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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50923/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare la riconducibilità di tutti i reati ad un unico contesto mafioso dal quale mai Orsini risulta essersi distaccato - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non può ravvisarsi la continuazione tra i delitti in materia di stupefacente di cui alla terza sentenza indicata in richiesta con i reati contro il patrimonio e i delitti di sangue di cui alle altre sentenze, sia sotto il profilo temporale che dei beni giuridici offesi; - che possono, invece, essere unificati i fatti di cui alla prima e seconda sentenza, in quanto pur concernendo delitti di natura diversa risultano essere stati commessi tutti da Orsini nelle vesti di sicario, per ragioni puramente economiche e al di fuori delle ragioni di risentimento personale nei confronti delle vittime; - diversamente, non può ravvisarsi la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di dette sentenze e quelli di cui alla quarta sentenza della richiesta, che ha riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso da Orsini nel gennaio 2014, la cui causale è diversa dai delitti di sangue perpetrati da Orsini nel medesimo contesto temporale, in quanto commesso per fare un favore al suo amico Leoni.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ak-\ P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare la riconducibilità di tutti i reati ad un unico contesto mafioso dal quale mai Orsini risulta essersi distaccato - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Forlì, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non può ravvisarsi la continuazione tra i delitti in materia di stupefacente di cui alla terza sentenza indicata in richiesta con i reati contro il patrimonio e i delitti di sangue di cui alle altre sentenze, sia sotto il profilo temporale che dei beni giuridici offesi; - che possono, invece, essere unificati i fatti di cui alla prima e seconda sentenza, in quanto pur concernendo delitti di natura diversa risultano essere stati commessi tutti da Orsini nelle vesti di sicario, per ragioni puramente economiche e al di fuori delle ragioni di risentimento personale nei confronti delle vittime; - diversamente, non può ravvisarsi la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di dette sentenze e quelli di cui alla quarta sentenza della richiesta, che ha riguardo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso da Orsini nel gennaio 2014, la cui causale è diversa dai delitti di sangue perpetrati da Orsini nel medesimo contesto temporale, in quanto commesso per fare un favore al suo amico Leoni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ak-\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr
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