella fase del giudizio dibattimentale (art. 303, comma 1, lett. b), n. 3), cod. proc. pen.) e di nove mesi (art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.) nel caso di giudizio abbreviato, poiché la pena edittale massima nella specie è comunque superiore superiore a venti anni; e lo stesso è a dirsi, per il medesimo ordine di considerazioni, per la durata complessiva della custodia cautelare, comunque pari a sei anni (art. 303, comma 4, cod. proc. pen.). In secondo luogo, la questione non è stata prospettata al Collegio del riesame. Al riguardo, deve considerarsi: - che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01); - e che, quantunque il riesame di una misura cautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, tanto che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, quando l'impugnazione sia limitata solo a taluni dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03). 3. Con il quarto motivo sono state addotte la violazione della e l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti. Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre più pronunce di legittimità relative all'applicazione della presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari, ma non avrebbe in alcun modo apprezzato il dato «dell'unicità del presunto contributo associativo che si è comunque arrestato al dicembre 2017 ed è durato appena un mese», elemento che - come aveva evidenziato la difesa - avrebbe potuto e dovuto essere interpretato come «prova positiva dell'interruzione del preteso rapporto associativo».Il Tribunale avrebbe del tutto omesso di argomentare sul terzo e il quarto motivo di riesame con i quali si era denunciata l'insussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione; e avrebbe omesso di motivare sull'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso (quasi quattro anni) dalla commissione dei fatti all'emissione ed esecuzione dell'ordinanza cautelare. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga: - quanto al primo, rilevando come il PEPÈ sì sia adoperato per rafforzare i legami criminali della consorteria e garantirne l'operatività, richiamando al riguardo i contatti criminali dell'imputato e la sua capacità di ricostituirli agevolmente (da cui ha tratto la sua non comune capacità criminale), nonché facendo riferimento ai plurimi precedenti per gravi reati,; - quanto al secondo, deducendolo dalla sua sottrazione all'esecuzione di un'ordinanza cautelare (come già rilevato) giovandosi di una stabile e fidata rete di contatti disposti a garantirne la latitanza. Si tratta di argomentazioni congrue, logiche e per nulla lacunose - che vanno ben oltre le presunzioni poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operanti per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 - rispetto alle quali il ricorso ha mosso censure del tutto generiche (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Decreto Cassazione n. 04919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris