CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 05333/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14555/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio in Roma via Paisiello n. 15 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2681/05/15 depositata il 14.12.2015; fl Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.02.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi di accertamento spiccati nei suoi confronti per IRES, IVA e IRAP del 2010 e 2011 dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas, dichiarata fallita dal Tribunale di Trani, sul presupposto che il Sassi fosse socio occulto della predetta società. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Bari ha accolto il ricorso annullando l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato, ritenendo l'insussistenza della prova dell'ingerenza nella gestione della società da parte del Sassi, perché a suo carico vi erano soltanto le dichiarazioni rese dal legale rappresentante e socio accomandatario della società, [OSCURATO:PERSONA], prive di elementi di riscontro. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso il Sassi che ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentando, in sostanza, l'erroneità della decisione della CTR che aveva ritenuto non riscontrate le dichiarazioni del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2. La causa non può accedere all'esame del motivo dedotto con il ricorso, dovendo la Corte rilevare ex officio, in via preliminare, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio.3. Secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., n. 14815 del 2008, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020). Anche in caso di impugnazione di avviso di accertamento tributario inerente a crediti IRES, IVA e IRAP di società, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, sussiste nel relativo giudizio litisconsorzio necessario con il curatore ed il socio accomandatario in ragione dell'unitarietà di detto accertamento che è alla base dell'imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass. n. 15748 del 2016). 4. Nel caso di specie, il giudizio di merito della impugnazione degli avvisi di accertamento in questione, relativi anche ad imposte sui redditi della società per il 2010 e 2011, rivolti al Sassi sul presupposto della sua qualità di socio occulto, sono stati celebrati senza la partecipazione nè della società nè degli altri soci, cosicché si impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile — anche d'ufficio — in ogni stato e grado del procedimento(Cass. n. 13073 del 2013 e n. 23096 del 2012). 5. Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007). 6. In conclusione, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va dichiarata la nullità delle sentenze di merito con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorió, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. 7. Il rilievo officioso giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q. M.,frn bors‘ fit b-1 ZA)0 La Corte [dichiara la nullità delle sentenze di merito e dispone la - rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio; compe